Oggi 31 luglio scade il termine per pagare la prima o unica rata per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, meglio nota come “rottamazione”. Una scadenza molto importante perché chi non paga decade da tutti i benefici della rottamazione e si vedrà recapitare una nuova cartella che non sarà “scontata”.
Per non sbagliare, quindi, il contribuente deve effettuare il pagamento con le dovute modalità.
Come effettuare il pagamento
Innanzitutto chi ha aderito alla rottamazione, deve aver già ricevuto la comunicazione con le somme dovute e i bollettini delle rate scelte al momento della compilazione del Modulo DA1. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, la scadenza del pagamento e il codice RAV.
È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction). È sufficiente andare presso uno sportello ATM (Automated Teller Machine) della banca che ha aderito.
Queste invece le altre modalità di pagamento già attive:
- la domiciliazione bancaria
- gli sportelli bancari
- il proprio internet banking
- gli uffici postali
- i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica
- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it tramite PagoPa
- l’App Equiclick tramite PagoPa
- i 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Che succede dopo la scadenza di oggi?
Una volta effettuato il pagamento della prima o unica rata dovuta, sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di definizione agevolata; e può essere richiesta la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella definizione agevolata.
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E se non si paga o il versamento è insufficiente o tardivo?
Innanzitutto la rottamazione non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione riprenderà le procedure di riscossione.
Poi, non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Infine, possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della richiesta di rottamazione e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima
Anche in questo caso, si decade dai benefici della rottamazione e le procedure di riscossione riprenderanno il loro corso.
Inoltre, è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Infine, i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.
Che fare se l’Agenzia delle entrate ha rigettato la richiesta di rottamazione?
In assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione; mentre, in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute; infine, in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.