
Una sentenza della Cassazione dichiara nulle le notifiche Pec che non arrivano perché le caselle di posta sono piene. In sintesi, rimane la responsabilità di mantenere la casella operativa, ma non può essere “assoluta”
Una sentenza della Cassazione dichiara nulle le notifiche Pec che non arrivano perché le caselle di posta sono piene. In sintesi, rimane la responsabilità di mantenere la casella operativa, ma non può essere “assoluta”.
Il caso
A riportare la notizia Brocardi.it, che indica la sentenza nell’ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione. A fare ricorso un architetto, sanzionato dal proprio ordine professionale con 150 giorni di sospensione per violazioni deontologiche. Ma la notifica della sanzione, inviata tramite Pec, non era mai giunta a destinazione a causa dello spazio insufficiente nella casella del professionista.
La sentenza
Secondo la Suprema Corte, se la casella Pec del destinatario è piena, la notifica non si perfeziona giuridicamente, è come se l’atto non fosse mai stato inviato. E dunque, i termini per eventuali impugnazioni non possono iniziare a decorrere da una comunicazione tecnicamente mai avvenuta.
Come spiega Brocardi.it, “La sentenza della Cassazione non elimina il principio di autoresponsabilità, ma ne ridefinisce i confini. Secondo questo principio, ogni professionista o cittadino è tenuto a mantenere la propria casella Pec operativa e capiente. Tuttavia, i giudici chiariscono che tale responsabilità non può essere assoluta e cieca: deve sempre essere bilanciata con la garanzia della conoscibilità dell’atto”.
L’eccezione
Ci sono eccezioni: nel caso del processo civile telematico, ad esempio, quando una notifica Pec non arriva, il sistema genera automaticamente un avviso sul Portale dei servizi telematici riguardo al deposito dell’atto in cancelleria. In altre parole c’è un sistema alternativo che assicura che il destinatario venga a conoscenza del contatto.
Rifiuto e negligenza non sono la stessa cosa
Ma in generale, per la Suprema corte non si può privare il cittadino del diritto fondamentale di conoscere gli atti che lo riguardano. E per quanto riguarda il parere della Cassazione sulle comunicazioni via Pec, la disponibilità della informazione per il destinatario si concretizza solo quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna. Insomma, non è sufficiente il tentativo di invio, perché per la Cassazione il rifiuto è una manifestazione di volontà consapevole, mentre una casella piena può essere il risultato di una semplice dimenticanza, di una condotta meramente colposa o, addirittura, di circostanze completamente estranee alla volontà del destinatario.








