Emissioni ammoniaca allo stabilimento di Ripa Bianca, Fileni replica al Salvagente. La nostra risposta

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Fileni scrive al Salvagente per replicare all’articolo in cui raccontavamo come il controllo dei livelli di ammoniaca emessi dallo stabilimento di Ripa Bianca (Jesi), sia stato affidato a un’azienda privata che collabora con lo stesso produttore di carne avicola. La nostra risposta

 

Fileni scrive al Salvagente per replicare al nostro articolo in cui raccontavamo come il controllo dei livelli di ammoniaca emessi dallo stabilimento di Ripa bianca (Jesi), sia stato affidato a un’azienda privata che collabora con lo stesso produttore di carne avicola. Pubblichiamo di seguito la nota di Fileni e la nostra risposta, compilata con l’aiuto di Andrea Tesei, presidente del comitato per la Vallesina che si batte contro l’inquinamento nell’area

La nota di Fileni

“In merito all’articolo dal titolo “Emissioni ammoniaca, a controllare lo stabilimento Fileni… ci pensa l’azienda amica” pubblicato lo scorso 21 aprile sul vostro sito, Fileni precisa che le argomentazioni contenute nel pezzo risultano prive di qualsiasi fondamento legislativo e giuridico.
In dettaglio, l’articolo, nel dare esclusivamente conto delle tesi portate avanti dal comitato per la Vallesina, omette totalmente di indicare una circostanza fondamentale e cioè il fatto che tutti gli enti competenti nella specifica fattispecie, ovvero Arpam e Asur (Azienda sanitaria unica regionale, ndr), non abbiano mai evidenziato alcuna situazione di pericolo per la salute pubblica e di sicurezza con riguardo agli aspetti di natura sanitaria ed ambientale connessi all’allevamento di Ripa Bianca.
Fileni precisa, inoltre, che, come da DDL n. 52/2023, entrambi i suddetti enti competenti hanno effettuato proprie ed autonome valutazioni tecniche strumentali ed analitiche per cui risulta del tutto privo di ogni fondamento anche il fatto che non vi sia stato alcun controllo da parte dell’ARPAM dei dati acquisiti.
Sotto il profilo legislativo e giuridico Fileni precisa, infine, che i commi 2 e 3 dell’art. n. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 prevedono la possibilità in capo all’autorità competente di stabilire, d’intesa con il proponente, ovvero in questo caso con la Fileni, che apposite osservazioni ambientali di monitoraggio siano effettuate direttamente dal proponente e quindi quanto stabilito dalla Regione Marche risulta perfettamente in linea con le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti. Nondimeno, l’Arpam, prima della messa in funzionamento della strumentazione per le osservazioni ambientali di monitoraggio, si occuperà comunque di verificare che attrezzature e procedure siano conformi a quanto prescritto.
In relazione a quanto esposto, Fileni si riserva quindi di tutelarsi in tutte le sedi opportune nei confronti di affermazioni false e diffamatorie che minano la propria integrità.
Cordiali Saluti,
Ufficio Stampa Gruppo Fileni”

L’ammoniaca e i suoi effetti nocivi

Proviamo a replicare a Fileni, punto per punto. Secondo Fileni, Arpam e Asur non hanno mai evidenziato “alcuna situazione di pericolo per la salute e la sicurezza con riguardo agli aspetti di natura sanitaria ed ambientale connessi all’allevamento di Ripa Bianca”. Ciò non toglie che non vi sia stato alcun semaforo verde nei confronti delle emissioni di ammoniaca, tanto che nel doc 0218462/29/12/2022, Asur scrive: “In conclusione di quanto finora esposto e in considerazione di quanto riportato nelle valutazioni Arpam, non si evidenzia una relazione razionale per fare assunzioni sul rischio tossicologico derivante dalla esposizione agli inquinanti presenti”. Nello stesso documento, c’è un passaggio che invece tende a una direzione diversa dalla posizione di Fileni: “Sebbene non tutti i composti odorigeni, quale l’ammoniaca, siano necessariamente associati ad un reale rischio per la salute umana, persiste il problema della bassa accettabilità sociale delle molestia olfattiva che incide negativamente sulla qualità della vita della popolazione residente. Questa considerazione è compatibile con la definizione di ‘danno alla salute rilasciata dall’Oms, a cui l’Italia ha aderito ufficialmente il 11/4/1947, secondo la quale, la salute viene definita come ‘uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale’ e non semplicemente “assenza di malattia o infermità'”.

