Caro Salvagente,
ho acquistato, a settembre 2018, un’auto nuova di un noto marchio rumeno presso un concessionario di Lecce. Ho richiesto un finanziamento per l’intero importo e mi è stato detto che la consegna sarebbe avvenuta entro il 20 di novembre dello stesso anno. Nel contratto è prevista la facoltà di recedere nel caso in cui il ritardo della consegna superi i 45 giorni, tramite comunicazione scritta al venditore entro un termine perentorio di 7 giorni per avere garanzia della restituzione della caparra. In altre parole nel contratto non si fa cenno alla eventualità di una comunicazione scritta oltre i 7 giorni indicati, considerato anche che non ho dato alcuna caparra. Trascorso molto tempo senza avere notizie, telefono più volte per avere aggiornamenti (primo sollecito a dicembre, secondo sollecito a febbraio), il concessionario, ogni volta, mi dice che l’auto è in consegna! A questo punto non voglio più l’auto ma non mi è chiaro quale norma regoli la richiesta di finanziamento fatta contestualmente. Cosa posso fare?
Quando si acquista un’auto nuova, si fa spesso ricorso ad un finanziamento per la comodità di pagare subito il concessionario e restituire il prestito alla finanziaria a rate.
A questo proposito chiariamo alcune cose importanti.
Innanzitutto, anche se la richiesta di finanziamento è accettata dalla finanziaria, ciò non significa che il finanziamento è liquidato: lo sarà solo (e quindi scatteranno le rate da pagare per la restituzione) al momento dell’immatricolazione dell’auto (che presuppone l’arrivo del bene e la consegna al cliente).
Di norma, poi, nel contratto con la finanziaria (che sia la banca della stessa casa automobilistica o una società esterna) è riportato il numero di telaio dell’auto acquistata, per cui non c’è dubbio che i due contratti – di vendita e di finanziamento – siano collegati. Di conseguenza, l’inadempimento di quello principale (il contratto di vendita) si ripercuote su quello di finanziamento.
Ricordiamo anche la sentenza della Corte di cassazione n. 19000/2016, che riguarda proprio il caso di un consumatore che ha chiesto sia la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento nella consegna di un’auto, sia la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato per acquistare l’auto.
In primo e secondo grado i giudici non hanno accolto le sue richieste. Al contrario, la Cassazione ha stabilito che sussiste un collegamento originario tra i due contratti (di vendita e di credito al consumo), per cui il mancato adempimento del contratto di vendita si ripercuote su quello di finanziamento, rendendolo nullo. Il motivo è che la mancata esecuzione della prestazione principale (cioè del contratto di vendita) rende privo di giustificazione il relativo finanziamento.
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Il nostro lettore, quindi, potrà ben recedere dal contratto di acquisto dell’auto mai arrivata, inviando comunicazione scritta, chiedendo anche l’annullamento del finanziamento.