Caro Salvagente,
Io sono stato passeggero di un volo Blue Panorama da Rodi a Bologna che è partito con 12 ore di ritardo domenica 2 settembre. Ho fatto domanda di rimborso alla assicurazione che avevo stipulato con europassistance e mi domandavano una dichiarazione da parte della compagnia aerea attestante il ritardo del volo e i motivi. Ho cercato di contattare la compagnia aerea in più modi e ho avuto risposta da un loro indirizzo mail dopo vari giri di telefonate. Mi dicevano che non era possibile fornire questo documento e che dovevo chiederlo all’aeroporto. Ma l’aeroporto mi ha detto che devo chiedere alla compagnia aerea la quale mi rimanda nuovamente all’aeroporto. Sono stufo di questa situazione e sto cercando risposte online. Come posso ottenere il documento che mi spetta per procedere con la mia assicurazione? Come posso denunciare la compagnia aerea? Come posso ottenere un rimborso diretto anche dalla compagnia aerea? Ci sono dei gruppi organizzati o delle class Action contro la compagnia? Grazie per l’attenzione
Gaetano Zanaletti
Gentile Gaetano, abbiamo girato le tue domande a Carmelo Calì, responsabile Turismo e trasporti di Confconsumatori:
In virtù del Regolamento (CE) n. 261/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea il passeggero ha diritto ad avere corrisposta dalla compagnia la compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato superiore alle tre ore. Poiché la tratta Rodi-Bologna é di 1.680,88 km gli spetta, quindi, somma di euro 400,00 perché la lunghezza della tratta é superiore a 1.500 km. Inoltre al passeggero, durante tutto il periodo di attesa doveva essere fornita assistenza, e quindi pasti, bevande, telefonate ed eventuale pernottamento in albergo. Se l’assistenza non é stata fornita gli spetta il rimborso delle spese che ha dovuto sostenere. Infine, qualora a causa del ritardo abbia subito dei danni il Regolamento prevede poi che spetta al passeggero il risarcimento del cd. “danno supplementare” e quindi il diritto al risarcimento anche degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali. Questi ultimi sono poi incontestabili perché sono evidenti i disagi e lo stress che ha dovuto subire per i disservizi provocati dalla compagnia aerea.
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Tutti tali risarcimenti deve chiederli alla compagnia ed é ancora in tempo perché non vi é nessun termine breve ma solo una decadenza biennale dal diritto. Consiglio quindi di fare una raccomandata a.r. ed utilizzare l’eventuale indirizzo mail solo per anticipare la lettera.
Non dimentichiamo che il mancato pagamento della compensazione pecuniaria e l’eventuale mancata assistenza costituiscono violazioni del Regolamento sanzionabili dall’Enac, a cui può anche fare un reclamo online sul sito dell’Ente. Con una precisazione: il reclamo all’Enac ha solo la funzione di segnalare la violazione del Regolamento per l’apertura del relativo procedimento sanzionatorio ma non attiva la procedura di risarcimento. Quindi la richiesta alla compagnia va fatta comunque.
Grottesca più che singolare poi tutta l’odissea a cui il passeggero é stato sottoposto nel momento in cui ha formulato la richiesta di risarcimento all’assicurazione. Infatti la polizza che viene venduta contestualmente all’acquisto del biglietto copre solo il caso di annullamento del viaggio per motivi di salute e/o lavorativi. E quindi non copre il ritardo, tranne che il passeggero abbia fatto una polizza aggiuntiva che coprisse anche tale rischio. E’ vero che al momento dell’acquisto viene sinteticamente evidenziata l’informazione sulla copertura, ma ciò non esime compagnia e assicurazione da responsabilità. Entrambe, infatti, avevano l’obbligo di comunicare da subito al passeggero che la polizza accesa non copriva il ritardo. Invece hanno formulato richieste documentali del tutto inutili facendogli ragionevolmente ritenere che avesse diritto alla copertura e lo hanno sfiancato in un’attività vessatoria. Certamente una tale prassi di gestire i reclami ha tutte le caratteristiche di una pratica commerciale scorretta sanzionabile dall’Antitrust, a cui potrebbe inviarsi una segnalazione. Gestione del reclamo aggravata dallo scarica barile tra le due società che invece sono entrambe contraenti del contratto di assicurazione, che può essere acquistato, per come riportato sul sito della compagnia, solo come collegato alla vendita del biglietto. E comunque la prassi sarebbe stata certamente censurabile anche se la polizza avesse coperto il rischio del ritardo aereo perché il passeggero ha diritto ad avere l’adempimento o il risarcimento e non l’ostruzionismo finalizzato solo a farlo desistere dall’avere il riconoscimento di quei diritti, che in base al Regolamento sono irrinunciabili e non possono essere soggetti a limitazioni o restrizioni.