Come riconoscere un allevamento per cani certificato: a quali dettagli prestare attenzione e cosa prevede la legge per questo tipo di attività. Il ruolo dell’allevatore certificato e i suoi obblighi: il registro dedicato e gli adempimenti da svolgere
Quando si acquista un cane di razza è necessario rivolgersi a centri specializzati che possano garantire che l’animale sia stato allevato nel rispetto delle regole e con determinate caratteristiche. Entrando più nello specifico, è necessario rivolgersi ad un allevamento per cani certificato. Si tratta di strutture che svolgono un’attività volta a custodire, far crescere e riprodurre in maniera appropriata animali in cattività, totale o parziale.
Allevamenti di cani certificati
Da diversi anni a questa parte, intorno ai cani di razza, si è sviluppato un discreto mercato che, come sempre avviene, ha attirato molti soggetti. Ne è derivato che a fianco dei normali allevamenti di cani certificati siano nate anche molte realtà non registrate che, comunque, svolgono l’attività di vendita di cani di razza. Ma come può orientarsi chi intende comprare un cane di razza e, soprattutto, cosa è necessario fare per riconoscere un allevamento per cani certificato? In Italia la guida in tal senso è rappresentata dal Registro degli allevatori che è consultabile sul sito dell’Enci, Ente nazionale cinofilia italiana. All’interno di questo documento sono contenuti solamente i veri allevatori professionali, mentre sono esclusi gli allevatori amatoriali o privati che fanno cucciolate e mettono i cani sul mercato. Attualmente gli allevatori professionali nel registro sono circa 1700, anche se il numero è in continua evoluzione, visti gli stringenti controlli posti in essere dalle autorità su questo tipo di attività.
Il registro degli allevatori
Così come riportato dal “portale dell’Enci”, possono chiedere di essere iscritte al registro degli allevatori “le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, allevino sul territorio nazionale cani di razza iscritti ai registri del libro genealogico e che siano proprietari di almeno due fattrici, ciascuna delle quali abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico e nata negli ultimi tre anni”. Si tratta dunque di requisiti molto stringenti che hanno il principale scopo di disciplinare il libro genealogico del cane di razza. Per effettuare l’iscrizione al registro degli allevatori è necessario che l’allevatore si rivolga all’ufficio centrale del libro genealogico (Uc) e presenti per iscritto la propria domanda. All’interno andranno indicati:
- I dati anagrafici e fiscali del richiedente;
- La residenza del richiedente;
- L’ubicazione delle eventuali strutture di allevamento;
- La razza e l’identificazione delle fattrici di cui all’atto dell’iscrizione sono proprietari, nonché, se del caso il certificato comprovante l’iscrizione dell’impresa agricola al registro delle imprese presso la competente C.c.i.a.a. ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche.
Ma quali sono i requisiti previsti dalla legge per poter essere considerati degli allevatori professionisti? Gli allevatori per essere iscritti al Registro devono:
- Porre in essere un’attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico;
- Tenersi lontani da comportamenti e azioni che possano arrecare danni all’immagine e all’organizzazione del libro genealogico;
- Rispettare le norme vigenti in materia e sottoporsi, periodicamente, ai controlli previsti;
- Provvedere ad iscrivere ogni tre anni almeno due cucciolate prodotte da due fattrici diverse;
- Comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e fiscali;
- Sottoporre i propri cani e strutture ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.
Si ricorda inoltre che, nel momento dell’iscrizione al Registro, l’allevatore accetta e sottoscrive il codice etico dell’allevatore. Qualora dovesse venirgli meno con il suo comportamento, il soggetto potrà essere sottoposto ai provvedimenti previsti dall’art 17 del codice etico stesso.
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Allevamenti di cani certificati: come riconoscerli
Oltre al Registro, che resta comunque il principale riferimento per comprendere se un allevatore sia un professionista oppure no, ci sono anche una serie di altri elementi che possono far comprendere la natura del venditore. L’acquirente dovrà anzitutto far caso a quante razze vengono trattate dal centro a cui si rivolge. Generalmente, infatti, un vero allevatore professionista si dedica ad una massimo di tre razze canine, con alcuni che decidono addirittura di specializzarsi su una sola tipologia di cane. Se, invece, un centro vende svariate razze canine, è un simbolo inequivocabile di scarsa professionalità e della volontà degli allevatori di sfruttare l’attività al solo scopo di lucro, lasciando in secondo piano la passione e il rispetto per gli animali. Molto spesso negli allevamenti clandestini – da intendersi come quelli non iscritti al Registro degli allevatori – non c’è un riproduttore, con le cucciolate che arrivano spesso all’estero (solitamente dall’est d’Europa) dove i controlli sono meno ferrei. Questa situazione fa sì che i cani siano privi di pedigree di accompagnamento e sprovvisti di microchip per non essere facilmente individuati. La legge italiana in queste situazioni prevede che l’animale di cui non si conosce nulla, della provenienza ai genitori, non può essere inteso come cane di razza.
