Antitrust, multa a Fly Go per pubblicitĂ  ingannevole

L’AutoritĂ  garante della concorrenza e del mercato torna a sanzionare Fly Go Voyager, un sito web di prenotazione voli, per pratiche commerciali scorrette.
GiĂ  punita nell’ottobre 2016 con una multa da 500mila euro, l’agenzia ha continuato in due su tre delle condotte ingannevoli segnalate, ignorando la precedente diffida dell’Antitrust e meritandosi quindi la nuova sanzione, stavolta da 550mila euro.

Sito-copia e prezzi non trasparenti 

Due le condotte scorrette reiterate da Fly Go nonostante la precedente delibera e diffida dell’Antitrust.

Innanzitutto l’utilizzo ingannevole dei segni distintivi di Ryanair, Wizz Air e Blue Air all’interno di annunci pubblicitari diffusi su Google, senza impiego di elementi informativi idonei a far comprendere che il reale inserzionista fosse Fly Go Voyager: in pratica, sono stati utilizzati claims e colori che richiamano quelli dei vettori aerei inducendo il cliente a credere di essere sul sito della compagnia aerea invece che sul portale dell’agenzia turistica.
In particolare, gli annunci pubblicitari, effettuati su Google tramite il servizio AdWords, hanno continuato a riportare
indicazioni, quali, ad esempio, “WizzairOnline – Ultimi posti in offerta a 19 € prenota-voli.com”; “www.wizzair.prenota-voli.com”, in assenza di chiare indicazioni circa
l’effettiva identitĂ  del professionista. L’utilizzo del marchio “Prenota Voli” – ha sottolineato l’Agcm nel suo provvedimento – è troppo generico e dunque risulta inutile ai fini di una corretta comprensione del messaggio da parte del consumatore, rivelandosi del tutto inefficace a chiarire le caratteristiche di intermediazione del servizio svolto da Fly Go Voyager srl., e l’identitĂ  del professionista.

In secondo luogo, è stata sanzionata nuovamente la mancanza di chiarezza e completezza informativa relativa ai prezzi dei servizi pubblicizzati: il professionista – ha accertato l’Agcm – ha continuato a presentare in modo parziale il prezzo del servizio ai consumatori, scorporando le spese richieste per la propria attivitĂ  di intermediazione. Rispetto al prezzo inizialmente proposto, infatti, i consumatori si vedono addebitare la “quota di gestione” solo in una successiva schermata.