Come deve comportarsi il titolare di una carta credito clonata: le operazione da svolgere e come fare per richiedere un rimborso. Quando la banca restituisce le somme e quali sono le buone pratiche da seguire
Una situazione davvero molto spiacevole nella quale ritrovarsi è quella che vede la propria carta di credito clonata. Si tratta di casi non così rari che, purtroppo, colpiscono sempre più persone, anche grazie alla massiccia diffusione dei servizi digitali e dei pagamenti da remoto. Cosa fare, dunque, quando ci si ritrova sul conto un addebito che si è sicuri di non aver fatto? La prima cosa da fare è quella di contattare il proprio istituto di credito o la società emittente per prendere informazioni sul beneficiario del pagamento. Si chiederanno dunque la denominazione sociale, l’indirizzo e l’attività del destinatario delle somme, in un passaggio che è fondamentale, soprattutto considerando che molto spesso il nome del venditore è diverso da quello che l’acquirente si aspetta. Pensiamo, ad esempio, a quando si va in un negozio che appartiene ad un franchising e il cui nome è molto noto, ma non lo é altrettanto la società che lo gestisce. Ne deriva che per acquisti fatti in questo store potrebbe esserci un problema di identificazione immediata nella lettura delle operazioni del conto, facilmente confondibile con attività illecite. Prima di bloccare la carta e fare una denuncia ai carabinieri, dunque, è necessario fare questo passaggio di verifica. Resta ora da capire cosa succede in caso di clonazione e, soprattutto, cosa è possibile fare per ottenere il rimborso.
Carta di credito clonata, cosa fare
Dopo le opportune verifiche con la società emittente della carta di credito e la riscontrata certezza di aver subito la clonazione della carta di credito, è necessario che il titolare ponga in essere una serie di attività di prassi. Si tratta, nello specifico:
- del blocco della carta di credito, al fine di evitare che la situazione possa continuare a peggiorare e che i ladri possano spendere senza controllo le cifre presenti sul conto associato alla carta. Per farlo si può chiamare il numero verde messo a disposizione da tutte le società erogatrici di questo servizio che, solitamente, è attivo 24 ore al giorno per 7 giorni su 7. Si tratta di un’operazione che deve essere messa in atto dal titolare della carta con la massima celerità , visto che eventuali ritardi potrebbero fargli perdere il diritto al rimborso. Il caso tipico in questo senso è quello del proprietario di una carta che riceve sms anomali per l’autorizzazione di pagamento con la carta di credito e che, solo settimane dopo, segnala la situazione alla banca. In questa fattispecie si perde il diritto al rimborso;
- sporgere denuncia ai carabinieri o alla polizia per provare ad ottenere il rimborso delle cifre eventualmente perse. Il titolare della carta può recarsi nella caserma più vicina senza bisogno di farsi accompagnare dal proprio avvocato. In questa sede verrà redatto un verbale che dovrà essere consegnato in copia sia al titolare della carta di credito che alla banca o alla società emittente della carta.
Carta clonata, la segnalazione alla banca per il rimborso
Se il titolare si accorge di pagamenti anomali effettuati con la sua carta di credito deve, come detto, segnalarlo prontamente alla propria banca. Più nello specifico, entro 60 giorni dalla data di emissione dell’estratto conto, dovrà inviare per iscritto a Servizi Interbancari una contestazione nella quale vengono allegati:
- l’estratto conto;
- la fotocopia fronte-retro della carta clonata tagliata in due;
- la copia della denuncia fatta alle forze dell’ordine.
