Un distributore può staccare la luce senza avvertirci per tempo? Ecco cosa prevede la normativa
In genere, a meno che non si sia verificato un errore, il distacco delle utenze si verifica nel momento in cui il cliente non ha pagato le bollette nonostante vari solleciti. L’Arera, l’autorità che regola i settori dell’energia elettrica, del gas e delle reti idriche, stabilisce molto chiaramente quali siano i casi in cui non sia consentito sospendere le forniture (anche in condizioni di morosità).
Continuità del servizio
Nel parlare del distacco di utenze bisogna far riferimento al concetto di “continuità del servizio”, con il quale si indica l’erogazione ininterrotta (e non inferiore al 5% della tensione di alimentazione dichiarata) di energia elettrica ai clienti. Le interruzioni della fornitura possono verificarsi con o senza preavviso; ad esempio, talvolta, non può essere garantita la continuità del servizio per ragioni tecniche o di forza maggiore. L’interruzione, dal punto di vista tecnico, viene definita come la condizione in cui la tensione sul punto di prelievo dell’energia elettrica di un utente è inferiore al 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione.
Interruzioni con preavviso
In questo caso ci si trova di fronte quelle interruzioni dovute all’esecuzione di interventi di manovra e/o manutenzione programmati sulla rete di distribuzione. Esistono alcuni obblighi a carico dei distributori rispetto alle modalità e ai tempi di avviso. In particolare, il distributore dovrà avvisare gli utenti con modalità adeguate ad assicurare loro l’informazione, con un anticipo di:
- 24 h in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze;
- 3 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.
Il preavviso dovrà ovviamente indicare data e ora dell’inizio e della fine dell’interruzione, oltre che la data di comunicazione del preavviso. Il tempo massimo di ripristino della fornitura è fissato in 8 ore consecutive o non consecutive, pena il riconoscimento di un indennizzo per i clienti di 30 euro, aumentato di 15 euro ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino ad un tetto massimo di 300 euro.
Interruzioni senza preavviso
Si tratta di interruzioni non programmate, che possono essere normalmente classificate, sulla base della loro durata, in :
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- lunghe, se di durata superiore a 3 minuti;
- brevi, se di durata superiore ad un secondo ma inferiore a 3 minuti;
- transitorie, se di durata non superiore ad un secondo.
In caso di interruzioni di questo tipo (lunghe) sono fissati dei tempi massimi di ripristino, che variano a seconda del tipo di Comune. In particolare, in Comuni con più di 50.000 abitanti (alta concentrazione), il tempo massimo di ripristino non può superare le 8 ore consecutive.
In Comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive.
Infine, nei Comuni a bassa concentrazione (<5000 abitanti), il tempo massimo di ripristino è fissato a 12 ore consecutive. Nel caso in cui i Comuni siano localizzati ad altitudini superiori a 1.500 m sul livello del mare, si applica il tempo massimo di ripristino previsto per i comuni a bassa concentrazione, indipendentemente dal numero di abitanti.
Quando non è consentito sospendere le forniture
Esistono diverse condizioni per le quali non sia possibile sospendere le forniture. Di seguito sono elencate:
- clienti “non disalimentabili”, ovvero coloro che debbano rimanere collegati ad una macchina per sopravvivere;
- venerdì, sabato, giorno prefestivo o festivo;
- al cliente non è stata comunicata la costituzione in mora nei modi stabiliti dall’Autorità o nel rispetto delle tempistiche stabilite dall’Arera;
- il pagamento della bolletta è stato eseguito e comunicato al venditore nelle modalità che quest’ultimo aveva indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- il venditore non ha fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente relativo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento. Tale vincolo non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo è stato inviato dal cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura dell’importo anomalo;
- l’importo del mancato pagamento è pari o inferiore al deposito cauzionale o alla fideiussione rilasciata dal cliente finale;
- la morosità riguarda il mancato pagamento di servizi diversi dalla fornitura di gas, acqua o luce;
- se avviene nei confronti di clienti connessi in bassa tensione elettrica.
