Superbonus si cambia, l’aliquota scende al 90% già dal prossimo anno

superbonus

Come annunciato, il governo ha messo mano al Superbonus, la misura introdotta per aiutare l’economia incentivando i lavori edilizi. Tra le novità è prevista una diminuzione dell’aliquota dal 110 al 90% per i lavori decisi in condominio. Sono esclusi quelli già avviati ma si tratta comunque di una modifica che creerà diversi problemi di gestione

Tra le misure contenute nel dl Aiuti quater presentato oggi dal governo c’è una norma che modifica il Superbonus 110%. D’altro, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nei giorni scorsi era stato chiaro nell’affermare che “il superbonus sarà rivisto in modo selettivo, perché il governo non ritiene equo destinare una così ingente massa di risorse ad una limitatissima fetta dei cittadini. Non sottovaluto il contributo che ha dato la misura in una fase particolarmente critica dell’economia, ma è tempo per una riflessione comune”. Detto fatto

Nel 2023, la percentuale di sconto sui costi per lavori edilizi di efficientemente energetico passerà dal 110 al 90%. Il bonus viene prolungato anche per le villette unifamiliari: i proprietari che hanno completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, manterranno l’aliquota del 110% fino al 31 marzo 2023. In tutti gli altri casi, l’aliquota si abbassa al 90%. Attenzione ai limiti di reddito, però, fissato a 15mila euro all’anno, che può variare in base al reddito degli altri componenti del nucleo familiare. Inoltre, deve sempre trattarsi di un edificio adibito ad abitazione principale.

Condomìni, superbonus 90% nel 2023

Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, la norma è ‘peggiorativa’ perché anticipa di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 – la scadenza del 110%, abbassando al 90% l’aliquota per il 2023. Sono salvi i lavori già avviati, ovvero quelli per cui è stata presentata un Cila prima dell’entrata in vigore del decreto: in questi casi l’aliquota resta al 110%. Una norma che rischia di divenire problematica da gestire come ci ha confermato Rosario Calabrese, presidente Unai.

“Quello del governo è un modo di procedere scorretto – ci spiega – Viene meno a un contratto stabilito con i cittadini che sulla base delle condizioni precedenti hanno avviato le pratiche del 110%. Adesso, il rischio è che si aprano molti contenziosi. Infatti, spesso il corrispettivo che spetta al general contractor per gli studi di fattibilità viene assorbito nel bonus, quando i lavori partono. Ma se il condominio non riesce ad ottenere l’asseverazione entro il 25 novembre, e rinuncia al bonus al 90%, chi pagherà il general contractor?”

 Questione – conclude Calabrese – che si aggrava ulteriormente se consideriamo che in alcuni casi i condomini iniziano i lavori prima ancora dell’asseverazione. In questo caso, chi paga i lavori alle ditte edili che hanno già iniziato, se i condomini non vogliono più approfittare del bonus divenuto troppo oneroso?

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Superbonus prima casa, il ‘reddito di riferimento’

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge (ex art. 12 del TUIR – DPR 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:

– se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente, si aggiunge 1
– se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
– un familiare, si aggiunge 0,5
– due familiari, si aggiunge 1
– tre o più familiari, si aggiunge 2