Al titolare della carta clonata spetta, in automatico, il rimborso, a meno che la banca o la società erogatrice del servizio di pagamento non riscontri degli episodi di negligenza nella custodia da parte del titolare stesso. Ecco dunque che si perderà il rimborso automatico nei casi in cui la carta di credito sia stata rubata perché contenuta in una borsa lasciata in macchina e ben visibile ai passanti, così come non si avrà diritto a recuperare le somme perse se non si è provveduto ad una denuncia tempestiva dello smarrimento della carta. Altro esempio tipico di negligenza nella custodia è quello relativo ai casi in cui il titolare abbia palesato comportamenti poco attenti nella tutela dei dati di accesso, magari inviandoli via email ad indirizzi interessati a realizzare truffe come il phishing, oppure quello in cui il titolare abbia prestato la propria carta a terzi.
Quando la banca o la società erogatrice del servizio di pagamento contesta la negligenza del titolare, spetta a quest’ultimo dimostrare il contrario per poter sperare di ottenere il rimborso. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che il furto della carta di credito non esclude l’imputabilità delle operazioni in capo all’intestatario. Questo vuol dire che, in caso di furto di carta di credito, il titolare non è del tutto esente da responsabilità – e dunque perde il diritto al rimborso – se non provvede subito a porre in essere alcune operazioni necessarie, ovvero il blocco del metodo di pagamento e la denuncia alle forze dell’ordine. Si ricorda, a tal proposito, che tutte le operazioni che vengono svolte tra il momento del furto e quello della denuncia, sono imputabili al titolare a meno che questo non riesca a dimostrare il contrario e di aver agito con diligenza.
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Nel momento in cui, invece, il titolare della carta riesce a dimostrare di aver agito nella maniera corretta e, dunque, di aver bloccato la carta e denunciato l’accaduto nei tempi previsti e non abbia posto in essere comportamenti negligenti, ha diritto al rimborso. Secondo la giurisprudenza, infatti, in questo casi va accordato al correntista il diritto a richiedere il rimborso delle somme perse direttamente alla società emittente della carta o alla banca. Il principio che sta alla base di questo meccanismo è quello per il quale la banca è tenuta ad informare, con un sms in tempo reale, i titolari delle carte di credito di tutti gli acquisti eseguiti. Il fine di tale operazione è quello di intervenire immediatamente in caso di operazioni anomale non riconducibili al titolare.
Rimborsi delle carte clonate: il ruolo dell’Arbitro bancario finanziarioÂ
Appresso dei casi è delle condizioni per le quali viene previsto il rimborso delle somme sottratte in seguito alla clonazione delle carte di credito, cerchiamo ora di vedere cosa succede nel momento in cui la banca non risponde alle richieste di rimborso. In tale scenario assume un ruolo molto rilevante l’Arbitro bancario e finanziario, Abf, un organo super partes che risolve questo tipo di controversie in maniera gratuita. L’indirizzo dell’Abf è quello di salvaguardare sempre le ragioni del cittadino e, di recente, ha ribadito che “spetta alla banca l’onere di provare di aver posto in essere tutte le procedure necessarie onde evitare il compimento di operazioni fraudolente sulla carta di credito”. È dunque l’istituto di credito a dover dimostrare di aver messo in atto tutte le buone pratiche necessarie per evitare la clonazione della carta. Più nello specifico, il caso che ha portato a questa pronuncia vedeva una correntista chiedere il rimborso di alcune operazioni di acquisto con la propria carta di credito che, a suo dire, non erano state da lei effettuate. La banca, però, si rifiutava di rimborsala in quanto la correntista non aveva utilizzato lo specifico modulo predisposto dall’Istituto di credito per il disconoscimento delle operazioni. L’intervento e la pronuncia dell’Abf ha permesso alla correntista di ottenere il rimborso.
Carte di credito clonate: come evitarlo
Malgrado la clonazione delle carte di credito sia un reato molto diffuso, sono ancora molte le persone che con i propri comportamenti facilitano il lavoro dei ladri. A segnalarlo sono i carabinieri che, sul proprio sito, non mancano di ricordare che questo tipo di reato si verifichi con maggiore frequenza a seguito di transazioni effettuate su internet o per telefono, cioè quando non è necessario mostrare fisicamente la carta. Le forze dell’ordine hanno anche elencato una serie di buone pratiche che i titolari dovrebbero seguire per evitare di subire la clonazione della propria carta di credito.
