Il carbone vegetale, la sostanza che caratterizza il “pane nero”, continua a far discutere, tanto che il ministero della Salute interviene con una nuova nota (dopo quella del 22 dicembre scorso).
Se neanche un mese fa il dicastero ha chiarito la differenza di uso del carbone vegetale quale sostanza salutare e quale mero colorante, ora è la volta di una precisazione specificamente rivolta all’impiego nei prodotti alimentari del colorante E153 (noto, appunto, come carbone vegetale).
In particolare, la domanda cui il ministero ha dato risposta è se vi sia una quantità massima d’impiego del colorante.
“La normativa vigente non fissa per tale colorante una quantità massima d’impiego – scrive il ministero – ma esso può essere utilizzato alla dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore”.
La disciplina di settore inquadra, infatti, l’E153 (e altre 15 sostanze) come colorante alimentare autorizzato quantum satis.
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La nota ministeriale si conclude con una tabella riassuntiva che distingue tra usi consentiti e usi vietati del colorante E153.
Tra gli usi consentiti vi sono: tutte gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2, ecc.
Tra gli usi vietati: tutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie, il miele, il malto, ecc.