Il Tar del Lazio ha confermato le quattro sanzioni, per un milione di euro, inflitte nel giugno 2017 dall’Antitrust a Tiscali Italia per una serie di condotte ritenute illecite ai sensi del Codice del Consumo.
“Ottima notizia- ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Per una volta la giustizia è intervenuta tempestivamente. Nei contratti a distanza è un diritto sacrosanto del consumatore avere informazioni precise per poter esercitare il diritto di recesso”.
La multa
Nel luglio del 2017 l’Autorità Antitrust ha multato, per una cifra complessiva di 9 milioni di euro, Telecom, Vodafone, Fastweb, Wind e Tiscali, perché nell’ambito di contratti conclusi a distanza (ad esempio al telefono) oppure al di fuori dai locali commerciali (come presso gli stand installati nei centri comerciali) hanno attivato la linea e/o dato il via alla migrazione da altro operatore, durante il periodo di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.
“Il codice del consumo, diversamente – spiega in una nota il Garante – prevede che l’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come un’opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza di tale volontà”. Stando alla versione dell’Authority insomma le compagnie hanno attivato i contratti prima di ricevere la conferma esplicita, ad esempio per iscritto, da parte dell’utente.