Regime forfettario: i limiti per il 2023 e cosa succede quando si superano

REGIME FORFETTARIO

Partita Iva, i limiti di reddito previsti dalla legge di Bilancio 2023 per il regime forfettario: quali sono, in quali casi si sforano e come potersi tutelare

La legge di Bilancio 2023 è intervenuta per modificare il regime forfettario delle partite Iva, andando ad innalzare la soglia limite entro la quale è possibile per il contribuente pagare meno tasse. Il nuovo limite è fissato ad 85mila euro, ma è stata anche prevista una clausola antielusione che comporta l’immediata perdita della tassazione agevolata.

Regime forfettario: cos’è e come funziona

Quando si parla di regime forfettario si fa riferimento ad un sistema di tassazione agevolata per i liberi professionisti titolari di partita Iva che, nel corso di un anno fiscale, non eccedono una data soglia reddituale. Entro tale limite, dunque, i lavoratori potranno sfruttare dei vantaggi di natura contributiva che rendono il forfettario un sistema ideale per chi vuole avviare la propria attività autonoma. In questo caso, infatti, è prevista una tassazione forfettaria che include sia le imposte sul reddito che quelle indirette, così come le contribuzioni previdenziali. Se ne deduce che il contribuente non dovrà versare l’Irpef e le relative addizionali, potendo sfruttare un’aliquota sostitutiva che è pari:

  • al 15% come regola generale;
  • al 5% nei primi 5 anni di un’attività mai svolta fino a quel momento.

Chi aderisce al regime forfettario ha anche delle limitazioni rispetto ai titolari della normale partita Iva. Ecco dunque che nelle fatture emesse dal forfettario dovrà essere presente una specifica dicitura e non si potrà detrarre l’Iva. E ancora, non è possibile addebitare i costi o le spese che sono strettamente necessari per l’attività lavorativa svolta. La legge non prevede dei limiti d’età per aderire al regime forfettario, ma restrizioni sono poste ai soci di Srl che detengono quote di controllo della stessa società o a chi è socio di una società di persone, sia questa Snc, Sas, Ss. In quest’ultimo caso, per poter aderire al regime forfettario, è necessario che il soggetto abbia ceduto la propria partecipazione in società di persone nell’anno precedente a quello di utilizzo del regime forfettario.

Le novità 2023 del regime forfettario: i limiti

La legge di Bilancio 2023 ha attuato delle importanti modifiche alla precedente interpretazione del regime forfettario. Entrando più nello specifico è stata aumentata la platea dei beneficiari della misura grazie all’innalzamento della soglia limite di guadagno annuale, passata da 65 mila euro ad 85mila euro (articolo 1, comma 54 della legge del 29 dicembre 2022, numero 197). Inoltre, è stata introdotta anche una clausola antielusione a 100mila euro per i ricavi o compensi. Nel momento in cui i contribuenti eccedono la soglia antielusione, vi è l’immediata perdita del regime di tassazione agevolata e il passaggio a quello ordinario. Così come previsto dal comma 71 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, numero 190, ovvero la legge di Bilancio 2015, “il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100mila euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”. Questo vuol dire che oltre la soglia dei 100mila euro annui il contribuente è immediatamente assoggettato alla tassazione ordinaria e, dunque, deve versare l’Iva a partire dalle operazioni che hanno comportato il superamento del limite.

Nulla cambia, invece, nelle legge di Bilancio 2023, in riferimento alle aliquote che restano dunque al 15%, come regola generale, e al 5% per i primi 5 anni di attività.

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La tassazione 2023

Dai discorsi fin qui affrontati sul regime forfettario, è possibile estrapolare tre principali vantaggi che derivano da esso. Si tratta, nello specifico:

  • di una tassazione ridotta. I contribuenti forfettari, infatti, nel rispetto delle soglie di reddito, possono versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef con l’aliquota fissa al 15% o al 5% per chi è nei primi 5 anni di attività professionale autonoma;
  • della riduzione dei contributi Inps. In questo caso è necessario inviare una comunicazione all’Istituto entro il 28 febbraio, con cui i soggetti possono beneficiare della riduzione del 35% dei contributi dovuti. Si tratta di un’agevolazione che può essere sfruttata solo da chi svolge attività d’impresa o ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps artigiani e commercianti. Vengono invece esclusi tutti i titolari di partita Iva in regime forfettario che svolgono professioni che non prevedono l’obbligo di iscrizione al Cci, ad una cassa professionale. Restano esclusi anche coloro che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps professionisti senza cassa;
  • delle semplificazioni ai fini Iva e delle imposte sui redditi. In particolare, chi è forfettario, non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e, dunque, non deve liquidare l’imposta. Se ne deduce che il lavoratore autonomo in regime agevolato non è chiamato a svolgere tutti gli adempimenti collegati alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Non dovrà quindi presentare la dichiarazione Iva, registrare i corrispettivi, produrre fatture emesse e ricevute. Si sottolinea comunque che, a partire dal 1° luglio 2022, anche chi è in regime forfettario è assoggettato all’obbligo di fatturazione elettronica se ha  conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate specificando ulteriormente i tempi per l’ingresso nell’obbligo di fatturazione elettronica, ovvero dal 1° luglio 2022 in caso di ricavi o compensi superiori a 25mila euro nell’anno precedente (2021) e dal 1° gennaio 2024 in tutti gli altri casi.

