Mutui sospesi fino a 9 rate per chi, a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus, ha perso il lavoro o semplicemente ha subito una “sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro”. I beneficiari sono tanto i lavoratori dipendenti che quelli autonomi e la richiesta va inoltrata alla propria banca e tra i requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa gestito da Consap non è in questi casi previsto l’Isee. Queste le novità previste dal decreto legge 18 del 17 marzo 2020, all’articolo 54, e prima ancora dal decreto legge 9 del 3 marzo 2020 che all’aricolo 26 ha esteso la platea dei beneficiari al Fondo di solidarietà (noto anche come Fondo Gasparrini) a coloro che in questo periodo hanno subito la “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”.
Ricapitolando: i due decreti hanno esteso i benefici del Fondo Gasparrini e stabilito:
– possono “saltare” fino a 9 rate lavoratori autonomi e dipendenti che a causa del coronvirus hanno sospeso o ridotto l’orario di lavoro;
– non è previsto alcun limite reddituale per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà. Normalmente è richiesto un Isee inferiore a 30mila euro. Il decreto del 17 marzo lo ha escluso;
– oltre alla quota capitale viene sospeso solo il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Spiega infatti il secondo comma dell’articolo 54: “Il Fondo (…) provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.
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“Metà degl interessi in capo al consumatore”
Ora è vero che i tassi dell’Euribor (indice di riferimento per i mutui varibaili) sono a zero e dell’Irs molto contenuti se non pressoché “nulli” (per alcune nuove sottoscrizioni) ma c’è sempre da considerare nella componente “interessi” lo spread, ovvero il guadagno per le banche, che è espresso percentualmente e si aggiunge all’Euribor o Irs per formare il saggio sul quale vengono calcolati gli interessi. Insomma la metà degli interessi restano a nostro carico? Ci aiuta a capire Roberto Anedda direttore marketing di MutuiOnLine: “L’articolo 54 del decreto in effetti specifica che il Fondo di solidarietà rimborsa per il periodo di sospensione alla banca solo metà degli interessi maturati e momentaneamente sospesi. L’altro 50%, in attesa di possibili chiarimenti da parte del governo, dovrà essere corrisposto poi dal mutuatario ma non sappiamo né quando né dove perché il provvedimento non lo prevede: questa metà di interessi verrà caricata a fine mutuo? sulle rate che partiranno dopo la sospensione? C’è bisogno di chiarezza“.
Alcune banche si sono già mosse
Nei giorni scorsi, prima del decreto del 17 marzo, alcune banche si sono mosse offrendo la possibilità ai mutuatari di sospendere in parte o in tutto la rata per un determinato numero di mesi. Ad esempio Intesa SanPaolo ha già attuato una nuova modalità di gestione a distanza della richiesta di sospensione del mutuo, via telefono o email e lo scambio dei documenti originali tramite posta o corriere. La sospensione delle rate dei finanziamenti in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, può essere chiesta per 3 mesi, con eventuale proroga di ulteriori 3 o 6 mesi in funzione della durata dell’emergenza.