Contante, qual è il limite per l’uso

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Che cos’è il limite all’uso del contante e come viene regolato dall’ordinamento italiano: le cifre e la normativa vigente nel 2023. Gli scambi tra privati, i prelievi, gli acquisti dei turisti stranieri, le rimesse di denaro che passano attraverso i money transfer, i cambiavalute e gli assegni bancari non trasferibili.

Il tema del limite all’uso del contante è sempre molto dibattuto in Italia, con le diverse posizioni che sono influenzate dal credo politico dei soggetti, dalle professioni svolte e da molti altri aspetti. A testimonianza di quanto detto si ricorda che, solo negli ultimi anni, al variare dei diversi governi, in Italia il limite all’uso del contante è stato più volte modificato con le forze politiche che appaiono molto divise sull’interpretazione di questo strumento per il contrasto all’evasione fiscale. Più nello specifico, c’è chi sostiene che sia meglio limitare l’uso del contante per non incentivare la sottrazione delle imposte dovute all’Erario e il compimento di reati come spaccio e contrabbando e chi, invece, sostiene che una maggiore liquidità contante possa sostenere e aumentare il volume degli scambi, producendo dunque degli esiti positivi per tutta l’economia del paese.

Limite all’uso del contante: a quanto corrisponde in Italia

Appreso delle diverse posizioni sul tema, cerchiamo ora di comprendere a quanto corrisponde il limite del contante in Italia. A questo quesito non è possibile fornire una risposta univoca, in quanto la normativa vigente prevede diverse soglie limite per l’uso del denaro contante. Più nello specifico, si tratta del:

  • limite all’uso dei contanti negli scambi tra privati;
  • limite per i prelievi e i versamenti sul conto corrente;
  • limite per gli acquisti dei turisti stranieri;
  • limite per le rimesse di denaro che passano attraverso i money transfer;
  • limite per i cambiavalute;
  • limite a partire dal quale gli assegni bancari devono essere non trasferibili;

Limite all’uso del contante: gli scambi tra privati

Tra tutti i limiti all’uso del contante in precedenza elencati, quello che maggiormente influisce nella vita di tutti i giorni e che maggiormente viene discusso è sicuramente quello riferito allo scambio di denaro tra soggetti diversi, siano questi privati o pubbliche amministrazioni. È bene poi precisare che rientrano in tale fattispecie le vendite, ma anche le donazioni, i prestiti e il pagamento delle tasse. Per questa tipologia di operazioni tra soggetti diversi, il limite all’uso del contante è stato di recente alzato a 4.999,99 euro. Più nel dettaglio, dal 1° gennaio 2023, l’art. 49, c. 1, d.lgs 231/2007, prevede che per spese superiori a 5.000 euro è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili e, dunque:

  • assegni bancari non trasferibili;
  • assegni circolari;
  • vaglia;
  • carte di credito;
  • carte di debito (bancomat);
  • bonifici;
  • pagamenti tramite smartphone.

Si ricorda inoltre che non viene consentita dalla legge la possibilità di frazionare un pagamento in più momenti, eludendo così il limite del contante. Tale fattispecie, infatti, viene concessa solo al verificarsi di due specifiche situazioni, ovvero:

  • quando c’è un contratto che prevede tale opzione ed è stato sottoscritto da entrambe le parti. È il caso tipico di un pagamento molto elevato che deve essere corrisposto ad un professionista, come un dentista o un avvocato, e che si decide di porzionare in più rate in relazione alle fasi del servizio reso, del processo – nel caso dell’avvocato -o alle sedute di cura odontoiatrica – nel caso del dentista – ;
  • quando è una soluzione prevista dagli usi commerciali. Il caso tipico in tal senso è rappresentato dal pagamento della ditta appaltatrice a stati di avanzamento operaio.

