Eni dopo 2 anni mi chiede un maxi saldo sulla chiusura: è giusto?

energia

Caro Salvagente,

a distanza di due anni dal cambio del mio gestore di energia elettrica e bolletta a conguaglio dei consumi da parte del precedente (Eni), Eni mi manda una bolletta di ulteriore saldo (1077,02 euro !!!) a causa di una rettifica di lettura. Li contatto e mi chiedono di dimostrare che la lettura al tempo non fosse quella che mi contestano. Ovviamente è per me impossibile, contatto l’attuale fornitore chiedendo se loro abbiano foto del contatore al momento del passaggio. Mi dicono che ne parleranno con Eni, ma dopo un pò di tempo ricevo una mail in cui si dice che l’importo è presumibilmente dovuto. Mi chiedo se sia possibile ricevere tali richieste dopo così tanto tempo e come posso fare per sapere la verità dei fatti. Come mai Eni chiede a me di dimostrare che l’importo non è dovuto? Come mi posso tutelare?
Spero di essere stata chiara e attendo un vostro cortese riscontro vi saluto cordialmente

Monica Macrì

Cara Monica, abbiamo girato il suo quesito a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia. E dopo la pubblicazione di questa notizia, l’Eni ci ha contattato per dirci che verificherà il suo caso. Di seguito la risposta della nostra lettrici:

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Il caso che ci sottopone la nostra lettrice ci fa tornare sulla casistica dei conguagli da parte dei fornitori di energia o gas, a causa della mancanza delle  letture reali effettuate  nei tempi corretti.

Le regole generali

Partiamo dalle regole generali: la lettura del contatore spetta ai distributori, che a loro volta la comunicano ai fornitori. Il cliente, ha comunque la possibilità, sempre nell’ottica di diminuire i conguagli onerosi, di fornire periodicamente le autoletture e il venditore, cioè il fornitore che fattura i consumi, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura che va comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata nella fattura stessa. Sempre il fornitore, deve anche comunicare al cliente la presa in carico o meno dell’autolettura e tale dato deve essere tenuto in conto  dal venditore, a meno che non risulti palesemente errato, e trasmesso all’impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi.

Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l’anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l’autolettura. Nei contratti attivi sul mercato tutelato, è previsto che il venditore utilizzi i dati di lettura trasmessi dal distributore, almeno bimestralmente, per i clienti domestici o non domestici con potenza impegnata non superiore a 30 kW.

Nel caso in cui non siano disponibili tali dati effettivi, possono essere effettuate stime sulla base dei consumi storici del cliente e gli eventuali conguagli devono essere effettuati non appena siano disponibili i dati di lettura reali. Nei contratti di libero mercato, la periodicità di utilizzo dei dati di lettura da parte del venditore è invece stabilita dal contratto e può essere diversa da contratto a contratto. Tendenzialmente è prevista una lettura reale all’anno ma, all’atto pratico, questa “regola” è molto spesso disattesa.

Il caso della signora Monica

Queste sono le regole generali. Nel dettaglio del caso della signora Monica, si ha addirittura una fattura di chiusura del contratto, ed è chiaro che se si tratta di fattura di chiusura doveva essere stata emessa su dati reali, su consumi effettivi. Non è però il primo caso che si riscontra, da parte non solo di Eni, di fatture emesse a rettifica delle letture di chiusura perché errate.

Concretamente per il caso in questione, io suggerisco di richiedere al fornitore, cioè ad Eni, le fatture emesse dal distributore con i dati reali dei consumi perché non deve essere il cliente a confermare la lettura e perché solo questo è il dato certo a cui fare riferimento. Inoltre, la signora potrebbe verificare sulla prima fattura di periodo emessa dal nuovo fornitore, il dato dal quale si parte per il calcolo dei consumi, cioè la lettura di inizio fornitura. In genere questa deve corrispondere a quella di chiusura del vecchio fornitore. Già così, si potrebbe capire la validità della richiesta di Eni ma, ribadisco, è sempre meglio avere e quindi richiedere, le fatture con le letture del Distributore.

Il far west del libero mercato

Vorrei però aggiungere un mio commento: tutte le problematiche del libero mercato, nascono perché non esiste una regolamentazione adeguata dello stesso. Ben venga la libera concorrenza ma, il consumatore deve essere tutelato con regole di base, a prescindere che si trovi sul mercato vincolato o sul mercato libero. È stata lasciata ai fornitori del mercato libero, la facoltà di stabilire ciascuno nelle proprie condizioni contrattuali, le “loro regole”, regole che nella maggior parte dei casi sono a discapito del consumatore che si trova in una posizione di sottomissione. È sempre più necessario, soprattutto in visione della completa liberalizzazione del mercato dell’energia prevista per Luglio 2019, che si intervenga in tal senso per evitare che si arrivi alla completa anarchia dei fornitori.