Etichette alimentari, sarà più chiaro sapere dove c’è il glutine

ETICHETTA DIGITALE

Il ministero della Salute ha reso note due comunicazioni della Commissione europea che chiariscono ulteriormente le disposizioni in materia di etichettatura alimentare. Se la prima rende più immediata la comprensione della presenza di eventuali allergeni, la seconda fornisce più informazioni sulla quantità degli ingredienti che figurano nella denominazione di un alimento, ad esempio “biscotti alla crema”.

La prima comunicazione definisce nuovi requisiti in materia di etichettatura degli allergeni stabilendo ad esempio che gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena. Ad esempio glutine (grano), glutine di grano o glutine (da grano).

O anche se l’indicazione di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola «glutine», aggiunta su base volontaria. Ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano (glutine).

Nel caso di alimenti per i quali non è richiesto l’elenco degli ingredienti (ad esempio il vino) ma che sono utilizzati come ingredienti nella fabbricazione o nella preparazione di un altro alimento per il quale è fornito l’elenco degli ingredienti, è necessario evidenziare gli allergeni presenti in questo alimento per distinguerli dagli altri ingredienti elencati. Ad esempio: ingredienti: … vino (contiene solfiti): la parola «solfiti» è evidenziata.

La seconda comunicazione, invece, ha a che fare con il “Quid”, ovvero con la dichiarazione delle quantità degli ingredienti. L’obbligo di indicare il Quid non si applica agli alimenti che comprendono un solo ingrediente, poiché la quantità dell’unico ingrediente corrisponderà in ogni caso al 100 %. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta invece quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

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a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore (Per esempio con indicazioni quali «con pollo»; «al burro»; «con panna»)

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica (Per esempio, spezzatino di pesce, con un’immagine o un’illustrazione ben visibile, che presenta soltanto una selezione dei pesci utilizzati);

c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto (Per esempio: l’immagine o il disegno di una mucca per evidenziare gli ingredienti di origine lattiero-casearia: latte, burro).

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Se è vero che la comunicazione non fa menzione alla quantità di un ingrediente che un alimento deve contenere per poterne fare riferimento nella denominazione, è anche vero che questo obbligherà le aziende ad essere quanto meno più trasparenti. nel numero di novembre 2016 del nostro mensile abbiamo dedicato proprio un servizio (con molti esempi) sulle etichette “truffaldine” di alcuni cibi che promettono qualcosa che non riescono quasi mai a mantenere. Qualche esempio? Una specialità alimentare a base di polpa di pesce al sapore di granchio: tra gli ingredienti c’è una non meglio specificata polpa di pesce (38%) e l’aroma naturale di crostacei.