Corte Ue: “Uber è un servizio di trasporto e i paesi devono regolamentarlo”

Uber è un servizio di trasporto e gli Stati membri possono disciplinare le condizioni di prestazione di tale servizio. Lo ha deciso oggi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in merito. “Questa sentenza non comporterà cambiamenti nella maggior parte dei paesi dell’Ue dove già siamo presenti e in cui operiamo in base alla legge sui trasporti” fanno sapere dalla società americana.

Nel mirino UberPop

C’è da sottolineare che l’oggetto della causa era l’applicazione UberPop, i cui autisti non hanno una licenza professionale da tassisti ma sono semplici persone con un’auto che vogliono guadagnare offrendo passaggi in giro per la propria città. Si tratta, tuttavia, di una versione che sta quasi scomparendo: ad oggi continua ad esistere in quattro Paesi, dove per altro stanno per intervenire cambiamenti normativi (in Polonia) che la trasformeranno di fatto in una applicazione regolamentata. UberPop, i cui prezzi sono più bassi rispetto all’Uber “normale”, era stato introdotto anche in Italia, a Milano, ma era stato poi ritirato dopo una sentenza del tribunale di Milano che lo aveva dichiarato illegale.

Intermediazione indissulubilmente legato a servizio di trasporto

Nel 2014, un’associazione professionale di conducenti di taxi di Barcellona avevano chiesto alla corte locale di sospendere il servizio nella fattispecie il servizio Uber Pop, in quanto privo della necessaria licenza richiesta dalla città di Barcellona. Il tribunale si è quindi rivolto alla Corte di Giustizia europea, che oggi ha espresso la sua posizione sostenendo che si tratta di “un servizio d’intermediazione, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un’applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di ‘servizio nel settore dei trasporti’, ai sensi del diritto dell’unione. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva sul commercio elettronico”.

Dona: una terza formula è necessaria

“Il fatto che per la Corte Ue sia un servizio di trasporto, non vuol dire che debba rientrare nell’attuale normativa che disciplina servizio taxi ed Ncc. Si tratta, infatti, come più volte ribadito dall’Autorità dei trasporti, di una terza formula di trasporto non di linea, un nuovo e specifico segmento del mercato della mobilità urbana: i servizi tecnologici per la mobilità” commenta il presiedete dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona che aggiunge: “E’ dal 2015 che l’Autorità di regolamentazione dei trasporti ha invitato Governo e Parlamento a dare un adeguato livello di regolazione a queste emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed Ncc, basate su piattaforme tecnologiche. Tuttavia nulla ancora è stato fatto”.

 

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