I mobili “pagati” non sono mai stati consegnati ma nel frattempo la finanziaria pretende dal consumatore il pagamento delle rate. È legittimo? No secondo la Corte di Appello di Catania la quale ha stabilito che “il contratto di vendita e quello di finanziamento sono intrinsecamente collegati e danno luogo ad un unico rapporto”. Ovvero il contratto di credito collegato “nasce e decade” con il il contratto di compravendita primario come spiega la Confconsumatori che si è vista riconoscere le proprie ragioni dal tribunale catanese dinanzi al quale difendeva un proprio associato.
La camera da letto “desaparecida”
In una nota l’associazione ricostruisce la vicenda: “Nel 2002 un consumatore aveva acquistato dalla società Aiazzone l’arredamento di una camera da letto in vista del matrimonio della figlia per il prezzo di 4.500 euro, stipulando, contestualmente e su proposta dello stesso venditore, un contratto di finanziamento per poter versare l’importo a rate alla finanziaria. I mobili acquistati, però, non erano mai stati consegnati e, nel frattempo la finanziaria continuava a pretendere il pagamento delle rate avendo già versato il totale al venditore, il quale, come è noto, aveva chiuso tutti gli stabilimenti in Italia e trasferito la sede in Israele“.
La battaglia legale: contratti interdipendenti
In primo grado il Tribunale di Catania aveva dato parzialmente ragione al consumatore, condannando la inadempiente Aiazzone a restituire il prezzo, ma ritenendo comunque l’acquirente vincolato nei confronti della finanziaria, cui dovevano pure pagarsi le spese processuali. Il consumatore aveva proposto appello invocando i principi frattanto sanciti dalla Corte di Giustizia europea la quale si era autorevolmente espressa in favore del consumatore riconoscendo in questi casi il diritto di procedere contro il finanziatore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni da parte del fornitore del bene o del servizio (ovviamente quando l’importo finanziato viene erogato direttamente al venditore) al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito. Nei giorni scorsi, la Corte di Appello di Catania, ha fatto proprio il suddetto principio, nel frattempo confermato in Italia anche dalla Corte di Cassazione ritenendo “indubbia l’interdipendenza tra il predetto contratto e quello di compravendita […] non può che costituire la causa dell’intera operazione, tanto vero che Aiazzone S.p.A. è direttamente intervenuta nella stesura del contratto …”.
Calì: “Sentenza importante”
“Si vanno consolidando, mediante il riconoscimento di importanti pronunce come quella della Corte di Appello di Catania, le tutele in favore dei consumatori, in una materia cioè giuridicamente di recente formazione” hanno dichiarato l’avvocato Maurizio Mariani, che ha difeso il consumatore catanese e l’avvavvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia “Questi importanti precedenti – concludono – sono di conforto e di enorme soddisfazione perché mettono dei punti fermi e fanno ben sperare per il futuro”.
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