Entrata in vigore oggi, la legge annuale sulla concorrenza e sul mercato (la numero 124/2017) rivoluziona, tra le altre cose, la disciplina del risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali.
L’obiettivo è quello di combattere le frodi (con una stretta sulle testimonianze e il valore probatorio riconosciuto alla scatola nera eventualmente installata sull’auto) e assicurare risarcimenti equi ed equilibrati su tutto il territorio nazionale (attraverso la tabella unica per le macrolesioni).
Le tabelle per le lesioni
Vediamo in dettaglio le novità, a partire dalla realizzazione della tabella unica nazionale delle macrolesioni.
Si tratta dei danni all’integrità psico-fisica compresi tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità, per i quali finora ogni tribunale ha fatto riferimento a un proprio sistema di quantificazione (di solito, quello di riferimento è quello del tribunale di Milano). Ora però la legge chiede che venga realizzata (entro 120 giorni) questa tabella unica che elimini le disparità che inevitabilmente si creano richiedendo il risarcimento in questo o quel tribunale d’Italia. La tabella, infatti, dovrà determinare per tutti il valore pecuniario di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato.
Un’altra tabella specifica per le microlesioni si occuperà invece dei danni compresi tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità. Sarà adottata con apposito decreto del Presidente della Repubblica.
Entrambe saranno aggiornate annualmente secondo i parametri Istat.
Il giudice avrà comunque dei margini di manovra per adeguare il risarcimento al caso concreto, potendo aumentare del 30% la somma prevista per le macrolesioni e del 20% quella per le microlesioni. La decisione non sarà però del tutto discrezionale ma legata all’accertamento (oggettivo e documentato) della lesione di ulteriori aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato e di una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.
Stop ai risarcimenti facili, freno alla testimonianze
Una stretta al risarcimento delle microlesioni deriva ora dalla necessità di provare il danno biologico permanente attraverso esami clinici oggettivi, a meno che non si tratti di lesioni visibili (ad esempio, le cicatrici).
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Ma ancora più severe e volte ad arginare il fenomeno delle false testimonianze sono le norme sui testimoni: dall’obbligo della loro identificazione immediata (con tre eccezioni) alla possibilità di essere citati a testimoniare al massimo in tre cause in 5 anni (superato questo limite, il nominativo del teste sarà segnalato alla Procura della Repubblica che indagherà per falsa testimonianza e/o frode all’assicurazione); fino al ridimensionamento del valore probatorio delle dichiarazioni del teste, che ora saranno valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
In particolare, la nuova regola sull’identificazione con nome e cognome dei testimoni del sinistro stradale funziona così: il danneggiato deve indicare immediatamente (nella denuncia del sinistro o comunque nel primo atto formale che compie nei confronti della compagnia di assicurazione) chi sono, altrimenti non potrà poi chiamarli a testimoniare nell’eventuale successiva causa. La regola vale comunque solo per il risarcimento dei danni alle cose (non alle persone).
Se ci si dimentica di indicare subito chi ha assistito all’incidente, entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro arriverà una raccomandata dell’impresa di Assicurazione a ricordarcelo. A questo punto decorrono altri 60 giorni per rispondere.
Le tre eccezioni ricorrono: 1) quando il sinistro ha cagionato anche danni alle persone; 2) quando sia oggettivamente impossibile identificare il testimone nell’immediatezza del fatto; 3) quando all’identificazione ha provveduto la polizia intervenuta sul luogo dell’incidente. In questi 3 casi, dunque, si potranno chiamare in causa i testimoni a prescindere dalla loro precedente e immediata indicazione da parte del danneggiato.
La scatola nera fa “piena prova”
A questo punto, svuotato il ruolo delle testimonianze, le cause si giocheranno su accertamenti oggettivi, come quelli derivanti dalla scatola nera, il dispositivo elettronico dotato di Gps che registra e memorizza i dati relativi al comportamento del conducente dell’auto.
Le rilevazioni tratte dal dispositivo avranno pieno valore di prova, come i verbali della polizia, salvo che la parte contro cui si utilizzano provi che il dispositivo sia stato manomesso o fosse non funzionante.
Credito ceduto al carrozziere? Per il rimborso ci vuole la fattura
In tema di trasparenza delle procedure di risarcimento, la legge ha anche stabilito che se il credito derivante dal diritto al risarcimento
dei danni è ceduto al carrozziere (che dunque esegue la riparazione facendosi pagare dall’assicurazione e non dal cliente), “la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata”.