Quali possono essere le conseguenze penali per chi denuncia il falso? Cosa dice la giurisprudenza nei casi di simulazione di reato
Ogni anno le autorità ricevono numerose segnalazioni di reato che, tuttavia, alla fine si rivelano essere completamente false. C’è infatti chi, per ripicca o per altri motivi, decide di denunciare altre persone per illeciti che non sono in realtà mai avvenuti.
A volte tali segnalazioni vengono semplicemente archiviate per mancanza di prove. In altri casi invece gli organi competenti approfondiscono la questione scoprendo che le informazioni che sono state fornite loro risultano essere false e calunniose.
In questo secondo caso chi si è reso protagonista di una segnalazione non basata sui fatti può incorrere in conseguenze legali da un punto di vista penale. Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo alla questione.
Il tema delle prove
In linea teorica, dietro ad una denuncia formale di un reato alle autorità competenti ci dovrebbero essere anche delle prove che dimostrano che quello che è stato detto corrisponde al vero. Se per esempio si è stati vittime di violenza si potrà facilmente dimostrare quello che è accaduto verificando le eventuali registrazioni dell’aggressione, prelevando il Dna dell’aggressore eccetera. Se si ha assistito ad una rapina, per esempio, si potranno fornire alle autorità le immagini fotografiche o video di quanto accaduto.
La denuncia di per sé, tuttavia, non richiede necessariamente la presentazione contestuale delle prove, nonostante si tratti di un elemento fondamentale per il corretto (e rapido) svolgimento delle indagini, che grazie a esse potranno andare ad identificare il profilo degli individui che hanno commesso un determinato illecito. Le prove sono infatti gli elementi chiave che permetteranno al pubblico ministero di formulare un capo di imputazione.
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Quanto detto fino a questo punto potrebbe far pensare che chi denuncia un reato senza essere in possesso delle prove potrebbe di per sé incorrere in un illecito. Ma è davvero così? In realtà la situazione è diversa: una segnalazione alle autorità potrebbe essere fatta in buona fede se la persona che ha assistito ad un reato denuncia convinta di essere nel giusto.
Le dichiarazioni della vittima sono di per sé una prova, anche se per l’appunto è necessario fare attenzione al rischio di incorrere nel reato di calunnia, quando le dichiarazioni alle autorità sono fatte nella consapevolezza di essere in malafede.
Gli scenari possibili
Una volta chiarito che è possibile denunciare senza essere in possesso delle prove è importante presentare quelle che possono essere le casistiche rispetto alla denuncia di un reato inesistente. Chi si rende protagonista di un simile comportamento può incorrere nei seguenti reati:
- simulazione di reato
- calunnia
- procurato allarme
- diffamazione
Ognuno di questi è caratterizzato da specifiche caratteristiche e prevede pene anche molto dure, che variano a seconda della gravità del reato compiuto. Qui sotto i dettagli e tutto quello che a oggi dice la giurisprudenza a riguardo.
Cos’è la simulazione di reato e quali pene vengono applicate
Per quanto riguarda la simulazione di un reato può accadere che un individuo si inventi di essere stato vittima di un reato o che simuli addirittura le tracce e le prove di un illecito mai avvenuto per dare il via ad un procedimento ai danni di un’altra persona. Va da sé che si tratta di una condotta molto grave perché può generare indagini inutili (con il dispendio di ingenti risorse economiche e la perdita di tempo delle autorità ) senza contare che può ledere la dignità della persona ingiustamente accusata.
Questa la definizione presente all’art. 367 nel codice penale, che definisce anche le pene che possono essere assegnate in caso venga commesso tale illecito. La simulazione di reato si configura dunque per:
Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370].
Cos’è la calunnia e quali pene vengono applicate
La calunnia consiste nell’incolpare un individuo per un reato mai commesso con la chiara consapevolezza della sua innocenza tramite una querela, una denuncia, un’istanza, eventualmente anche con la protezione dell’anonimato. Può anche configurarsi come la simulazione a carico dello stesso delle tracce di un reato. In questo caso, affinché l’illecito sussista, è necessario che chi ha depositato la denuncia sia perfettamente consapevole dell’innocenza della persona accusata e che la condotta sia idonea per far emergere un procedimento penale. Secondo il codice penale il reato si configura in tal senso:
Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata [64] se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.
Risponderà di calunnia, dunque, non chi ha denunciato qualcuno credendolo colpevole, ma piuttosto chi ha agito nell’ignoranza di quello che definisce il diritto.
Esiste, per quanto possa sembrare bizzarro o assurdo, il reato di autocalunnia. Si tratta di una possibilità ovviamente piuttosto rara, ma comunque inclusa nel codice penale. Può infatti accadere che un individuo si denunci alle autorità per un reato che non ha mai commesso (per esempio può avvenire la falsa ammissione di colpa per aver premuto il grilletto di una pistola che ha poi ucciso una persona). In questo caso può bastare presentare alle autorità una dichiarazione anonima o effettuare una vera e propria confessione.
