Caro Salvagente,
il condomino che abita al pian terreno possiede un cane di piccola taglia che scorrazza tra la casa e il giardino privato. Adesso il proprietario vorrebbe chiedere l’annullamento dell’articolo del regolamento che vieta di detenere animali domestici all’interno del condominio. Noi vogliamo opporci, forti del fatto che il nostro regolamento è di natura contrattuale. Che cosa prevedono legge e giurisprudenza?
Lettera firmata
Il regolamento condominiale non può contenere norme che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici in casa o in generale all’interno del condominio. Questo dispone l’articolo 1138 del codice civile, ultimo comma, così come modificato dalla legge 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013. Una novità che ha fatto esultare i 20 milioni di italiani che hanno un amico a quattro zampe e che negli anni hanno combattuto battaglie nelle assemblee, nelle aule di tribunale, in Parlamento per affermare il diritto a vivere con un cane o un gatto.
Il principio è stato adesso confermato dal Tribunale civile di Cagliari: il giudice Valeria Pirari con l’ordinanza del 22 luglio 2016 ha chiarito per la prima volta in modo esplicito che anche il regolamento di natura contrattuale, e cioè quello deliberato all’unanimità dai condomini o predisposto dal costruttore dello stabile e allegato ai singoli atti di compravendita, è affetto da nullità sopravvenuta sia in relazione alla legge di riforma del condominio che ha introdotto l’articolo 1138 c.c., sia in quanto contraria ai principi di ordine pubblico. La decisione ha sciolto quindi un dubbio che la disposizione di legge lasciava aperto.
Il ragionamento del giudice è chiaro. L’art. 1138 prevede che il regolamento non possa vietare di possedere animali domestici, senza specificare di quale regolamento si sta parlando; quindi non è legittimo ridurre autonomamente la portata di questo precetto al solo regolamento assembleare. Inoltre l’articolo 155 delle Disposizioni di attuazione del codice civile dispone che “cessano di avere effetto le disposizioni del regolamento di condominio che siano richiamate nell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice”. Oltre a essere in contrasto con la legislazione vigente, una norma regolamentare che contenga il divieto è da reputarsi nulla anche perché è “contraria ai principi di ordine pubblico, ravvisabili, per un verso, nell’essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale e, per altro verso, nell’affermazione di quest’ultimo principio anche a livello europeo”.