Come funziona la detrazione dell’affitto per gli studenti universitari

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Come funziona la detrazione dell’affitto per gli studenti universitari: cosa dice la legge e le specifiche nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. I requisiti fondamentali e gli importi stabiliti, cosa accade in caso di università all’estero o private. La documentazione necessaria ad ottenere l’agevolazione fiscale

Al fine di incentivare lo studio e la frequentazione dei corsi universitari, il legislatore italiano ha previsto la possibilità per le famiglie degli studenti di portare in detrazione Irpef alcune spese universitarie, tra cui quelle per l’affitto sostenuto dai fuori sede. In questo caso, nel rispetto di determinate condizioni, è prevista una detrazione fiscale del 19% sui canoni di locazione e, dunque, un recupero della stessa entità sulle tasse che annualmente devono essere corrisposte allo Stato sotto forma di Irpef. Tra i requisiti previsti per poter sfruttare tale meccanismo c’è il fatto che lo studente fuori sede sia distante almeno 100 km rispetto al Comune in cui ha la residenza anagrafica e che si trovi in una Provincia differente da quella in cui ha la residenza.

La detrazione fiscale per le spese universitarie

Prima di arrivare alla specifica della detrazione per le spese di affitto degli studenti universitari ci soffermiamo sul meccanismo generale che regola questa pratica, andando cioè ad evidenziare le spese universitarie detraibili in dichiarazione dei redditi. Così come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera E del Tuir, l’ordinamento italiano prevede la detrazione dell’imposta lorda del 19% per le spese sostenute dai cittadini per la frequenza di corsi di istruzione universitari presso università statali e non. Questo vuol dire che sia le tasse che i contributi di iscrizione per i corsi di laurea e di formazione post laurea possono essere portati in detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi. Entrando più nello specifico la detrazione può essere ottenuta per le spese per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • istituti tecnici superiori (ITS) equiparati alle spese universitarie;
  • corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

Si sottolinea inoltre che le spese sostenute per la frequentazione di università statali sono interamente detraibili, mentre quelle per la frequenza in università non statali italiane sono detraibili per un importo non superiore a quello stabilito annualmente con decreto del ministero dell’Istruzione che tiene conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali. Così come previsto dal decreto 2023 del Miur, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio, tra le spese universitarie detraibili nella misura del 19% rientrano i costi sostenuti per l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari e post universitari, con gli oneri e i contributi versati che potranno essere detratti con la presentazione della dichiarazione dei redditi, sia il modello 730 che il modello Redditi pf. Si tratta, come intuibile, di una grande opportunità per il contribuente che può infatti ottenere un evidente risparmio fiscale calcolato in percentuale alla spesa sostenuta.

Un focus sulla detrazione per l’affitto degli studenti universitari

Come detto, oltre alla detrazione per le spese universitarie relativa alla frequenza per i corsi di laurea, è prevista anche quella per le spese di affitto che vengono sostenute dagli studenti fuori sede. Questa ulteriore agevolazione fiscale si sostanzia in una detrazione nella misura del 19% del costo dei canoni di locazione pagati al locatore. Posso essere agevolati sia i contratti a canone libero, ovvero quelli delle durata di quattro anni e rinnovabili per altri quattro, che quelli a canone concordato, della durata di tre anni e rinnovabili per altro due, così come anche le locazioni transitoria, che hanno una durata minima di sei mesi ad un massimo di due anni. La detrazione riguarda anche i canoni legati ai contratti di ospitalità, così come agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari o enti senza scopo di lucro e cooperative. È importante sottolineare che per detrarre le spese di affitto degli studenti universitari è necessario che vengano rispettate alcune condizioni, ovvero:

  • che l’università si trovi in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente. Tale dato viene calcolato facendo riferimento al tratto chilometrico più breve (in qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti) che intercorre tra il Comune di residenza e quello in cui è sita l’università;
  • che l’università si trovi in una provincia diversa;
  • che venga rispettato il limite massimo di spesa fissato a 2.633 euro all’anno (detrazione massima di 500 euro). Tale soglia rappresenta la quota massima sulla quale si potrà calcolare la detrazione del 19% e il limite complessivo di spesa di cui può beneficiare ciascun contribuente. I canoni di locazione sono rilevanti anche se vengono sostenuti dai genitori nell’interesse di persone considerate fiscalmente a carico, come ad esempio i figli. Inoltre, l’importo indicato resta invariato in presenza di più contratti stipulati da un genitore per più figli, anche se in presenza di genitori con due figli universitari a carico e che hanno firmato due distinti contratti di locazione è previsto che ciascun genitore possa fruire della detrazione per intero (fino a 2.633 euro ciascuno);
  • che le spese sostenute siano tracciabili e vi sia la presenza di un regolare contratto di affitto;
  • che il reddito del richiedente non sia superiore a 240.000 euro annui.

E ancora, la detrazione può applicarsi anche ai casi in cui la locazione sia riferita ad una sola stanza, mentre vengono esclusi i subaffitti. Ci sono poi delle spese che sono escluse dalla detrazione per l’affitto degli studenti universitari con 730. Si tratta:

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  • del deposito cauzionale;
  • di quelle relative all’agenzia immobiliare;
  • dei costi condominiali;
  • di quelle relative al riscaldamento incluso nell’affitto;
  • dei costi per la pulizia della camera e dei pasti forniti dal contratto di ospitalità.