Quando si applica l’aliquota al 5%

Come detto, la normativa che regola il regime forfettario, prevede dei casi in cui possa essere applicata un’aliquota fissa al 5%, invece che al 15%. Si tratta, più nello specifico, dei casi in cui la partita Iva sia stata appena aperta per svolgere un’attività mai svolta prima, con l’agevolazione che si protrae per i primi 5 anni di lavoro del contribuente. Questa aliquota ulteriormente agevolata è riservata soltanto:

  • ai contribuenti che non hanno esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • alle start up che non rappresentano una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo. Vengono esclusi soltanto i casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • ai contribuenti che proseguono l’attività svolta da un altro soggetto, ma solo nel caso in cui i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non risultino essere superiori al limite per l’accesso al regime forfettario.

Per tutti gli altri contribuenti, comunque aderenti al regime forfettario, l’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 15%.

I motivi di esclusione

La legge di Bilancio 2023 è intervenuta sul regime forfettario andando a modificare i limiti entro i quali si ha diritto a questo sistema di tassazione agevolato. Essendo molto chiari i requisiti, sono altrettanto palesi i motivi di esclusione dal forfettario, ai quali si aggiungono anche le cosiddette cause ostative. Si tratta di fattori di esclusione di soggetti titolari di partita Iva, sintetizzabili in questi casi:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 % del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

A questi motivi di esclusione, naturalmente, devono aggiungersi quelli previsti dalla norma generale, ovvero dal caso in cui il soggetto in regime forfettario superi le soglie limite previste dalla legge.

Cosa succede se si superano i limiti reddituali

Dal quadro generale tracciato del regime forfettario, ci soffermiamo ora sulla situazione particolare per la quale si viene esclusi dallo stesso per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge di Bilancio 2023. Più nel dettaglio possono verificarsi due scenari:

  • i ricavi conseguiti dal contribuente sono superiori alla soglia degli 85mila euro, ma comunque inferiori a 100mila euro (limite della  clausola antielusione). In tale fattispecie l’uscita dal regime forfetario avviene dall’anno successivo a quello della percezione dei suddetti redditi;
  • i ricavi conseguiti dal contribuente sono superiori a 100mila euro. In tale caso la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata, ovvero ha effetto dall’anno stesso in cui si supera il limite.

È molto importante ricordare che per la valutazione reddituale riferita al regime forfettario, si devono prendere in considerazione requisiti previsti nell’anno precedente a quello di riferimento. Negli anni 2022 e 2023, tuttavia, occorre fare molta attenzione, visto che potrebbero venire a crearsi delle situazioni di non facilissima lettura. Per l’anno d’imposta 2022:

  • il contribuente che consegue ricavi (fatture incassate nell’anno di riferimento) compresi tra 0 ed 85mila euro ha diritto a rimanere nel regime di tassazione forfettario;
  • il contribuente che consegue ricavi (fatture incassate nell’anno di riferimento) superiori ad 85mila euro, esce dal regime di tassazione forfettario nel 2023.

Per l’anno d’imposta 2023, invece, vengono seguite delle regole leggermente diverse e possono verificarsi tre principali scenari:

  • il contribuente rispetta i limiti di reddito previsti dalla legge e, dunque di 85mila euro, e mantiene il regime forfettario;
  • il contribuente consegue ricavi tra 85mila euro e 99.999 euro, cioè entro il limite della clausola antielusione, e dunque non perde immediatamente il regime forfettario, ma solo dall’anno successivo (2024);
  • il contribuente supera entrambi i limiti e, dunque, fuoriesce dal regime di tassazione forfettario già nel 2023. Dovrà dunque dunque versare la tassazione Irpef e Iva già nella dichiarazione dei redditi 2024, anche per le somme già fatturate come forfettario.

Uscita dal regime forfettario, alcuni esempi pratici

Per permettere una più facile comprensione della fuoriuscita dal regime forfettario, riprendiamo un esempio pratico che è stato elaborato dal Sole24Ore. Il caso è quello che vede il soggetto essere un contribuente in regime forfettario nel 2023 che emette una prima fattura da 80mila euro e deve farne una seconda dello stesso importo. Questo vorrebbe dire superare la soglia della clausola antielusione di 100mila euro, con l’immediata fuoriuscita dal regime forfettario. Qualora il contribuente in questione volesse evitare di pagare più tasse, dovrebbe verificare nel contratto è possibile individuare dei criteri di maturazione del corrispettivo diversi. Se così non fosse, il passaggio dal regime forfettario ad ordinario sarebbe immediato.