Pane fresco o precotto? Approvata la normativa che rende più chiara l’etichetta

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Il governo ha notificato alla Commissione come norma tecnica il disegno di legge in materia di produzione e vendita del pane. Per i prodotti venduti al supermercato ottenuti da pane parzialmente cotto prima, servirà una dicitura chiara in etichetta. Dal testo scompare il sale iodati o iposodico come ingrediente riconosciuto

Il governo ha notificato alla Commissione come norma tecnica il disegno di legge n. 413 in materia di produzione e vendita del pane. Per i prodotti venduti al supermercato ottenuti da pane parzialmente cotto prima, servirà una dicitura chiara in etichetta. Dal testo scompare il sale iodati o iposodico come ingrediente riconosciuto. Nello specifico, il nuovo testo andrà a sostituire il decreto 131 del 1° ottobre 2018, che già faceva chiarezza sulla differenza tra pane fresco e pane parzialmente precotto, il cui processo di cottura veniva completato prima di essere venduti sugli scaffali dei supermercati come pane appena sfornato, creando confusione nel consumatore.

Differenza tra pane fresco e altri tipi

Vediamo le novità del ddl 413. La denominazione “pane fresco”, riservata al pane preparato con un processo di produzione continuo, senza interruzioni finalizzate a congelamento o surgelazione. È considerato “continuo” il processo di produzione quando “non intercorre un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto”.

“Ottenuto da pane parzialmente cotto”

In precedenza la denominazione era semplicemente “pane”; confermato l’obbligo di qualificare con “ottenuto da pane parzialmente cotto”, eventualmente con il dettaglio “surgelato”, il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura, seguendo quanto detto dalla sentenza 7/10/2021 del Consiglio di Stato.

Nuova etichettatura

L’obbligo di confezionare ed etichettare il pane ottenuto mediante completamento di cottura, che non sarà più sufficiente proporre in comparti separati, come già stabilito nel 2018.

Differenza tra pane “di” e “con” pasta madre

La denominazione “pane di pasta madre” per il prodotto ottenuto solo con pasta madre e quella di “pane con pasta madre” per quello ottenuto con l’utilizzo di altro lievito fresco o secco e di una quantità a scelta di pasta madre.

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I claim che non possono essere utilizzati per i pani non freschi

il divieto di claim quali “di giornata”, “appena sfornato” e “caldo” per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione. Si introduce anche la possibilità di vendere il pane anche a pezzo e non solo a peso.

I pani certificati Igp Dop diventano “fresco tradizionale”

Arriva anche la possibilità di etichettare come «pane fresco tradizionale» i pani Dop o Igp (attualmente: Genzano Igp, Altamura Dop, Matera Igp, Dittaino Dop, Coppia ferrarese Igp, Toscano Dop) e il gran numero di pani segnalati dalle Regioni come prodotti agroalimentari tradizionali.

Scompare il sale iposodico e il sale iodato

Una novità che lascia perplessi è contenuta nell’articolo 2 comma 1: “1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all’articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche”. Manca la possibilità di utilizzare sale iodato e o sale iposodico, sempre più utilizzati per contrastare problemi tiroidei il primo e l’ipertensione il secondo.

“Made in Italy 100 per cento”

Viene introdotta la possibilità di qualificare “made in Italy 100 per cento” il pane prodotto con materie prime italiane interamente realizzato nel territorio nazionale.

La prima domenica di maggio “la festa del pane”

Viene istituita per la prima domenica di maggio di ogni anno della “Festa del pane” quale momento per celebrarne l’importanza nella cultura e nella tradizione italiana.