Che cos’è la ritenuta d’acconto e qual è il meccanismo che ne regola il funzionamento. Quali redditi riguarda e chi sono i soggetti coinvolti.
La ritenuta d’acconto è uno strumento fiscale molto utilizzato nel mondo del lavoro, sia per quanto riguarda i professionisti che i prestatori di servizi occasionali. A disciplinare l’intero meccanismo è il dpr n. 600/1978 che, negli articoli che vanno dal 23 a 25-bis, stabilisce le regole relative alla ritenuta Irpef sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e sui redditi da lavoro autonomo, rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Possiamo quindi dire che quando si parla di ritenuta d’acconto si fa riferimento a una trattenuta messa in atto dal datore di lavoro nei confronti di dipendenti e collaboratori. È importante sottolineare che lo strumento fiscale prevede che il versamento all’Erario venga effettuato materialmente dal sostituto d’imposta, ma a pagare è il lavoratore, il dipendente o il professionista. Quest’ultimi soggetti, in particolare, rinunciano a parte dei loro compensi che vengono trattenuti e riversati allo Stato a titolo di anticipo Irpef sulle imposte dovute.
La ritenuta d’acconto
Per comprendere a pieno il meccanismo che regola la ritenuta d’acconto è necessario partire da una sua corretta definizione. Si tratta, come in parte già accennato, di una trattenuta fiscale posta in essere dal sostituto d’imposta – solitamente il datore di lavoro o il committente – sulle somme di denaro che vengono corrisposte al dipendente o ad un professionista, per conto di un’autorità fiscale. Il meccanismo insito dello strumento fiscale in esame prevede che il sostituto d’imposta trattenga una parte dell’importo del pagamento, con la quale anticipa al fisco italiano l’importo che è stato trattenuto. Ecco dunque che si concretizza una vera e propria ritenuta di acconto, in quella che viene definita come una sostituzione di imposta. Quest’ultima, nello specifico, si manifesta in due diverse modalità, quali:
- il titolo d’imposta, nei casi in cui il sostituto assolve totalmente l’obbligo fiscale gravante su un determinato provento, in modo da estinguere l’obbligazione tributaria del sostituito, estromettendolo dall’attuazione del prelievo;
- il titolo d’acconto, ovvero il caso in cui il sostituto trattiene dai proventi che eroga al sostituito un mero acconto sulla complessiva imposta da questi dovuta, non esaurendo, in tal modo, il prelievo e non estromettendo il percettore delle somme dalla definitiva attuazione dell’obbligazione tributaria.
Il meccanismo descritto, dunque, impone che una parte delle imposte dovute da parte del soggetto percettore di alcune categorie reddituali venga trattenuta e versata al fisco da parte di chi eroga il reddito stesso. Vi è, in questi casi, un vero e proprio obbligo di ritenuta d’acconto al fine di evitare che possano verificarsi delle frodi.
L’importanza della ritenuta d’acconto
Lo strumento della ritenuta d’acconto ha una grande importanza nella gestione fiscale dei redditi, soprattutto per quanto riguarda quelli salariali. Il suo obiettivo primario è quello di ridurre la responsabilità fiscale delle imprese e degli individui nel momento in cui devono pagare le tasse: anziché pagare alle casse dello Stato l’intero debito fiscale in un unico momento, con la ritenuta d’acconto le aziende trattengono di volta in volta una piccola parte del reddito da dare al fisco per tutto l’anno fiscale. Volendo provare a sintetizzare le principali finalità inseguite con lo strumento della ritenuta d’acconto, è possibile dire che:
- mira ad assicurare il pagamento di tutte le imposte dovute, in quanto le somme trattenute vengono versata direttamente al fisco. In questo modo il contribuente ha già pagato una parte sostanziosa dell’imposta dovuta;
- semplifica e snellisce gli adempimenti fiscali, specie per quel che riguarda la procedura di calcolo e di pagamento delle imposte;
- riduce le percentuali di evasione fiscale, con il fisco che riceve direttamente una parte dell’imposta dovuta direttamente dal datore di lavoro.
Visti i benefici per le casse dello Stato, lo strumento della ritenuta d’acconto trova nell’odierno contesto un ampio utilizzo, soprattutto in ambito lavorativo, professionale e finanziario e, dunque, per i lavoratori dipendenti, i liberi professionisti e chi ha redditi da capitali.
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La percentuale di ritenuta di acconto
Da un punto di vista più strettamente pratico, è importante avere contezza di quale sia la percentuale di ritenuta di acconto. Questa cambia a seconda del tipo di reddito e della normativa fiscale vigente, con la ritenuta di acconto che non rappresenta l’imposta finale dovuta, ma soltanto una parte di essa. Entrando più nello specifico, la percentuale di ritenuta d’acconto è pari al 20% per i redditi derivanti:
- da prestazioni di lavoro autonomo anche occasionali, con la base imponibile che è pari al 100%;
- dalla cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore. La base imponibile per soggetti di età superiore a 35 anni è pari al 75%, mentre scende al 60% per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. La base imponibile è al 100%;
- da compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro. La base imponibile è al 100%;
- partecipazioni agli utili di soci fondatori o promotori. La base imponibile è al 100%;
La percentuale della ritenuta d’acconto sale invece al 30% per:
- i compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, corrisposti a soggetti non residenti. La base imponibile è al 100%;
- i redditi derivanti dalla cessione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, corrisposti a soggetti non residenti. Anche in questo caso la base imponibile è pari al 100%.
La base imponibile della ritenuta d’acconto
Abbiamo fatto riferimento alla base imponibile della ritenuta d’acconto, ovvero l’importo su cui vengono calcolate le imposte. Al suo interno, in questo caso specifico, rientrano:
- i compensi professionali;
- i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute;
- le spese documentate che sono anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.
Vengono invece esclusi dal calcolo della base imponibile una serie di fattori, ovvero:
- i contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- i compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto però che non riguardino le spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.
Chi applica la ritenuta d’acconto
Così come previsto dal dpr n. 600/73, a dover applicare la ritenuta d’acconto è il sostituto d’imposta che eroga dei compensi a singoli prestatori. Si tratta, così come indicato dall’art. 64 del dpr n. 600/73, di “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”. Partendo da questa definizione, è possibile trovare una serie di soggetti che possono ricoprire il ruolo di sostituto d’imposta. Si tratta:
- degli enti e le società previsti dall’art. 73 del Tuir, Testo unico delle imposte sui redditi, e quindi delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, delle società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato. E ancora, possono essere sostituti d’imposta della ritenuta d’acconto gli enti pubblici e privati diversi dalle società, così come i trust, residenti nel territorio dello Stato e aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Stesso discorso vale anche per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. In ultimo, l’art. 73 del Tuir fa riferimento anche alle società e agli enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- delle società e delle associazioni indicate nell’art. 5 del Tuir, ovvero le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni;
- il curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
- il condominio.
Questi, dunque, coloro che possono ricoprire il ruolo di sostituto d’imposta. Ne deriva che chi non rientra nell’elenco non dovrà provvedere alla ritenuta d’acconto, il che vuol dire che il privato cittadino che paga un professionista per la prestazione di un lavoratore autonomo non è tenuto ad effettuare la ritenuta sull’importo corrisposto.
Le tempistiche
Le ritenute d’acconto devono essere versate dai sostituti d’imposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Se tale data è un sabato o un festivo, il versamento viene posticipato al primo giorno successivo utile. Per effettuare il pagamento si ricorre al modello f24 compilandolo con codice tributo 1040 nella sezione erario.