Prestiti, con l’estinzione anticipata c’è il rimborso dei costi sostenuti e non goduti

PRESTITI ESTINZIONE ANTICIPATA

Nel decreto Asset il governo approva una norma che pone fine a una palese ingiustizia: in caso di estinzione anticipata del prestito, il consumatore deve avere indietro la parte di costi e interessi versati in anticipo

Nel Dl Asset il governo ha inserito una norma che – si spera – possa chiudere un’annosa questione aperta da un contestatissimo provvedimento dell’allora governo Draghi: in caso di estinzione anticipata di un prestito il consumatore ha diritto al rimborso della quota di spese (commissioni e interessi) versate in anticipo e non godute vista la fine prematura del finanziamento.

Si legge nella relazione che accompagna il decreto: “Per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia – la cosiddetta sentenza Lexitor del 2010, ndr)”.

La questione è aperta da anni e il Movimento Consumatori ha da sempre cercato una soluzione a quella che a tutti gli effetti era un’ingiustizia per i consumatori e un privilegio per banche e società finanziarie.

Una breve cronistoria. La strada ai rimborsi in caso di estinzione anticipata di un prestito si apre nel 2010 quando la Corte di giustizia europea con la sentenza Lexitor stabilisce il diritto al rimborso costi anticipatati dal consumatore sia di quelli connessi alla durata del contratto (costi recurring, quali gli interessi e i costi assicurativi), e costi che non dipendono dalla durata del finanziamento in quanto, ad esempio, collegati alla sua erogazione (“up front”: spese di istruttoria, commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).

Tuttavia in assenza di una norma specifica il rimborso non scattava in modo automatico.

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Il governo Draghi nel 2021 approva una norma contenuta nel decreto Sostegni bis che limita le possibilità di rimborso solo ad alcune tipologie di costi anticipati dal consumatore. Contro quella norma si è pronunciata la Corte costituzionale dichiarandola illegittima e riaprendo ancora la strada al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata. Ma siamo di nuovo daccapo: se non c’è una legge che lo prevede, la restituzione non è automatica.

Il governo Meloni con il dl Salva Infrazioni cerca una soluzione ma anche in questo caso è restrittiva: il diritto al rimborso non vale più per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (norma del Sostegni bis).

Tuttavia, anche grazie alle pressioni delle associazioni dei consumatori, il governo è tornato sui suoi passi e con il dl Asset ha abrogato la restrizione e stabilito che tutte le estizioni anticipate dei prestiti devono prevedere il rimborsi della quota dei costi sostenuti in anticipo dal consumatore e non goduti per effetto dell’estinzione anticipata stessa.