Caro Salvagente, ho chiesto il passaggio in Tim tramite operatore con portabilità del mio numero. Dopo pochi giorni ricevo a casa la sim e vedo che la qualità della rete nella mia zona non è soddisfacente. Dopo sette giorni invio quindi il modulo di recesso contenuto nel contratto per ottenere il rimborso dell’acquisto fatto tramite il 119, il tutto secondo le modalità e ben entro i quattordici giorni previsti dal contratto. Alle mie successive richieste mi viene sempre detto di aspettare la lavorazione della pratica. Dopo sette giorni avviene la portabilità del mio numero e chiedendo chiarimenti mi viene detto che la richiesta di portabilità esclude il diritto di recesso. È corretto?
La portabilità , peraltro, non era ancora avvenuta al momento del recesso e oltre a non essere rimborsato ho dovuto pagare una penale sul credito residuo per essere passato ad altro operatore piu’ efficiente. Come mai Tim non accetta il recesso in caso di portabilità del numero? Grazie dei vostri consigli!
Giorgio
Caro Giorgio, abbiamo chiesto a Valentina Masciari, responsabile utenze dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia di aiutarci a definire i diritti di chi chiede la portabilità . Ecco cosa ci ha risposto.
Al signor Mazzola, che mi sembra di capire, ha una sim ricaricabile, è stata fatta una portabilità incondizionata: in pratica viene attivato un numero provvisorio che si può utilizzare fin da subito, mentre il vecchio numero sarà ancora attivo con il vecchio operatore. Una volta completato il passaggio a TIM, in tal caso,  il numero provvisorio viene disattivato e sostituito con il proprio numero.
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Parliamo di una attivazione in  tutti i sensi e quindi valgono le regole del diritto di ripensamento, cioè si può recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo ma anche in base a quanto stabilito dalle Condizioni generali di Contratto, fino a 14 giorni successivi all’attivazione del servizio senza indicarne le ragioni e senza nessuna penalità .
Il lettore ha eseguito il tutto nei termini previsti e non è assolutamente corretto sostenere che la portabilità escluda il diritto di recesso, parliamo di un contratto già attivo ben prima della portabilità e che in seguito alla comunicazione inviata dal cliente, doveva quindi bloccarsi. Sembra evidente che si tratti di tattiche per far si che la portabilità venga formalizzata e trattenere, in tal modo, la quota di spese per un presunto servizio, fornito fino a quel momento, oltre la quota versata per l’attivazione della sim.
Sono pratiche ricorrenti eseguite dai gestori di telefonia mobile, anche ad esempio quando vengono trattenuti costi, non ben precisati, sul credito residuo che deve essere restituito in caso di passaggio ad altro operatore: singolarmente si tratta di piccole cifre ma concretamente sulla massa dei clienti, è facilmente intuibile a quanto possano arrivare gli introiti dei gestori in questione.