Il cane abbaia in condominio? Cosa rischia il proprietario

CANE CONDOMINIO

Un cane “rumoroso” può provocare guai al proprietario che può incorrere in illeciti civili o penali, specie se vive in un condominio. Ecco cosa prevede la normativa

C’è chi ha la fortuna di vivere isolato dal resto del mondo, magari in mezzo alla campagna; c’è invece (e sono la maggior parte delle persone) chi per scelta o necessità deve invece condividere lo spazio comune di un condominio con altre persone. Tra gli svantaggi di questa seconda condizione c’è anche la possibilità di ritrovarsi un vicino di casa con un cane molto rumoroso.

Alcuni cani tendono ad abbaiare molto più di altri, rendendo la vita davvero difficile agli altri abitanti del condominio, disturbati a tutte le ore del giorno (e della notte) dai fastidiosi latrati. Cosa succede in questi casi? Quali sono i rischi per il proprietario del cane? Vediamo insieme quali possono essere i possibili scenari che si prospettano in una simile situazione.

Il tema delle immissioni rumorose

La convivenza condominiale, com’è noto per chi si ritrova a vivere in un palazzo a fianco ad altre persone, può generare diversi tipi di contenziosi. Uno dei più frequenti è senza ombra di dubbio quello legato alle cosiddette immissioni rumorose o del disturbo del riposo, dalle quali possono scaturire illeciti di natura civile o addirittura penale.

Da questo punto di vista esiste in Italia una normativa molto precisa che in realtà fa riferimento ad una situazione più ampia, quella riferita a qualunque tipo di possibile fastidio che un condomino possa arrecare ai suoi vicini. L’articolo 844 c.c. a riguardo specifica che:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

La questione, di per sè molto spinosa e delicata, può come anticipato avere anche dei riflessi a livello penale. In questo senso, l’articolo 659 c.p. specifica che:

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Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità

Inoltre, secondo l’art. 658 c.p. sussiste un reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone quando:

Queste sono dunque le disposizioni generali del nostro ordinamento giuridico rispetto al quadro generale della normale convivenza fra condomini. Il problema, in questo caso, nasce dal fatto che contrariamente agli altri elementi di disturbo (gli schiamazzi, gli spettacoli, i litigi eccetera) l’abbaiare di un cane non è in alcun modo un elemento che sia possibile mantenere sotto controllo.

Quali sono le norme relative ai cani in un condominio?

Prima di entrare nel merito della questione vale la pena ricordare come all’interno di (quasi) qualunque condominio esistano delle fasce orarie all’interno delle quali sia effettivamente consentito produrre rumori, anche fra quelli considerati molesti. Solitamente tali fasce sono quelle che vanno dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00.

Un cane che abbaia al di fuori di queste fasce, dunque, potrebbe produrre quello che si può definire come rumore molesto. Per quanto questo possa costituire un importante elemento di rischio per la pace e la tranquillità condominiale, il nostro ordinamento chiarisce che non è in alcun modo possibile proibire ad un abitante del condominio di avere un animale domestico. Con il varo della legge 11 dicembre 2012 n. 220 è stato infatti aggiunto un comma all’articolo 1138, che specifica che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Come può essere risolta la questione? Nel caso in cui l’abbaiare di un cane desse effettivamente fastidio agli inquilini di una struttura condominiale risulta necessario che avvenga una segnalazione che non dovrà però limitarsi a quella di una sola persona. Al contrario sarà importante raccogliere più di una denuncia da parte di diversi inquilini che hanno vissuto il medesimo disagio. Inoltre, bisognerà confermare che il tipo di rumore molesto provocato dall’abbaiare del cane sia stato perpetrato nel tempo e che non sia, dunque, occasionale.

C’è a proposito una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 1394 del 1999) che ha specificato:

Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone.

Quali responsabilità ha il padrone?

I giudici della Cassazione hanno stabilito, nelle loro recenti sentenze, che la responsabilità del padrone può quindi definirsi alla luce di semplici segnalazioni, che però devono per forza provenire da più di un condomino. Basteranno dunque le deposizioni dei testimoni, senza il bisogno concreto di alcuna perizia sulla veridicità della situazione. L’unico scrupolo che bisognerebbe avere, ad ogni modo, è la verifica rispetto ad eventuali contese ancora in corso fra condomini che potrebbero in qualche modo condizionare i giudici degli stessi.

Sarà comunque sempre molto importante valutare quale sia l’effettivo livello di rumorosità dell’abbaiare del cane per cercare di capire se possa costituire o meno un reale disturbo alla quiete pubblica.

Per il resto, il proprietario sarà sempre considerato responsabile dei danni e dei disturbi arrecati dal cane, anche nel caso in cui si faccia riferimento ai rumori molesti da esso provocati. Per quanto secondo il Tribunale di Lanciano abbaiare è un diritto sacrosanto del cane, specie quando aiuta l’uomo nella difesa della sua proprietà̀” il padrone di un cane avrà sempre l’obbligo di vigilare su di esso, anche rispetto al suo abbaiare. Nel caso in cui il proprietario non facesse nulla per risolvere la questione e lasciasse l’animale libero di guaire a tutte le ore del giorno e della notte in modo incontrollato ne risponderà a norma di legge.

Riguardo al tema c’è nel codice civile l’articolo 2052 che recita:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Il proprietario di un cane molesto dovrebbe risarcire i vicini? Il parere della Corte di Cassazione

Una volta chiarito che a seconda delle situazioni il proprietario di un cane è il responsabile del suo abbaiare molesto e che la sua condotta potrebbe avere conseguenze da un punto di vista legale (civile o penale) si può configurare anche uno scenario ulteriore, quello in cui rispetto al danno venga chiesto un risarcimento.

A questo proposito può essere importante ricordare una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 23408/2022), depositata lo scorso 27 luglio, che ha confermato una precedente decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Il caso faceva riferimento alla condanna per risarcimanero di un condomino che aveva recato danno ad un vicino disturbato da “cupi ululati e dai continui e fastidiosi guaiti (specie nelle ore notturne e di riposo)” emessi dagli animali che i vicini di casa avevano collocato e mantenuto sul terrazzo dell’abitazione e sul terreno comune.

In questa situazione la persona che aveva intentato la causa contro il vicino aveva dichiarato di essere stata licenziata perché, a causa del sonno perso per i guaiti dei cani, non era riuscita più a riposarsi e aveva perso la concentrazione necessaria per svolgere regolamente la sua attività. Qui i giudici avevano imposto ai proprietari dei cani non soltanto l’obbligo di un risarcimento ma anche il pagamento delle spese di giudizio pari a 2.700 euro.

Chi sceglie di avere con sé un cane da compagnia vivendo in un palazzo circondato da altri appartamenti dovrà quindi essere consapevole che, nel caso di un comportamento fuori controlo da parte dell’animale, potrebbe dover pagarne le conseguenze.

Comunque sia, il lavoro dei giudici si concentrerà sempre sul caso concreto, valutando in base alle informazioni raccolte se i rumori provocati possano essere effettivamente considerati intollerabili e se il livello di sopportazione degli altri inquilini sia stato superato o meno.