Quando un consumatore contesta la fornitura di una società energetica non avendola mai richiesta o peggio attivata sulla base di una firma falsa non è tenuto al pagamento di alcunché. A stabilirlo una sentenza del Tribunale d’appello di Benevento che ha deciso una causa intentata da una consumatrice difesa dal Movimento difesa del cittadino contro Enel Energia. Secondo il giudice, in questo caso si applica l’articolo 66 del Codice cel Consumo secondo cui “Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso”.
“Questa sentenza ribadisce l’importanza del Codice del Consumo” spiega Francesco Luongo, presidente del Movimento, che aggiunge: “è singolare il fatto che nonostante la palese ingiustizia subita dalla vittima siano stati necessari due gradi di giudizio ed anni di causa per vedere fatta giustizia”. E’ chiaro – conclude Luongo – che è necessaria una riforma delle sanzioni che può irrogare l’Antitrust oggi troppo lievi ed una rapida approvazione della riforma della class action, meritoriamente portata avanti dal Parlamento, su cui come Associazione di consumatori abbiamo presentato specifiche proposte per renderla davvero utile ai milioni di cittadini vessati quotidianamente da truffe ed abusi”.