Alla questione del limite all’utilizzo del contante negli scambi tra privati, si lega anche l’obbligo degli esercizi commerciali e dei professionisti di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos. Di recente, malgrado il neo governo Meloni abbia provato ad intaccare tale norma, è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore della transazione negata a tutti coloro che si rifiutano di accettare un pagamento elettronico. Si ricorda, tuttavia, che la multa nei confronti del professionista o dell’esercente per l’omesso utilizzo del Pos non è automatica, ma necessita di una segnalazione da parte del cliente.

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Limite all’uso del contante: prelievi e versamenti sul conto corrente

Altro limite all’uso del contante molto determinante nella quotidianità delle persone è quello riferito ai prelievi e ai versamenti sul conto corrente. Iniziamo subito col dire che tale soglia non viene applicata ai prelievi e ai versamenti sul conto corrente che non interessano un  passaggio di proprietà vero e proprio. È il caso di quando l’operazione non avviene tra soggetti diversi dagli intermediari, ovvero quando le banche sono semplicemente coloro che custodiscono il denaro. Il correntista può dunque ritirare le somme che ritiene opportune, anche se molto spesso sono gli istituti stessi a negare tale opzione per prassi interna, che però non è prevista da alcuna norma di legge. Vi sono tuttavia, nella logica del contrasto al riciclaggio e al cosiddetto denaro sporco, una serie di controlli che gli intermediari possono effettuare in presenza di prelievi superiori a 10.000 euro. Più nel dettaglio, potranno effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di informazione finanziaria, Uif, per chiedere la verifica del rischio di commissione di reati gravi. L’Unità, effettuati i dovuti controlli, deciderà se notiziare o meno il fatto alla Procura della Repubblica. C’è poi un’altra forma di controllo che può essere adottata dall’Agenzia delle Entrate in caso di presunte evasioni fiscali. In tal caso il focus è posto solo sui versamenti e non sui prelievi, con il contribuente che potrebbe essere chiamato a giustificare, con prova scritta avente data certa, la provenienza lecita del denaro che è stato versato in banca. Qualora tale riscontro non fosse certo, l’Agenzia potrà presupporre che si tratti di denaro percepito in nero e dunque agire con dei provvedimenti.

Limiti all’uso dei contanti: gli altri casi previsti

Oltre al limite all’uso del contante per gli scambi tra privati e per i prelievi e i versamenti sul conto corrente, l’ordinamento italiano pone delle altre soglie inerenti a situazioni specifiche, i cosiddetti limiti di carattere generale. Tra questi figurano quelli relativi alle soglie per gli acquisti dei turisti stranieri in Italia, pari a 15.000 euro. Oltre tale limite gli stranieri non potranno dunque pagare in contanti:

  • per l’acquisto di beni e prestazioni legate al turismo;
  • per l’acquisto di beni presso commercianti al dettaglio;
  • presso le agenzie di viaggio e turistiche.

I turisti stranieri, inoltre, così come previsto dall’articolo 3, c. 1, d.l. 16/2012, devono certificare all’esercente cui si rivolgono di avere una cittadinanza diversa da quella italiana e di non essere residenti in Italia. Si tratta di una delle più rilevanti deroghe al limite del contante prevista dall’ordinamento italiano, con gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo che dovranno seguire un iter ben preciso per beneficiarne. A loro viene infatti chiesto di comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23/3/2012, il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. È inoltre necessario che l’acquirente:

  • sia una persona fisica;
  • non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo (comprensivo dunque anche del Liechtenstein, dell’Islanda, e della Norvegia);
  • risieda al di fuori del territorio dello Stato.

