Cosa sono le polizze dormienti e cosa è necessario fare per richiedere il rimborso nel 2022. I dati in Italia di questo fenomeno e le buone pratiche indicate dall’Ivass, Istituto sulla vigilanza per le assicurazioni, per poterle individuare. Il rimborso parziale, i casi di esclusione e la domanda telematica alla Consap.
Una polizza sulla vita è un atto di natura previdenziale o di risparmio con il quale un soggetto predispone un progetto di sostegno al proprio futuro e a quello dei propri cari. Si tratta, spesso, di formule che proseguono per molti anni e che, dunque, corrono il rischio di essere dimenticate dando origine al fenomeno delle cosiddette polizze dormienti. Si tratta, più nello specifico, di contratti assicurativi che non vengono riscossi da beneficiari e per i quali è necessario evitare il rischio della prescrizione. I diritti sulla polizza, infatti, possono essere fatti valere entro 10 anni dalla data del decesso o dalla scadenza dell’investimento. Oltre tale soglia le somme non riscosse confluiscono in un apposito fondo istituito dalla Consap, Concessionario servizi assicurativi pubblici, che è una società controllata al 100% dal ministero dell’Economia italiano.
In tema di polizze dormienti, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha incaricato della gestione la Consap che ha previsto che dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare la richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte, le polizze dormienti per l’appunto. La domanda può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il portale unico Consap.
Cosa fare per ottenere il rimborso
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, come detto, ha incaricato la Consap della gestione delle polizze dormienti e del loro rimborso. In un comunicato stampa del 21 novembre 2022, il dicastero ha reso inoltre noto che “grazie ad un ulteriore stanziamento di risorse a valere sul fondo ‘iniziative a vantaggio dei consumatori’ è stata aperta una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso delle c.d. polizze dormienti prescritte”. I beneficiari potranno dunque fare espressa richiesta per ottenere le somme di cui hanno diritto, ma fino ad un massimo del 50% dell’importo della polizza che, altrimenti, verrebbe perso interamente.
La domanda – da consegnare nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 – deve essere presentata sul portale unico della Consap, e può essere effettuata solo nei casi in cui siano rispettate tutte queste condizioni:
- “evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
- prescrizione di tale diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012;
- rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
- non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti”.
Ulteriori informazioni possono essere reperite dagli interessati consultando l’Avviso di rimborsabilità della Consap che specifica i documenti necessari da allegare alla richiesta al verificarsi di specifici casi.
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Che cosa sono le polizze dormienti
Quando si parla di polizze dormienti si fa riferimento a delle assicurazioni non riscosse dai beneficiari e che, dunque, giacciono presso le imprese in attesa della loro prescrizione. In sostanza è come se il beneficiario, per ragioni di varia natura, dimenticasse di riscuotere il proprio premio assicurativo garantito dalla polizza stessa. Ci sono diversi motivi per cui può verificarsi una situazione di questo tipo, ma il più diffuso è senza dubbio quello che prende forma dalla morte del beneficiario e dal mancato reclamo degli eredi.
Le polizze possono essere principalmente di due tipologie:
- quelle che prevedono un contratto a copertura del decesso dell’assicurato;
- quelle che prevedono strumenti di risparmio, ovvero prodotti d’investimento assicurativi.
Tali tipologie di polizze diventano dormienti:
- con la morte dell’assicurato, nella prima tipologia indicata;
- con la scadenza dell’investimento e il beneficiario che non riscuote le somme di cui ha diritto.
Polizze dormienti, i tempi della prescrizione
Un aspetto molto rilevante da tenere in considerazione con le polizze dormienti è quello della loro prescrizione. I diritti derivanti dalle stesse, infatti, si prescrivono in 10 anni che partono dalla data di morte del titolare di un’assicurazione sulla vita o da quella di scadenza di un investimento. I beneficiari, dunque, devono tenere in considerazione questo lasso di tempo e muoversi per non rischiare di perdere il diritto alle somme previste nei contratti assicurativi.
Qualora scadessero i termini di prescrizione delle polizze e, dunque, nessun beneficiario reclamasse i propri diritti, le compagnie assicurative verseranno le somme al Fondo rapporti dormienti della Consap.
Come individuare le polizze dormienti: i consigli di Ivass
Per quanto possa sembrare paradossale che un soggetto o i suoi eredi dimentichino di essere titolari di una somma di denaro, il fenomeno delle polizze dormienti è molto più diffuso di quanto si possa immaginare. Dei dati italiani parleremo in maniera più approfondita nel prossimo paragrafo, mentre ora cerchiamo di capire cosa sia necessario fare per individuare una polizza dormiente.
