L’Inps sbaglia e ogni anno mi chiede i soldi indietro… Posso far qualcosa?

Caro Salvagente, ho un quesito da porvi. Sono un pensionato vedovo, ho due pensioni una di anzianità e una di reversibilità entrambe erogate dall’ Inps. Puntualmente ogni anno faccio il 730 senza ritardi nella presentazione. Inps continua a farmi un taglio del 25% anziché del 40% per cumulo redditi secondo tabella f art. 1 comma 41 legge 335 /1995 sulla pensione di reversibilità. Ogni anno mi richiede la restituzione delle somme erogate in più. In questi giorni mi è arrivata la richiesta relativa al 2015. Essendo un loro errore posso in applicazione alla sentenza della cassazione n. 482/2017 fare ricorso e oppormi alla richiesta di restituzione di quanto richiesto?

Giovanni Oliverio

Caro lettore, la pensione di riversibilità non è assistenza ma è una prestazione di carattere previdenziale. Alla morte del dante causa, il trattamento è liquidato ai superstiti sulla base dei contributi obbligatoriamente pagati all’Ente previdenziale. In presenza di scarsa o bassa contribuzione, giustamente subentra il riferimento ai redditi posseduti per beneficiare del diritto al trattamento minimo garantito e la pensione ai superstiti diventa, per la quota parte riferita all’integrazione, un trattamento di natura parzialmente assistenziale. Questo prevedeva la regola generale sino all’entrata in vigore della cosiddetta “riforma Dini” (legge n. 335/95) che, dimenticando il ruolo fondamentale della previdenza e qualsiasi vincolo di solidarietà, ha introdotto il principio delle riduzioni in presenza di determinati redditi posseduti dal familiare superstite.

Tra i redditi computabili ai fini del “taglio” della pensione figurano tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione della casa di abitazione, dei trattamenti di fine lavoro e delle relative anticipazioni, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché dell’importo della stessa pensione di riversibilità sulla quale va applicata la riduzione. A seconda dei redditi posseduti (ammontanti a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo) si applica alla pensione una riduzione rispettivamente del 25, del 40 e del 50%. Insomma, in certi casi la pensione ai superstiti dal 60% potrebbe ridursi ad un ben più misero 30%, a dispetto della contribuzione pagata all’Ente previdenziale dal familiare deceduto.

I calcoli sulla decurtazione applicabile sono effettuati dall’Ente previdenziale sulla scorta delle dichiarazione reddituali presentate dalla persona interessata. Come spesso avviene, anche in campo fiscale, mentre le somme a debito vengono tempestivamente quantificate per il successivo recupero, quando si tratta di operare a favore del cittadino, i tempi sono più lunghi e talvolta finiscono con il creare problemi e notevole “fastidio”. Che il nostro lettore abbia tutte le ragioni di questo mondo per non essere soddisfatto degli inconvenienti subiti, (ha sempre fatto la sua dichiarazione per tempo), è indiscutibile, ma tra il riconoscere le sue ragioni e il consigliargli di ricorrere alle vie legali ce ne corre. Nessuno lo dice con sufficiente chiarezza, ma lavoratori e pensionati, pur forti delle loro ragioni, in caso si perda la causa, pur non essendo essa temeraria o infondata, possono essere condannati a pagare le spese processuali, non solo le proprie ma anche quelle della controparte e si parla di migliaia di euro.

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Non è un caso che le cause di lavoro si siano ridotte così tanto negli ultimi cinque anni.  Conviene allora, con il supporto di un patronato di fiducia, verificare i pro e i contro con i benefici ed i rischi di un’eventuale contenzioso legale.

Un’unica annotazione ci pare tuttavia doverosa. Chi lavora in un Ente o Organizzazione internazionale, rivestendo incarichi dirigenziali e benpagati, per accordi tra i Paesi contraenti, e quindi in modo legale, non è tenuto a dichiarare al Fisco il proprio reddito. Qualcuno potrà sostenere che è tutto legittimo in quanto consentito dalle leggi vigenti e, anche in caso di domanda di reversibilità, ai fini della riduzione, il soggetto potrà godere della sua pensione per intero.