Pane nero, se c’è solo colorante non si può pubblicizzare l’effetto benefico

Per evidenziare in etichetta gli effetti benefici del pane nero (realizzato con l’aggiunta di carbone vegetale), deve essere presente almeno 1 grammo di sostanza attiva per porzione quantificata, come prevede un Regolamento europeo del 2012.
È questo, in sostanza, il messaggio implicito nella nota inviata dal ministero della Salute pochi giorni a Regioni e Provincie autonome.

Di fronte alle pressanti richieste di chiarimento pervenute dalle associazioni di categoria circa la crescente diffusione sul mercato di prodotti di panetteria con l’aggiunta di carbone vegetale, il dicastero è intervenuto su produzione, denominazione ed etichettatura del prodotto tanto di moda in questo periodo.

L’intervento si è reso opportuno, in particolare, per mettere un freno alla prassi dei produttori di indicare le proprietà benefiche del carbone vegetale sulla salute di chi lo consuma (è utile, infatti, contro il reflusso gastrico, l’acidità di stomaco, il gonfiore addominale, la flatulenza e l’aerofagia) anche quando questo è in realtà presente solo come colorante (E153).
La nota ministeriale pone quindi tre chiarimenti:

1. è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);

2. non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

3. non è ammissibile aggiungere nell’etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.