La multa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è valida anche in caso di mancata contestazione qualora il trasgressore si allontani con la scusa di avere fretta e chieda la notifica del verbale. A fare chiarezza in merito è stata la Corte di Cassazione con
l’ordinanza numero 22991/19 depositata il 16 settembre. Sebbene non indicata esplicitamente nel Codice della Strada (dall’articolo 201), la Cassazione ha inserito tra le fattispecie anche l’ipotesi in cui l’automobilista, fermato dalle Forze dell’Ordine per il
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, si allontani volontariamente per ragioni di urgenza chiedendo la notifica del verbale di contestazione presso la propria residenza. In passato, infatti, questa “scusa” era stata utilizzata spesso dagli automobilisti proprio per sottrarsi al verbale. oggi, ala luce della sentenza della Corte di cassazione, l’escamotage non sarà più applicabile.
I giudici della Corte di Cassazione hanno infatti spiegato come la richiesta del trasgressore della notifica del verbale adducendo la scusa di “avere fretta” giustifichi l’impossibilità della contestazione immediata da parte degli agenti accertatori. Analogamente, la Suprema Corte ha poi evidenziato l’irrilevanza dell’allontanamento senza o con autorizzazione degli agenti a seguito di richiesta del trasgressore.
Pertanto, qualora il conducente dell’auto che venga fermata per un controllo sia di fretta e decida di allontanarsi volontariamente e immediatamente per motivi personali, la mancata contestazione immediata sarà legittima ed il solo verbale sarà sufficiente per ritenere accertato il mancato utilizzo in auto della cintura di sicurezza purché venga indicato l’allontanamento volontario da parte del trasgressore.