La detrazione per i figli a carico

La detrazione del canoni di affitto per le spese di locazioni necessarie alla frequenza universitaria possono essere richieste anche dai genitori degli studenti, ma solo se questi sono considerabili come fiscalmente a carico. Rientrano in tale condizione i figli che hanno posseduto nell’anno di riferimento per l’agevolazione un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (da intendersi al lordo degli oneri deducibili). La soglia indicata, tuttavia, sale a 4.000 euro se il figlio ha un’età non superiore a 24 anni. Si sottolinea inoltre che non è necessario che il figlio sia convivente con il genitore per ritenersi fiscalmente a suo carico. Al verificarsi di questi requisiti, il genitore può portare in detrazione l’affitto del figlio universitario fuori sede, con l’Agenzia delle Entrate che nella circolare n. 7/E/2018 ha precisato che “le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare”.

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione per i canoni di locazioni degli studenti fuori sede è necessario inserire l’importo speso (che deve rientrare nei limiti in precedenza indicati) nella voce E8 del modello 730 indicando il codice 18, ovvero quello “per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione“. Nella cifra indicata dovranno essere comprese le spese presenti nella sezione Oneri detraibili (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18. Lo stesso iter deve essere seguito nel caso in cui le spese vengano portate in detrazione dal genitore che ha fiscalmente a carico il figlio. Il procedimento può essere applicato anche ai casi in cui le spese universitarie in detrazione sono riferite alla locazione necessaria per la frequenza di un’università all’estero, purché però questa sia ubicata in un paese facente parte dell’Unione europea o in uno degli Stati che hanno aderito all’Accordo sullo spazio economico europeo (Norvegia e Islanda).

La documentazione necessaria per la detrazione

La detrazione nella misura del 19% per le spese di affitto deve essere presentata in sede di dichiarazione dei redditi e occorrerà dimostrare all’Agenzia delle Entrate di averne diritto attraverso la presentazione di alcuni documenti. L’ente avrà così la possibilità di verificare i requisiti e concedere o meno il beneficio. I moduli da presentare sono, nello specifico:

  • la copia del regolare contratto di affitto;
  • le prove dei pagamenti effettuati;
  • l’autocertificazione di iscrizione presso uno degli istituti previsti dalla normativa.

Si tratta di documenti di fondamentale rilevanza per l’ottenimento dell’agevolazione in quanto, solo grazie ad essi, sarà possibile per il contribuente dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti previsti, oltre che il fatto di aver provveduto a pagare i canoni di locazione con sistemi tracciabili. Anche l’autocertificazione per la detrazione affitto studenti fuori sede, opportunamente compilata, può condurre all’individuazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti i requisiti fondamentali per la richiesta della detrazione. Ad ogni modo, nel momento in cui il richiedente è in possesso di tutti i moduli necessari, deve inserire il codice 18 nel rigo E8/E10 del modello 730 e chiedere l’agevolazione fiscale.

Le detrazione per le locazioni universitarie all’estero

Soffermiamo ora l’attenzione sull’agevolazione fiscale in esame in relazione al caso in cui le spese di locazione siano necessarie per le frequenze in un’università all’estero. Come detto, ciò che è importante ai fini della detrazione è che l’università interessata sia ubicata in un paese membri dell’Unione europea o in uno di quelli che ha sottoscritto l’Accordo sullo spazio  economico  europeo. In questi casi, così come precisato dalla circolare n. 7/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del canone è subordinata alla stipula o al rinnovo di contratti di locazione e di ospitalità, così come a quella di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Tuttavia, affinché tale ipotesi di detrazione possa concretizzarsi, è necessario che l’istituto che ospita lo studente sia inserito tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.

Alcuni casi specifici

Soffermiamo ora l’attenzione su alcuni casi specifici che, nel corso degli ultimi anni, hanno sollevato alcune diatribe legate all’assegnazione oppure no delle agevolazioni fiscali in questione. Partiamo dai corsi post laurea, sui quali l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare n.13/E/2019 ha precisato che la detrazione per i canoni d’affitto non può applicarsi. Ecco dunque che non si potranno più avere le agevolazioni fiscali nel caso di master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Altro aspetto che merita specifica è quello legato ai test universitari. In questo caso, infatti, la circolare n. 7/E/2018 ha chiarito che la detrazione Irpef delle spese di istruzione universitaria viene riconosciuta anche in relazione al contributo versato per partecipare alla prova di selezione, il test d’ingresso, previsto dalla facoltà presso la quale lo studente intende iscriversi. L’esame, infatti, viene considerato come una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione e dunque merita di essere agevolato.

Ci soffermiamo, infine, sulle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività studentesca all’interno di università private. L’Agenzia delle Entrate, nella sua riserva n. 87/E/2008 e nella successiva circolare n. 13/E/2019, ha specificato che anche in presenza di istituti privati deve essere concessa la detrazione del 19% sulle spese d’affitto. Stesso discorso vale anche per i corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti in università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.