L’Antitrust ha multato per un totale di un milione di euro British Airways e Etihad per una pratica commerciale scorretta “consistente nell’omessa informativa ai consumatori – durante la procedura di acquisto on line dei biglietti A/R o sequenziali – circa esistenza, condizioni e limiti della cosiddetta no-show rule, nonché nella mancata predisposizione di una procedura idonea a consentire al passeggero, senza costi aggiuntivi, la fruizione del volo di ritorno (e delle tratte successive del viaggio di andata multi-tratta), anche in caso di mancata utilizzazione del volo di andata o del segmento precedente previsto nel biglietto già acquistato”.
La no show rule è lecita ma…
La no show rule è una regola tariffaria diffusa nel trasporto aereo secondo la quale al passeggero che non si presenti all’imbarco del volo di andata – o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente – è “imposta la cancellazione della tratta di ritorno/successiva contemplata nel biglietto già acquistato, oppure il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta”. L’Authority già in passato ha stabilito che la clausola è lecita ma deve essere “accompagnata da un’adeguata informativa alla clientela”.
Salve Emirates, Iberia e Klm: hanno adeguato le condizioni
Lo scorso novembre, l’Autorità aveva avviato diversi procedimenti nei confronti di vettori aerei ipotizzando il mancato rispetto dei diritti dei consumatori nell’applicazione della no show rule. A conclusione dei propri procedimenti – spiega in una nota il Garante – l’Autorità ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm, che si sono vincolate, per tutti i biglietti venduti in Italia, a permettere l’utilizzo del biglietto di ritorno (e, per i voli con scali intermedi, dei tagliandi relativi alle tratte successive alla prima) qualora il passeggero avverta entro 24 ore dalla partenza (2 ore in caso di voli A/E in giornata) della propria intenzione di utilizzare il biglietto di ritorno (e gli eventuali tagliandi successivi)”.
British Airways ed Etihad Airways, invece, non hanno modificato le modalità di comunicazione e applicazione della no show rule contestate nel corso del procedimento e dovranno comunque comunicare le misure attuate per ottemperare alla diffida dell’Autorità .