Preavvisi e tempistiche
Nel caso in cui sussista una condizione di morosità, è ovviamente opportuno sottolineare che esistono specifiche modalità e tempistiche da rispettare per procedere al distacco delle utenze. Vediamo quali.
Distacco utenze luce e gas
In caso di mancato pagamento di questa tipologia di bollette entro i termini stabiliti, il venditore deve in primo luogo mettere in mora il cliente. Nel farlo, dovrà utilizzare una Pec o inviare una raccomandata, indicando queste informazioni:
- termine ultimo per il pagamento;
- l’ulteriore termine decorso il quale il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cui il cliente deve comunicare l’avvenuto pagamento;
- l’eventualità che la potenza venga ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile, prima della sospensione della fornitura;
- i casi nei quali il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione e le modalità per poterlo fare.
Una volta che questo sia stato fatto, devono decorrere almeno 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la raccomandata o la Pec di notifica della costituzione in mora. Il termine di 40 giorni comprende, qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, un periodo di 15 giorni in cui la potenza viene ridotta del 15%.
Distacco utenza acqua
Nel caso dell’utenza idrica, il gestore deve inviare all’utente dopo almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta un avviso bonario di pagamento tramite raccomandata o Pec, indicando:
- i canali disponibili per pagare l’avvenuto pagamento o contestare il sollecito;
- il termine oltre il quale il gestore avvierà la procedura di costituzione in mora;
- le regole relative ai termini che devono essere rispettati e gli effetti in caso di mancato pagamento (attinenti la limitazione, la sospensione e l’eventuale disattivazione della fornitura).
Il termine ultimo per saldare il debito non può essere inferiore ai 40 giorni solari, calcolati dalla data in cui l’utente ha ricevuto il sollecito bancario. Oltre questo periodo, ovviamente il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.
In quali casi si ha diritto ad un indennizzo
Come evidenziato dalle modalità di comunicazione della costituzione in mora, esistono delle possibilità di indennizzo qualora le tempistiche non vengano rispettate. In particolare, se è mancata la comunicazione scritta preventiva si ha diritto a ricevere un indennizzo pari a 30 euro. I casi in cui si abbia diritto, quindi, ad un indennizzo automatico sono principalmente tre:
- il mancato invio della costituzione in mora;
- il mancato rispetto del termine ultimo di pagamento indicato nella raccomandata;
- il mancato rispetto del termine massimo di 10 giorni tra la data di emissione della comunicazione e la data di effettivo invio.
Questo, ovviamente, non esclude la possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento del danno nel caso in cui il cittadino fosse in grado di dimostrare di aver subito, a causa di un distacco illegittimo, un danno effettivo. Infatti, qualora non si sia ricevuto per raccomandata o Pec il sollecito, può essere richiesto un risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale. Ma qual è l’iter da seguire per ottenere un indennizzo?
In primo luogo, bisogna presentare un reclamo al proprio fornitore, agli indirizzi e secondo le modalità indicate sul sito di riferimento. Se entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo non si riceve risposta o si riceve una risposta ritenuta insoddisfacente, è possibile attivare la procedura di conciliazione obbligatoria attraverso il sito dell’Arera, una procedura interamente on line.
Tale procedura è diretta da un conciliatore imparziale e con essa tenta di raggiungere un accordo tra il consumatore e il fornitore. La procedura ha in genere una durata massima di novanta giorni e può concludersi con un verbale positivo, in cui le parti siglano un accordo, che costituisce titolo esecutivo. Può tuttavia concludersi anche in modo negativo, in cui si prende atto che non è stato possibile raggiungere un’intesa tra le parti.
Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il consumatore ha il diritto di rivolgersi ad un giudice competente per richiedere un indennizzo o un eventuale risarcimento.