La Tari è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. La legge prevede due fattispecie in cui si può chiedere (e ottenere) una riduzione o un’agevolazione del pagamento
La Tari è il tributo relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti in Italia. È una tassa in quanto vi è una correlazione tra la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la Tari stessa. È Stata introdotta dalla legge di Stabilità del 2014, la quale ha proceduto ad un accorpamento delle precedenti tasse esistenti nel settore rifiuti ed ambiente, ovvero:
- la tariffa di igiene ambientale (Tia);
- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu);
- il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
A stabilire l’importo della Tari sono i singoli enti locali e, per avere un’idea chiara sulle scadenze da tenere a mente, occorre far riferimento a quanto previsto dal proprio comune di residenza.
Tari: fonte legislativa
Il presupposto della tassa sui rifiuti è previsto dal comma 641 della legge di Stabilità 2014, il quale recita: “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Esclusi i casi prima citati, dunque, qualsiasi locale o area scoperta che può contribuire alla creazione di rifiuti è assoggettata alla Tari. Ciò trova conferma anche nel comma successivo riferito ai soggetti passivi della tassa che “è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. Dunque, facendo riferimento alla norma, la Tari è dovuta dai contribuenti titolari, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Come si calcola la Tari
Per il calcolo della Tari 2022 occorre, anzitutto, guardare alla superficie dell’immobile considerato. A tal proposito, la normativa sulla tassa sui rifiuti dispone che: “per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”. Spetta dunque ai soggetti passivi della tassa dichiarare la superficie del proprio locale, con il comune di competenza che dovrà effettuare successivi controlli. In ogni caso, occorre tener presente che la Tari è composta da:
- una quota fissa, calcolata moltiplicando i metri quadrati dell’unità immobiliare per il numero di persone che la occupano;
- una quota variabile, finalizzata alla copertura dei costi di servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Inoltre, bisogna tener conto anche del periodo di riferimento, del nucleo familiare, nonché della quota provinciale del 5%. Le regole specifiche sono determinate dagli enti locali con apposita delibera da adottare entro il 31 luglio di ogni anno, stabilendo la cifra dovuta per ciascun tipo di utenza.
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Modalità di pagamento della Tari
Al pari della scadenza, anche le modalità di pagamento della tassa sui rifiuti variano in base al comune di residenza. Tra le varie modalità di pagamento previste le più frequenti sono:
- il pagamento con modello F24;
- il pagamento con bollettino postale;
- il pagamento con MAV.
In particolare, per il pagamento della Tari con modello F24 è previsto il codice tributo 3944 sezione Imu ed altri tributi locali. Inoltre, con la risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nei modelli F24 e F24Ep per corrispondere il tributo scorporato. Sono stati pertanto introdotti i codici tributo “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni. In particolare:
- con il codice Tefa si fa riferimento al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;
- con il codice Tefn si fa riferimento agli interessi corrispondenti al suddetto tributo;
- con il codice Tefz si fa riferimento alle sanzioni.
Bonus per le famiglie con Isee basso
Il decreto Fiscale 2020 ha introdotto un misura sociale per i contribuenti con Isee basso, ovvero il bonus Tari. Così come previsto per le bollette per il pagamento della luce, del gas e dell’acqua, anche lo sconto sulla tassa sui rifiuti è applicato in modo automatico in favore dei contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
- nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.107,5 euro;
- famiglie numerose con un Isee non superiore a 20.000 euro;
- beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
Anche per questo bonus occorre far riferimento alle disposizioni specifiche previste dal comune di residenza.
Altre agevolazioni per il pagamento della Tari
La legge di Stabilità 2014 ha previsto due tipologie di riduzioni ed agevolazioni relative al pagamento della tassa sui rifiuti, ovvero le riduzioni obbligatorie e le riduzioni facoltative. Le prime sono previste dai commi 656 e seguenti. Si tratta, in particolare:
- del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. In tal caso, la riduzione prevista è pari al 20%;
- dell’effettuazione del servizio di cui alla Tari in grave violazione della disciplina di riferimento;
- dell’interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Sempre con riferimento alle riduzioni obbligatorie, la legge di Bilancio 2021 ha introdotto un’ulteriore novità: la riduzione di un terzo della tassa sui rifiuti per i pensionati esteri. I beneficiari di questo sconto sulla Tari sono i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Le riduzioni facoltative, invece, sono previste dal comma 659 della legge di Stabilità del 2014 e riguardano:
- abitazioni con un unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Scadenza Tari
La scadenza della Tari 2022, come già detto, varia da comune a comune. Nella maggior parte dei casi la scadenza della tassa sui rifiuti è dilazionata in tre parti:
- il primo acconto entro la fine di aprile;
- il secondo acconto entro la fine di luglio;
- il saldo entro la fine dell’anno.
La nuova Tari: cosa è cambiato
Con la modifica della tassa sui rifiuti, le delibere comunali dovranno adeguarsi alle innovazioni previste. Secondo le linee di indirizzo fornite da Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel documento “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-02”, con il nuovo metodo i comuni non possono più inserire nel calcolo della tariffa le somme dovute da chi non abbia versato la Tari, come accade ancora oggi.
I comuni e i gestori, dunque, potranno considerare i “crediti inesigibili” solo nel caso in cui dimostrino di aver esaurito “infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie” a loro disposizione “per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa”.
Il documento suddetto, inoltre, prevede una definizione più netta del perimetro dei servizi che possono rientrare nella Tari, con tariffe più chiare e più omogenee nei vari territori. Ad esempio, sono esclusi dal calcolo i costi non strettamente collegati alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come la derattizzazione o lo spazzamento della neve, a cui i comuni devono provvedere con risorse del proprio bilancio e non attingendo alle entrate del tributo. Gli aumenti, invece, dovranno rispettare un tetto massimo e potranno verificarsi solo in presenza di valide motivazioni, come miglioramenti del servizio o riorganizzazioni.
Altre novità sono state previste dal decreto legislativo n. 116 del 2020, avente ad oggetto “l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della tari (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, entrata in vigore il 26 settembre 2020. Secondo quanto disposto dal decreto, dal 1° gennaio 2021 è stata modificata la definizione di rifiuto urbano ed è stata soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, sostituiti dalla categoria dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese. A ciò ha fatto seguito l’obbligo dei comuni di modificare i propri regolamenti, intervenendo soprattutto sulle riduzioni stabilite dal comma 649 della legge n. 147 del 2013, relativo alla quota variabile della Tari. Con la modifica dell’articolo 238, comma 10, del testo unico ambientale, operata dalla legge n. 118 del 2022, l’utente non domestico dovrà scegliere tra il servizio privato e quello pubblico per almeno 2 anni. Ulteriori modifiche, infine, hanno riguardato i soggetti che devono pagare il tributo; in particolare, i magazzini delle industrie sono esclusi dal pagamento della Tari, considerata la produzione di soli rifiuti speciali. Di contro, attività come centri commerciali ed ipermercati, precedentemente esclusi dalla Tari, rientrano nell’applicazione del tributo.