I requisiti di un allevamento di cani certificato
Apprese le differenze tra allevamento certificato e clandestino, proviamo ora a capire quali sono le normative che chi svolge questa attività legalmente deve rispettare.
Anzitutto, un vero allevamento di cani certificato rispetta le normative vigenti in materia igienico – sanitaria e segue le prescrizioni e i dettami del d.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001, che dispone le norme di protezione degli animali nati e cresciuti negli allevamenti. Ecco dunque che, con l’iscrizione al registro, l’attività sarà soggetta a tutti i controlli da parte della Asl territoriale e al rispetto di determinati standard. Chi gestisce un allevamento canino certificato non può dunque essere all’oscuro delle leggi specifiche di questo campo lavorativo, siano le norme stesse nazionali, regionali o comunali. Tra queste ricordiamo che:
- Un allevamento cani certificato non può essere inserito in una zona urbana, ma deve limitarsi alle sole zone agricole;
- Gli animali non possono essere allevati in spazi al chiuso come soffitte, scantinati, garage o stanze di appartamento, ma hanno bisogno di spazi all’aperto. Più nello specifico è necessario che siano presenti nella struttura degli spazi areati, di ampia superficie, riparati e protetti dagli agenti atmosferici. Per i cani dovranno essere presenti delle cucce, ben strutturate, che gli animali possano intendere come un luogo sicuro;
- L’allevamento di cani certificato non può essere collocato vicino alle abitazioni, anche in aree agricole. È stabilito che la distanza minima sia di 50 metri, se l’allevamento contiene fino a 10 capi, o di 100 metri nel caso in cui all’interno della struttura vi siano più di 10 capi. Si ricorda che tale distanza minima può essere ridotta al massimo della metà, ma solo nel caso in cui l’allevatore provveda all’installazione di specifici sistemi di abbattimento dei disturbi prodotti dall’impianto;
- Nell’allevamento gli animali non possono essere reclusi all’interno di contenitori e gabbie, con l’unica eccezione che è rappresentata dagli uccelli e dai piccoli roditori.
Il ruolo dell’allevatore di cani
In base a quanto previsto dall’ordinamento italiano, un allevatore di cani è da intendersi come chiunque detenga la proprietà o la messa a disposizione di un cane femmina di qualsiasi razza e decida di farle fare una cucciolata. La professionalità dell’allevatore, invece, è stabilita dalle norme stabilite dalla legge n. 349 del 23 agosto 1993. Più nello specifico, un allevatore professionista è da intendersi come un imprenditore di tipo agricolo dal momento in cui sono presenti o possieda nell’allevamento almeno o più di 5 fattrici ed una produzione annua di 30 cuccioli.
Inoltre, al fine di adempiere la propria funzione in maniera professionale, è necessario che l’allevatore:
- Sia iscritto alla Camera di Commercio;
- Sia titolare di una partita Iva;
- Abbia acquisito l’autorizzazione sanitaria da esporre al pubblico in luogo ben visibile;
- Possieda e aggiorni regolarmente il registro di carico/scarico degli animali vidimato dalla Asl. Su questo documento andranno segnalati il cane e il numero di microchip impiantato così come la data del suo arrivo nell’allevamento e quella di uscita. Andranno poi indicate le date di nascita di tutte le cucciolate e il numero dei cuccioli nati entro 24 ore dall’evento, mentre entro la fine del mese di gennaio di ogni anno una copia del registro di carico e scarico andrà inoltrata all’ufficio comunale competente.
- Emetta i documenti fiscali.
Nel momento in cui, invece, non vengono rispettati questi requisiti, l’attività di allenamento di cani o altri animali è da considerarsi come hobbistica. In questi casi, tuttavia, l’allevatore deve dotarsi di un’autorizzazione da parte dell’Asl competente, ma è esentato dall’obbligo di rilasciare documenti fiscali.