Il particolato

Oltre al parere degli esperti di Isde Italia da noi riportato nell’articolo, poi, anche Arpa Lombardia si è espressa sulla nocività delle emissioni di ammoniaca, che “partecipa alla formazione di particolato atmosferico, specie quello con diametro aerodinamico minore di 2,5 ug”.

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Il superamento dei valori indicati nella Via

Vediamo invece cosa dice Arpam nel Doc. 1408745/14/11/2022: “Si conferma pertanto quanto riportato nel parere Arpam Prot. 12352 del 21/4/2022, con esclusivo riferimento ai risultati di monitoraggio dell’ammoniaca, ovvero che l’impatto reale dell’allevamento sulla matrice aria, risulta superiore a quello previsto in sede di Via e che i risultati dei modelli di diffusione riportati nel Sia non sono validabili”. Dunque, al di là del livello di nocività dell’ammoniaca, è un fatto che le rilevazioni fatte per conto dell’Arpam abbiano sforato quanto promesso nella Valutazione d’impatto ambientale dello stabilimento, costituendo per tanto un’irregolarità.

Il cattivo odore e la media annua nociva secondo l’Oms

Insomma, il fatto che non esistano limiti di legge ai valori dell’ammoniaca – cosa peraltro riportata chiaramente nell’articolo del Salvagente – non significa che questa non sia nociva per la salute e per l’ambiente, soprattutto riguardo alla relazione esistente e provata fra ammoniaca e polveri sottili. Oltre a questo, il superamento dei valori indicati nella Via e l’impatto “odorigeno“, il cattivo odore, che viene qualificato dall’Oms come un danno al benessere fisico e mentale, sono dei fatti. La stessa Oms, inoltre, quantifica la media annua nociva per l’ambiente di ammoniaca pari a 8 ug/mc. Tale soglia, in base alla rilevazione reale fatta nell’allevamento di Ripabianca, potrebbe essere ampiamente superata.

Le rilevazioni di Arpam

Passiamo ora al passaggio in cui Fileni accusa il Salvagente di sostenere erroneamente che “non vi sia stato alcun controllo da parte dell’Arpam dei dati acquisiti”. Accusa singolare, visto che una parte consistente dell’articolo riporta le dichiarazioni di Andrea Tesei, presidente del comitato per la Vallesina, il quale spiega proprio l’accidentata rilevazione dell’Arpam. Riepiloghiamo qui: le uniche rilevazioni fatte dall’Arpam, su richiesta dei cittadini, sono avvenute nei mesi maggio-giugno-luglio-metà agosto del 2022. In questo periodo la centralina Arpam aveva dato valori normali, fatto salvo poi essere smentiti dalla rilevazione della centralina Arpa Lazio che dal 18 agosto al 15 settembre ha rilevato valori molto alti. A quel punto l’Arpam ha dichiarato che la sua centralina era guasta e che la rilevazione era sbagliata. Di fatto, dunque, l’unica rilevazione corretta è stata fatta dall’Arpa Lazio per 3 settimane dal 18 agosto al 15 settembre 2022.

Controlli pubblici o privati?

Fileni, poi, ribadisce che la normativa prevede “la possibilità in capo all’autorità competente di stabilire, d’intesa con il proponente, ovvero in questo caso con la Fileni, che apposite osservazioni ambientali di monitoraggio siano effettuate direttamente dal proponente e quindi quanto stabilito dalla Regione Marche risulta perfettamente in linea con le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti”.

Ma lo stesso articolo 28 della legge 152/2006 citata da Fileni, al comma 2, recita: “L’autorità competente in collaborazione con il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l’autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla Legge 26/6/2016, n. 132, dell’Istituto superiore della sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente l’autorità competente degli esiti della verifica……” Lo studio privato a cui si è rivolta Fileni non è un soggetto pubblico. Per tanto, il fatto che secondo quanto riporta Fileni, l’Arpam “prima della messa in funzionamento della strumentazione per le osservazioni ambientali di monitoraggio, si occuperà comunque di verificare che attrezzature e procedure siano conformi a quanto prescritto”, non cancella il fatto che le stesse rilevazioni avrebbero dovuto essere prese in carico da un ente pubblico.

A questo proposito, la Fileni precisa: “Dispiace far notare, in merito a quanto affermato dal Salvagente, che il D. Lgs. n. 152/2006 impone a Fileni, a differenza di quanto scrive il Salvagente, di occuparsi della rilevazione alle condizioni specificate dalla Regione stessa. Tutto questo per non lasciare ai lettori la sensazione che Fileni non abbia rispettato le regole”.