In riferimento agli acquisti tradizionali, eseguiti cioè in presenza, vanno seguiti questi accorgimenti:
- l’estratto conto della carta di credito deve essere sempre controllato, prestando attenzione soprattutto alle spese anomale di piccolo importo che, spesso, nascondono delle truffe;
- controllare sempre a vista la persona alla quale si consegna la carta di credito per il pagamento. È altamente consigliato, dunque, recarsi in cassa di persona e non lasciare mai incustodita la carta;
- assicurarsi che la carta venga passata sul lettore soltanto una volta e, mai e poi mai, su apparecchi diversi nel caso in cui venga segnalato che l’operazione non è andata a buon fine;
- prestare la massima attenzione a tutte le operazioni che vengono svolte dal commerciante in fase di pagamento;
- conservare tutte le ricevute dei pagamenti effettuati fino all’arrivo dell’estratto conto. Solo dopo un controllo di verifica, sarà possibile buttarle;
- assicurarsi di stracciate in più parti le ricevute che vengono cestinate;
- non appuntare il Pin della carta mai e poi mai su fogli o adesivi tenuti insieme alla carta di credito;
- in caso di smarrimento o furto della carta è necessario telefonare immediatamente al numero verde della società erogatrice e bloccare la carta.
La soglia dell’attenzione deve essere ancora maggiore nel momento in cui si ricorre al commercio elettronico. In questi casi, infatti, alle normali truffe si aggiungono quelle online. È necessario dunque:
- comprare online solo su siti contraddistinti da un elevato standard di sicurezza e affidabilità , magari protetti da sistemi di sicurezza internazionali con il Ssl, Secure socket layer, o il Set, Secure electronic transaction. Tali sistemi sono riconoscibili dal lucchetto che appare sulla schermata e garantiscono la trasmissione sicura dei dati del clienti in quanto vengono crittografati per renderli illeggibili a soggetti terzi;
- trasmettere i propri dati economici soltanto nei casi in cui vengano rispettate le condizioni di sicurezza. A tal proposito è opportuno non comunicare mai i dati della propria carta tramite email o messaggi;
- assicurarsi dell’effettiva esistenza del venditore, controllando che sia un esercizio reale e non solo virtuale e che siano indicati tutti i dati significativi dello stesso. Andrà dunque controllato il nome dell’azienda e l’indirizzo geografico della sede sociale, le condizioni generali di vendita, le modalità per esercitare il diritto di recesso e la descrizione dei singoli beni o servizi venduti. Qualora da questa indagine emergessero dei dubbi, il consiglio è quello di inviare una email all’azienda intestataria del sito per ottenere maggiori garanzie circa l’affidabilità della stessa;
- prestare grande attenzione ai termini e alle condizioni di pagamento. Il rischio, in caso di mancato controllo, è quello di fornire il proprio consenso alla sottoscrizione di un abbonamento e, dunque, a ripetuti addebiti mensili;
- non farsi ingannare da offerte troppo vantaggiose che, molto spesso, sono solo il modo di indurre l’acquirente a concedere al sito dati personali sensibili.
Per chi acquista molto online, inoltre, il consiglio più importante fornito dal sito dei carabinieri, è quello di dotarsi di un lettore esterno della carta. Grazie a tale strumento, infatti, i dati non viaggiano su internet e si riducono considerevolmente i rischi di clonazione e furti. In alternativa, è possibile dotarsi di una carta di credito virtuale che utilizza un codice differente per ogni acquisto, con il risultato che ad ogni transazione sembrerà essere stata effettuata da una carta differente. Il consiglio principale è dunque quello di contattare la propria banca per ottenere informazioni in merito ai più recenti e sicuri metodi di pagamento digitali. Con una piccola spesa mensile per la carta si eviterà di incappare in spiacevoli situazioni di truffa e clonazione.