Durante il blocco delle variazioni contrattuali nel settore energia imposto fino allo scorso 30 aprile dal governo Draghi, E.on aveva chiuso il contratto con diversi clienti perché troppo oneroso, invitandoli a passare al variabile. Ora, su richiesta dell’Antitrust dovrà tornare sui suoi passi
Durante il blocco delle variazioni contrattuali nel settore energia imposto fino allo scorso 30 aprile dal governo Draghi, E.on aveva chiuso il contratto con diversi clienti perché troppo oneroso, invitandoli a passare al variabile. Ora, su richiesta dell’Antitrust dovrà tornare sui suoi passi. A spiegarlo è la stessa Autorità garante per la concorrenza e il mercato nel suo bollettino settimanale. A ricorrere contro la pratica commerciale scorretta le associazioni di consumatori Codici, Unione nazionale consumatori, U.Di.Con. e Federconsumatori.
La pratica contestata
“Il comportamento adottato dal Professionista – scrive l’Antitrust – concerne l’invio alla propria clientela, in data 2 agosto 2022, di una ‘Comunicazione di modifica unilaterale’ del contratto di fornitura di energia elettrica, a decorrere dal 1° settembre 2022, consistente nel passaggio da un’offerta a prezzo fisso ad una a prezzo variabile. Successivamente, con una “Comunicazione di Risoluzione” inviata nella seconda metà del mese di settembre 2022, E.on ha rappresentato agli utenti di essere costretta a risolvere il contratto di fornitura in corso” per eccessiva onerosità. La condotta contestata è l’indebito condizionamento esercitato nei confronti dei consumatori e microimprese “volto a indurli ad accettare nuove e peggiorative condizioni contrattuali” nonostante fosse in vigore quanto stabilito dal Decreto Aiuti-bis.
Il decreto Aiuti bis vietava aumenti
L’articolo 3 infatti disponeva: “1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.
Gli impegni di E.on
Per evitare sanzioni, E.on ha così deciso di assumere degli impegni, con cui si ripristinano le originarie condizioni economiche dei clienti di E.on destinatari delle comunicazioni di risoluzione, con un effetto restitutorio. Le misure che la società propone di adottare sono diversificate in base alla scelta effettuata dai destinatari della comunicazione di risoluzione (circa 25-35mila) di rientrare o meno in fornitura con E.on.
Per chi è rimasto cliente
Per chi è rientrato con le nuove condizioni, E.On si impegna a corrispondere, dal 1° ottobre 2022 alla data di attivazione della nuova fornitura, tramite detrazioni ad hoc da quanto dovuto nelle successive bollette, l’importo risultante dalla differenza tra le precedenti condizioni economiche delle offerte con sconto sul prezzo energia applicate a ciascun cliente fino al 30 settembre 2022, e la tariffa per l’energia elettrica applicata nel mercato tutelato come registrata sino alla data di rientro in fornitura con E.on, calcolata sulla base dello storico dei consumi riferito a ciascun cliente e, quando non disponibile, prendendo a riferimento la dichiarazione dei consumi attesi resa dallo stesso cliente in sede contrattuale, ossia al momento della sottoscrizione della richiesta di fornitura.
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Per chi ha cambiato compagnia
Per chi non è rientrato in E.on e ha deciso di lasciare la compagnia, in relazione al periodo 1° ottobre 2022-31 marzo 2023, l’importo da restituire è il risultante dalla differenza tra le precedenti condizioni economiche delle offerte con sconto sul prezzo energia applicate a ciascun ex-cliente fino al 30 settembre 2022, e la tariffa per l’energia elettrica applicata nel mercato tutelato come registrata sino al 31 marzo 2023 incluso, calcolata sulla base dello storico dei consumi riferito a ciascun cliente nella disponibilità di E.on, o se non disponibile, prendendo a riferimento la dichiarazione dei consumi attesi resa dallo stesso cliente in sede contrattuale.
L’obbligo di informare adeguatamente gli ex clienti
Al fine di informare i propri ex-clienti di tale iniziativa, “E.on si impegna a fare del proprio meglio” per raggiungere tramite comunicazione tutti gli ex clienti non rientrati in fornitura, né in procinto di esserlo, inviando una nota di credito con l’importo da corrispondere, oltre a pubblicare sul proprio sito web un avviso sul diritto al rimborso. La società ha 5 mesi di tempo per mettere in pratica gli impegni,mentre la richiesta di pagamento da parte degli ex-clienti potrà essere inviata entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’avviso sul proprio sito web del diritto al rimborso.