Il codice penale a proposito precisa all’art. 369 che:
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370, 384].
Cos’è il procurato allarme e quali sono le sanzioni applicate
Tale illecito è normato dall’articolo 656 del codice penale e consiste nel trasmettere o pubblicare (anche sul web) informazioni tendenziose, false o allarmistiche allo scopo di turbare la tranquillità dell’opinione pubblica.
Per quanto esista certamente il diritto alla libertà di espressione e di informazione, questo tipo di comportamento si configura come un abuso dello stesso. Esistono infatti determinate notizie fasulle che possono generare panico ingiustificato e, di conseguenza, danni e traumi alla popolazione anche di carattere psicologico che possono prolungarsi nel corso del tempo.
Di questo tipo di reato si è tornati a parlare molto spesso di recente, anche alla luce della pandemia da Covid-19 nel corso della quale sono spuntati online una miriade di articoli e di informazioni del tutto fasulli rispetto al virus e/o ai relativi vaccini. Si prenda come esempio, inoltre, il caso in cui venisse segnalato un falso omicidio, uno scenario di cui si è occupato di recente anche la Cassazione: l’autorità ha stabilito che il reato di procurato allarme si prefigura anche quando “mediato”, ovvero nel caso in cui la segnalazione spinga altre persone a contattare le autorità dando così il via ad una catena inutile e pericolosa.
Questa la definizione del reato secondo l’art. 658 del codice penale, che ha specificato:
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità , o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358], è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.
Affinché questo reato si possa prefigurare, infine, è necessario che il falso annuncio abbia suscitato allarme presso un’autorità (sia essa giudiziaria, amministrativa e politica) o presso persone ed enti incaricate di un certo servizio pubblico (per esempio la Croce rossa, la Protezione civile, le strutture sanitarie ospedaliere eccetera). C’è, a proposito, una sentenza della Cassazione del 2014 che a proposito ha specificato:
Non integra il reato di cui all’art. 658 c.p. la condotta di colui che segnala falsamente col mezzo del telefono alla polizia giudiziaria, sollecitandone l’intervento, che il coniuge gli impedisce di incontrare il figlio minore, in quanto in tale comportamento difetta la prospettazione di un pericolo presso l’Autorità tale da ingenerare pubblico allarme.
Sempre secondo la Cassazione (sentenza 35543 del 2012) in aggiunta:
In tema di simulazione di reato, anche la sola denuncia telefonica assume rilevanza ex art. 367 c.p., atteso che, con il termine di denuncia, la predetta norma incriminatrice designa ogni notitia criminis, indifferentemente orale o scritta, palese o confidenziale, firmata o anonima, spontanea od ottenuta su sollecitazione dell’autorità , come nel caso di un interrogatorio.
Che cos’è la diffamazione e quali sono le sanzioni applicate
La persona che ha segnalato un reato può rivolgersi alle autorità per depositare la denuncia, oppure può anche limitarsi a segnalare il fatto in altri modi. In questo caso si prefigura la diffamazione e non la calunnia.
La diffamazione può avvenire anche se l’individuo che ha denunciato l’altrui illecito è convinto della sua colpevolezza ma agisce in modo fin troppo leggero, senza avere sufficienti prove rispetto alle sue dichiarazioni.
Questo tipo di reato si presenta quando avviene una segnalazione che faccia riferimento a due o più persone, privati cittadini: ciò significa che non rischia di essere accusato di diffamazione o calunnia chi confida ad un’altra persona dei sospetti sulla colpevolezza di un individuo in realtà del tutto innocente.
L’art. 596 del codice penale definisce in questi termini la diffamazione, specificando:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.
Il corpo del reato
Nel caso di simulazione di reato la denuncia formale agli organi competenti rappresenterà quello che in linguaggio tecnico si chiama corpo del reato. In quanto tale dovrà essere sottoposto a sequesto e inserito negli atti del procedimento penale in corso.
Tutte le affermazioni registrate nella denuncia saranno quindi valutate e potranno essere interamente utilizzate ai fini della prova per l’analisi dell’illecito.
Ci sono dunque due condizioni affinché il reato si possa configurare.
- Basterà che la falsa denuncia determini la possibilità anche astratta che le forze dell’ordine intraprendano un’attività di accertamento dei fatti, perdendo così tempo prezioso e risorse
- Sarà richiesto il dolo generico, cioè la consapevolezza di aver affermato l’avvenuta consumazione di un reato che in realtà non è mai accaduto. Il movente del delitto, per il resto, risulterà del tutto irrilevante.