Alcuni Stati dell’Unione europea sono andati oltre la “straordinarietà” dei diritti, rendendoli “ordinari”. In Italia si sta ancora discutendo sulla riforma del congedo straordinario per lavoratori che assistono parenti disabili gravi. Ecco come funziona e cosa bisogna sapere.
Nel febbraio 2023 i parlamentari spagnoli hanno dato il via libera alla prima legge in Europa sul congedo mestruale in Europa, che consentirà alle donne di mettersi in malattia nei giorni “rossi” del mese, percependo ugualmente il dovuto stipendio. La Spagna prosegue senza sosta il ciclo di riforme sociali concedendo diritti e pari opportunità, a due anni di distanza dalle misure che hanno portato al congedo di 16 settimane non trasferibili e utilizzabili sia dai padri che dalle madri, con retribuzione al 100% dello stipendio.
Questo è un tema complesso che abbraccia un ampio spettro di diritti su cui lavorano i governi Ue. In Italia siamo ancora nell’ordine della straordinarietà, perché diritti acquisiti altrove, non lo sono ancora nel nostro paese. Qualche piccola novità è stata recentemente introdotta nell’ambito del congedo straordinario. Al vaglio ci sono nuove misure per favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare di caregiver e genitori. Una circolare Inps del 4 aprile 2023 ha fatto chiarezza rispetto ad alcuni benefici per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Ma come funziona a oggi questo periodo concesso? Quali diritti e doveri comporta?
Non è un favore, ma un diritto
Il congedo straordinario consiste in un periodo concesso di assenza dal lavoro, ugualmente retribuito, spettante ai lavoratori dipendenti che devono assistere familiari con disabilità grave.
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Questo “beneficio” (termine improprio poiché non indica un favore, ma un diritto da concedere in caso di necessità e bisogno), spetta ai lavoratori dipendenti, anche part-time.
A chi spetta
Può essere richiesto dai lavoratori che devono assistere un familiare disabile, in un ordine di priorità di concessione, e di legame parentale, che va dal coniuge convivente e a scalare fino ai parenti e affini entro il terzo grado conviventi.
Quindi spetta:
· Al coniuge convivente o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto del disabile in situazione di gravità;
· Al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
· In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
· Uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
· Uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
· Un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.
A chi non spetta
In Italia non può essere ancora richiesto dai:
· Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
· Lavoratori a domicilio;
· Lavoratori agricoli giornalieri;
· Lavoratori autonomi;
· Lavoratori parasubordinati;
· Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.
Quanto dura e quando può essere richiesto: non si può raddoppiare il congedo
La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo di 2 anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
In questo tempo devono essere inclusi tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i 2 anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Come certificare la disabilità del parente da assistere?
Vediamo in dettaglio quali sono le condizioni, i requisiti e le situazioni in cui può essere concesso:
Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno
Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata Asl/Inps.
Ma è importante sapere che la persona per assistere la quale si chiede il congedo dal lavoro, non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Non è possibile richiedere il congedo straordinario anche durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere, salvo le seguenti eccezioni previste dalla legge:
· Interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
· Ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
· Ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.
I requisiti del certificato di disabilità
Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di congedo, l’interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico della Asl specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve anche specificare la diagnosi e le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina. Il medico si assume la responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.
La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata, invece, può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procede al recupero del beneficio fruito.
È possibile fruire del congedo straordinario anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione.
I lavoratori già titolari del beneficio, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione dello stesso in base ad una domanda amministrativa presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, possono continuare a fruire della prestazione fino al completamento dell’iter sanitario di revisione soltanto presentando una nuova domanda.
La domanda presentata per richiedere la fruizione del beneficio da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità in situazione di gravità si procederà al recupero del beneficio fruito.
Patologie oncologiche
Si può ottenere il congedo lavorativo straordinario anche per assistere malati oncologici. Per queste patologie, la certificazione provvisoria è valida dopo 15 giorni dalla domanda presentata alla commissione medica integrata e ha efficacia fino all’accertamento definitivo.
Congedo in caso di adozione
Un periodo di congedo si può richiedere anche in caso di adozione nazionale, internazionale o affidamento, qualunque sia l’età del minore, e spetta a entrambi i genitori adottivi o affidatari. La durata è pari a 10 mesi complessivi per entrambi i genitori, con un massimo di 6 mesi per ciascun genitore. Per ottenerla è necessario fornire informazioni relative a:
- Data ingresso in famiglia;
- Data di adozione/affidamento;
- Data di ingresso in Italia;
- Data del provvedimento;
- Tribunale competente;
- Numero provvedimento.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.
Quante persone si possono assistere
Il disabile può essere assistito da un solo familiare che richiede il congedo straordinario dal lavoro.
Inoltre, in caso di genitori di figli disabili, essi possono assistere lo stesso figlio anche alternativamente. Significa che se la madre prende il congedo di un giorno, il padre non può richiederlo nello stesso giorno.
Si possono chiedere altre assenze contemporaneamente?
Il congedo straordinario non è compatibile con i permessi retribuiti Legge 104 nello stesso giorno. Tuttavia, può essere cumulato con il congedo parentale e il congedo per la malattia dello stesso figlio da parte dell’altro genitore.
Come fare domanda
La richiesta si presenta online all’Inps attraverso il servizio dedicato, sulla piattaforma o tramite il proprio profilo “MyInps”.
In alternativa, si può presentare richiesta tramite i seguenti canali:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato, Caf, commercialisti, intermediari dell’Istituto, servizi telematici offerti dagli stessi.
Entro quando viene concesso
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, come stabilito dalla legge numero 241 del 1990. In alcuni casi la normativa può fissare termini diversi.