Stop anatocismo, confermata condanna a Bpm

Nuova vittoria del Movimento consumatori contro l’anatocismo. Il Tribunale di Roma ha confermato i provvedimenti cautelari contro Bpm, la Banca popolare di Milano,  decisi dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 14 aprile 2015: stop alle clausole anatocistiche, ovvero al meccanismo degli interessi sugli interessi, sulla base del principio introdotto dalla legge di Stabilità per il 2014, secondo cui “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”.

“Le banche restituiscano gli interessi”

“La sentenza del Tribunale di Roma”, afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale di Mc, “conferma che Bpm, e comunque tutte le banche italiane, devono restituire gli interessi anatocistici applicati illegittimamente alla propria clientela dal 1° gennaio 2014; qualora la banca non provvedesse alla restituzione di questi interessi, l’associazione avvierà un’azione di classe”.

“Si tratta di una sentenza importante”, dichiara Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito e Risparmio del Movimento consumatori, “perché è il primo giudizio a cognizione piena che conferma la correttezza delle inibitorie cautelari emesse a seguito delle azioni promosse da Mc nei confronti delle dieci maggiori banche italiane”.

Le nuove regole

Il tribunale ha riconosciuto, dunque, che il divieto di anatocismo sussiste nonostante la recente modifica dell’art. 120 del Testo unico bancario, conseguente all’entrata in vigore della legge dell’8 aprile 2016 n. 49, e della delibera attuativa del Cicr dello scorso 3 agosto 2016. La nuova normativa non è applicabile per il periodo precedente alla sua entrata in vigore e prevede comunque che gli interessi debitori non producono ulteriori interessi, salvo la specifica autorizzazione del cliente.

Le nuove regole entrate in vigore il 1° ottobre scorso valgono per gli sconfinamenti in conto correnti (il famoso “rosso”) e per i fidi accordati. Dunque per l’ultimo trimestre 2016 non dovrebbe essere più scattate automanticamente la capitalizzazione degli interessi (interessi su interessi) e l’addebito al 31 dicembre. A fine anno, il debitore, dovrebbe ricevere il computo degli interessi passivi ed entro il 1° marzo successivo sarà chiamato a decidere: pagare il dovuto o trasformalo in capitali e quindi autorizzare l’anatocismo.

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Dal 1° gennaio al 1° marzo saranno vietati ovviamente gli eventuali interessi di mora.