Avete ricevuto una multa dopo il primo agosto scorso? Ad elevare la contravvenzione è stato un apparecchio “mobile”, di quelli piazzati temporaneamente dalla pattuglia di turno? L’apparecchio che ha rilevato l’eccesso di velocità potrebbe non rispettare le nuove modalità di taratura degli autovelox (entrate in vigore proprio il 1° agosto 2017) e quindi la multa risultar nulla.
A sollevare il dubbio un articolo di Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore nel quale si spiega che “chi riceve una multa deve guardare sul verbale la data in cui l’apparecchio è stato tarato. Se la data è successiva al 31 luglio 2017, si può chiedere al corpo di polizia di fornire documentazione da cui si evincano le velocità alle quali sono stati svolti i test“.
Le nuove modalità di taratura infatti prevedono che davanti agli autovelox si compiano “da 50 a 100 passaggi ad andature comprese fra i 30 e i 230 km/h” come prevede il decreto ministeriale Infrastrutture n. 282 del 13 giugno scorso. Per le vecchie modalità di test non era tassativo raggiungere velocità così elevate. “Di solito – precisa il Sole 24 Ore – quando c’erano condizioni di sicurezza, i test arrivavano più o meno sulla soglia dei 200 km/h. E ci sono indizi da cui si deduce che queste prassi, almeno in qualche caso, sono continuate anche dal 1° agosto in poi. Cioè quando il decremo ministeriale è entrato in vigore e quindi sono diventati obbligatori i test fino a 230 km/h”.
Naturalmente non c’è nessun automatismo e anche qualora il verbale dovesse essere elevato da un apparecchio non “tarato” l’annullamento va chiesto in via formale.
Chi volesse infine chiarirsi le idee su cosa e come è possibile contestare una multa ingiusta può richiedere la nostra guida qui.
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