Seicento voli cancellati tra ieri e oggi e molti scali coinvolti per quello che è a tutti gli effetti il più grande sciopero dei lavoratori Ryanair che chiedono all’azienda una lista di rivendicazioni contrattuali contro la precarietà, per un miglioramento delle condizioni economiche, della sicurezza e della cultura del posto di lavoro. “Uno sciopero di dimensioni importanti ma non certo un evento imprevedibile” ci tiene a precisare Carmelo Calì, responsabile turismo di Conficonsumatori che chiarisce subito: “La compagnia non è esentata dalla compensazione pecuniaria”. “Assisteremo i passeggeri tramite il nostro Sportello del Turista affinché le prevedibili ed infondate eccezioni del vettore aereo siano rispedite al mittente” chiosa Calì.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea con una sentenza dello scorso mese di aprile è stata chiara: perché possa sussistere una circostanza eccezionale, il relativo evento non deve essere inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e deve sfuggire al suo controllo.
Le compagnie aeree, quindi, possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale ed i relativi rischi devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata. In secondo luogo lo “sciopero selvaggio” non è una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della stessa.
Stesse cose stanno accadendo per lo sciopero di questi giorni di Ryanair che attiene proprio a conflitti tra l’azienda, i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Quindi gli scioperi non possono costituire “circostanze eccezionali”, e la compagnia é tenuta a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario 261/2004. Che può essere di 250,00, 400,00 e 600,00 euro in base alla lunghezza della tratta.
Oltre a ciò spettano gli ulteriori diritti previsti dal regolamento. Innanzitutto la riprotezione con il primo volo utile e non con riprotezioni di facciata previste dopo quattro o cinque giorni; quindi l’assistenza in aeroporto il rimborso del prezzo del biglietto del volo cancellato (in assenza di riprotezione) e il risarcimento supplementare previsto dall’ art. 12, per i danni patrimoniali e quindi tutte le spese che i passeggeri dovranno sostenere a causa delle cancellazioni (e quindi, ad esempio, acquisto di altri biglietti, soggiorni, spostamenti in treno o noleggio di autovettura). Infine sempre in virtù del predetto art. 12 il risarcimento per i danni non patrimoniali ad esempio da vacanza rovinata.
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