Perdere un volo può nascondere una beffa ben peggiore: la cancellazione automatica del volo di ritorno acquistato insieme all’andata. Questa abitudine di alcune compagnie aeree si chiama “No show rule”, e secondo il Consiglio di Stato non può essere applicata, a meno di adeguati accorgimenti. Al sentenza che rigetta il ricorso di Alitalia è arrivata pochi giorni fa, e segue l’impugnazione da parte della compagnia italiana al tar, dopo la prima sanzione da parte dell’Antitrust. In successione, Alitalia è stata multata per 45mila, 60mila e 320mila euro. Molti passeggeri, infatti, si erano lamentati per questa pratica giudicata assurda: dopo aver comprato voli, anche a lunga percorrenza e dunque particolarmente onerosi, e aver mancato di salire a bordo per la tratta di andata, si ritrovavano ad aver perso il volo di ritorno, senza aver diritto ad alcun rimborso.
Inutile l’adeguamento della compagnia
Di fronte alle sanzioni in passato comminate, altre compagnie che usavano la No show rule, come Air France e Lufthansa si sono adeguate. Alitalia, invece, si è limitata ad aggiustare il tiro per i clienti che a partire dallo scorso maggio possono mantenere il diritto al volo di ritorno se chiamano il call center della compagnia prima del volo o entro le 24 ore successive al volo di andata. Meccanismo giudicato del tutto inadeguato dai giudici che, in maniera abbastanza curiosa, hanno però specificato che il rigetto del ricorso non dipende dalla “pratica commerciale ‘no show rule’ in sé, ma per l’uso in parte scorretto della procedura”, con riferimento alla scarsa pubblicizzazione della regola nei confronti dei clienti.
Le altre pratiche sotto accusa
Carmelo Calì, avvocato del direttivo di Confconsumatori e rappresentante del Consiglio nazionale consumatori utenti del Comitato Enac per la tutela dei diritti dei passeggeri, commenta così la sentenza: “Alitalia con la propria impugnazione ha cercato di fare confusione, arrivando addirittura a sostenere che l’Antitrust abbia esercitato poteri regolatori che l’ordinamento non le assegna. Ma le ragioni addotte sono state puntualmente rigettate dal Consiglio di Stato”. Calì aggiunge: “Adesso Alitalia ha modificato la propria prassi adeguandosi al provvedimento dell’Autorità , ma é bene che i passeggeri vigilino sempre, con Alitalia e con tutte le compagnie, soprattutto se troveranno ostacoli all’esercizio dei proprio diritti su tale problematica. Così come é bene vigilare anche su altre prassi delle compagnie aeree, quali ad esempio l’usanza delle compagnie di permettere di cambiare la propria prenotazione solo tramite call center a pagamento, mentre dovrebbe essere sempre consentito di eseguire le stesse operazioni gratuitamente via mail. Anche quella che ormai è una consuetudine, mandare in stiva il bagaglio a mano di molti passeggeri, è una pratica commerciale scorretta. L’utente dovrebbe essere avvertito in maniera chiara, al momento dell’acquisto, della possibilità che il proprio bagaglio finisca in stiva ad esaurimento dello spazio a bordo”.