Successivamente, all’operatore è richiesto di acquisire fotocopia del passaporto del cliente e farsi rilasciare dal cliente un’autocertificazione in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia. E ancora, dopo il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, l’operatore ha il dovere di versare il denaro contante ricevuto sul proprio conto corrente e di consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Altro limite all’uso del contante è quello per le rimesse di denaro che passano attraverso i money transfer. Tale servizio, così come previsto dall’art. 49, c. 2, d. lgs. 231/2007, deve essere effettuato con mezzi tracciabili e non i contanti a partire da 1.000 euro. E ancora, è previsto un limite al contante per i cambiavalute: nel momento in cui un soggetto ha la necessità di cambiare del denaro in valuta estera con questo servizio, la soglia massima è da 2.000 euro a salire in equivalente valuta estera (art 49, c. 3, d. lgs. 231/2007). E infine, è previsto dall’ordinamento, art. 49, c. 5, d. lgs, 231/2007, un limite a partire dalla quale gli assegni bancari e postali devono necessariamente riportare la clausola della non trasferibilità: tale soglia è pari a 1.000 euro. Sarà dunque necessario che venga riportata l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

I limiti all’uso del contante della pubblica amministrazione

In tema di limiti all’uso del contante, un particolare specifica merita la pubblica amministrazione che, nel pagamento di stipendi e pensioni è soggetta a limiti decisamente più stringenti. In questo caso, infatti, l’obbligo di pagamento in contanti si ferma a 1.000 euro. Se ne deduce che tutti gli stipendi, le pensioni, i compensi e ogni altro emolumento pagato dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali dovranno essere corrisposti con strumenti di pagamento elettronici se superiore alla soglia, così come previsto dall’art. 2, c. 4-ter, d. l. 138/2011.

Il divieto all’uso delle banconote

Oltre ai limiti all’utilizzo del contante visti, l’ordinamento italiano prevede anche alcuni settori o contesti nei quali è vietato l’uso del contante. Tra questi troviamo anzitutto i pagamenti effettuati o ricevuti da condomìni che, per legge, devono essere effettuati solo attraverso un conto corrente intestato al condominio. Entrando più nel dettaglio, i pagamenti potranno essere effettuati in contanti fino alla soglia di tracciabilità, ma dovranno essere subito versati sul conto dall’amministratore. Per quanto riguarda, invece, il pagamento dei corrispettivi da parte del condominio, questi dovranno avvenire necessariamente tramite i conti correnti bancari o postali ad esso intestati.

Altro divieto all’utilizzo del contante è quello che interessa il datore di lavoro privato e committenti a lavoratori subordinati nel pagamento degli stipendi. In questi casi, indipendentemente dall’importo, la retribuzione deve transitare sul conto corrente e, dunque, potrà avvenire tramite:

  • banche o posta con bonifico;
  • strumenti di pagamento elettronici;
  • pagamenti in contanti allo sportello o assegno.

Sono esclusi da questa regola generale il lavoro domestico ( colf, badanti) e le collaborazioni occasionali. Come previsto dall’art, 1, c. 910-913, legge 205/2017.

Molto attenzione all’utilizzo del contante è rivolta anche alle società e alle associazioni sportive. Quest’ultime, infatti, per operazioni superiori a 1.000 euro per pagamenti effettuati o ricevuti devono essere utilizzare dei mezzi tracciabili (art. 25, c. 5, legge 133/1999).

Limite all’utilizzo del contante e sgravi fiscali

L’ordinamento italiano per agevolare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili, nell’ottica più generale del contrasto al nero, prevede molte situazioni che per permettono ai cittadini di beneficiare di alcuni agevolazioni fiscali collegate al mancato utilizzo del contante. Per quanto attiene alle spese mediche, ad esempio, queste sono detraibili nella misura del 19% solo se vengono pagate con mezzi tracciabili. L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dagli acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Un meccanismo simile è quello pensato per le detrazioni fiscali fruibili a seguito di lavori edilizi. In questo caso è nello specifico previsto che il pagamento venga effettuato mediante un bonifico parlante contenente il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell’impresa e la causale. E ancora, per godere di sgravi sul prezzo del carburante, è necessario che i soggetti passivi paghino il rifornimento con sistemi di pagamento tracciabili come carte di debito, di credito o prepagate.

Infine, anche per quel che riguarda le detrazioni diverse dal 19% per le erogazioni liberali a Onlus e altri soggetti del terzo settore, è necessario che le stesse avvengano con mezzi tracciabili.