Iniziamo da quanto sostenuto dall’Ivass, Istituto sulla vigilanza per le assicurazioni, che, al fine di assicurare “che le somme frutto del risparmio e delle scelte previdenziali dei cittadini finiscano nelle mani dei beneficiari”, ha fornito una serie di indicazioni che andrebbero seguite per evitare il fenomeno delle polizze dormienti:
- il primo aspetto riguarda le compagnie assicurative stesse, cui l’Istituto sulla vigilanza raccomanda di mettere in pratica delle azioni di controllo strategico. Più nel dettaglio viene loro chiesto di incrociare i dati di diverse polizze sottoscritte dalla stessa persona e verificare se gli stessi dati corrispondono. Da questa analisi è possibile ottenere un documento unico e riepilogativo che potrà essere condiviso con gli intermediari dell’assicurazione al fine di informarli delle polizze in scadenza;
- sempre alle compagnie assicurative l’Ivass raccomanda anche di consultare l’anagrafe dei comuni e raccogliere dagli assicurati i nomi e i recapiti dei beneficiari, in modo da poterli raggiungere in caso di decesso;
- agli assicurati l’Ivass consiglia invece di rivolgersi al servizio ricerca polizze vita dell’Ania, Associazione nazionale delle imprese di assicurazione. In questo caso i richiedenti, come per esempio gli eredi delle persone decedute, potranno avere informazioni sull’esistenza o meno di una copertura assicurativa vita relativa alla persona deceduta. In questi casi, inoltre, si suggerisce di verificare che il nome di chi chiede le informazioni su una persona deceduta sia tra i beneficiari della polizza. L’esempio classico è quello di due figli di una genitore deceduto: in questo caso è necessario che entrambi formulino la richiesta per ampliare il raggio della ricerca;
- altro suggerimento agli assicurati è quello di rivolgersi direttamente all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare. In questo modo sarà possibile chiedere informazioni sull’esistenza di una polizza presentando una specifica richiesta, meglio se per iscritto. Agli enti assicurativi ci si potrà rivolgere sia di persona che attraverso gli strumenti online messi a disposizione dalle stesse per questo tipo di procedure;
- l’Ivass ha previsto anche un centro di assistenza specializzato, il contact center consumatori dell’Istituto, che risponde al numero verde 800 486661 negli orari compresi tra le 8:30 e le 14:30 dal lunedì al venerdì.
Oltre alle raccomandazioni fornite dall’Ivass, una buona pratica da seguire quando si ha una polizza vita o un fondo di risparmio è quella di informare dell’esistenza della polizza almeno una terza persona che possa attivarsi, al verificarsi dell’evento assicurato, per informare i beneficiari.
La grandezza del fenomeno e i dati
Come in parte già anticipato, il fenomeno delle polizze dormiente non è contraddistinto da un basso numero di casi. Nel 2019, ad esempio, il numero di queste polizze era pari a 21.370, per un totale di circa 335 milioni di euro. Secondo la Consap, inoltre, le polizze girate al fondo rapporti dormienti sarebbero ben oltre le 60.000, con la parte preponderante che arriverebbe dagli anni compresi tra il 2010 e il 2012. In tale arco temporale, infatti, furono requisiti oltre 40mila rapporti. Stando invece su dati più recenti, nel 2020 si è registrata una nuova impennata, con circa 10.000 polizze che sono confluite nel fondo.
Ma come è possibile dimenticare un capitale sul quale si ha un diritto esclusivo? La domanda sorge spontanea, ma non tiene conto del fatto che molte persone stipulano spesso polizze con le quali programmano di donare un importo di denaro ad un congiunto, un amico o ad un ente di beneficenza in maniera segreta o poco nota. In questi casi capita dunque che, alla morte del titolare della polizza, nessun erede cerchi il contratto, semplicemente perché non ne era a conoscenza.
E i libretti e i conti dormienti?
Oltre alle polizze dormienti, un altro fenomeno simile e molto diffuso in Italia è quello dei libretti postali e conti dormienti. Anche su quest’ultimi è stato di recente deciso un intervento rilevante che mira al recupero dei fondi da parte dei beneficiari. Un libretto o un conto è dormiente se non viene movimentato dal titolare da più di 10 anni, malgrado lo stesso non sia sottoposto a procedimenti o a blocchi operativi. È necessario inoltre che le somme sul conto o libretto abbiano un saldo superiore a 100 euro.
Il 21 giugno 2021 sono terminati i 10 anni entro i quali i libretti postali potevano essere reclamati dai titolati: chi entro quella data non ha provveduto a chiudere il libretto o a risvegliarlo, ha visto le somme presenti sul conto/libretto essere trasferite al Fondo Consap.
Al fine di evitare la perdita del proprio denaro, Poste Italiane ha informato prontamente i propri clienti della pratica di estinzione dei libretti postali dormienti in corso, invitando gli stessi ad adoperarsi. Anche Federconsumatori, in quel caso, si era messa “a disposizione dei cittadini coinvolti per chiarimenti e assistenza in merito a questa vicenda” e aveva invitato “Poste Italiane ad avviare analisi approfondite in tal senso per verificare l’esistenza di libretti dormienti, informando e facilitando i cittadini che ne vogliano riscattare gli importi”. “Nonostante Poste abbia informato con apposita comunicazione i soggetti interessati – aveva informato Federconsumatori – potrebbero però essere ancora molti gli aventi diritto che per diverse ragioni non sono stati raggiunti dall’informativa”, a dimostrazione dunque del fatto che come per le polizze dormienti i numeri sono molto più elevati di quello che si possa pensare.
Poste Italiane aveva anche previsto delle apposite sezioni sul proprio sito per permettere ai titolari di libretti di controllare lo stato dei conti e attivarsi per risolvere la questione dei dormienti. Stessa pratica aveva riguardato anche i conti correnti, gli assegni circolari, i libretti nominativi, i libretti al portatore, i certificati di deposito nominativi, i certificati di deposito al portatore, i fondi di investimenti.
Era stato anche in quel caso previsto un rimborso per i titolari di conti corrente e libretti postali, ma erano anche stati stabiliti dei casi in cui non era prevista nessun tipo di recupero delle somme:
- per i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, le già citate polizze vita;
- per i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione che è fissato a 10 anni;
- per i beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione fissato a 3 anni e previsto dall’art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
- per gli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione fissato a 10 anni dalla data di emissione del titolo di cui all’art. 2946 del codice civile.