Il modello F24, anche detto unificato: una guida alla sua corretta compilazione, per evitare gli errori più comuni
Per pagare diversi tributi i contribuenti italiani devono avvalersi di un modello F24 che è definito anche unificato, in quanto offre ai cittadini la possibilità di effettuare con una sola operazione il pagamento di tutte le somme dovute. Si tratta inoltre di un modello editabile, ovvero sia di un documento che è compilabile dai contribuenti stessi, titolari e non titolari di partita Iva. Viene usato, come detto, per il versamento di tributi, ma anche dei contributi e dei premi.
Modello F24 editabile, come compilarlo
Al fine di fornire le giuste istruzioni per l’uso e la compilazione di un modello F24, si comincia col ricordare che questo è diviso in apposite sezioni, ognuna delle quali riporta dei campi che dovranno essere compilati dai contribuenti. Più nello specifico:
- si utilizza la sezione Erario per i versamenti di Irpef, Ires, Iva, ritenute e tasse erariali;
- si utilizza la specifica sezione Regioni per le imposte regionali quali Irap e addizionale regionale all’Irpef;
- si utilizza la sezione Imu e altri tributi locali per le imposte comunali.
Nelle diverse sezioni andranno poi indicati tutti i dati necessari al pagamento del tributo, contributo o premio. Occorrerà:
- fornire i dati del contribuente, ovvero il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- indicare, se previsti, i coobbligati;
- specificare il codice tributo che indica la tipologia d’imposta da pagare;
- fare riferimento all’anno/periodo dell’imposta, avendo cura di farlo nel formato a 4 cifre (ad esempio 2022 e non 22);
Questo è quanto previsto a livello generale, mentre per le sole imposte regionali andrà indicato anche il codice della Regione per la quale si effettua il versamento oltre che il codice tributo e l’anno di riferimento. Lo stesso concetto si lega anche alle imposte comunali, come Imu e altri tributi locali, che richiedono la specifica del codice catastale del comune per il quale si effettua il versamento.
Massima attenzione da parte del contribuente deve essere poi riservata agli importi da pagare che andranno indicati nel modello F24 in maniera corretta. Più nel dettaglio andranno sempre riportati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero. Ecco dunque che a fronte di un pagamento di 45 euro andrà riportata la dicitura 45,00. Questo se l’importo è espresso in unità di euro, mentre se si è in presenza di cifre decimali occorrerà ricorrere alla pratica dell’arrotondamento:
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- quando la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (45,955 euro arrotondato diventa 45,96 euro);
- quando la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (45,952 euro arrotondato diventa 45,95 euro).
Modello F24, gli errori più comuni
Vista la sua grande utilità per i cittadini e la quantità considerevole di modelli F24 che quotidianamente vengono compilati, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato sul suo sito una serie di errori più comuni al fine di permettere ad altri cittadini di non incappare nello stesso intoppo. La fase segnata dal maggior numero di errori è quella della compilazione dei modelli di versamento, specie in relazione all’indicazione:
- del codice tributo, che andrà dunque individuato con certezza prima di essere indicato;
- del periodo di riferimento del tributo, contributo o premio;
- del codice fiscale del contribuente o dei coobbligati .
Modello F24, per quali tributi e contributi è previsto?
Offerte le istruzioni per l’uso relative alla corretta compilazione del modello F24, ci soffermiamo ora sui casi in cui è necessario farne ricorso. Il modello unificato viene usato per pagare:
- le imposte sui redditi (Irpef, Ires);
- le ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
- l’Iva;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
- le imposte sui giochi;
- l’Irap;
- l’addizionale regionale e comunale all’Irpef;
- le accise, le imposte di consumo e di fabbricazione;
- i contributi Inps, Inail, Inpgi, Cipag, Cnpr, Enpacl, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi, Cnocl e premi Inail;
- l’Imu, l’Imi, l’Imis, la Tari e la Tasi;
- la Tosap/Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. Nello spazio “codice ente/codice comune” andrà riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
- l’imposta/contributo di soggiorno. In questo caso, gli enti locali che intendono riscuotere l’imposta di soggiorno avvalendosi del modello F24 devono inviare via pec una richiesta alla Divisione Servizi – Settore Versamenti e innovazione – Ufficio Struttura di gestione ([email protected]). La richiesta, in cui è necessario specificare da quale data far decorrere la nuova modalità di versamento, deve essere corredata dalla delibera del Consiglio Comunale con la quale è stato adottato il relativo regolamento;
- i diritti camerali;
- le tipologie di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
- le somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione;
- le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposta ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni);
- l’imposta sostitutiva sui finanziamenti;
- l’imposta sulle assicurazioni;
- le tasse scolastiche;
- le somme da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell’Agenzia delle entrate in relazione ai servizi ipotecari e catastali;
- le imposte e i relativi interessi, le sanzioni e gli accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione degli atti giudiziari emessi a partire dal 23 luglio 2018.
Inoltre, oltre a quanto in precedenza elencato, con il modello F24 andranno versate tutte le somme, comprensive di interessi e sanzioni, che si devono in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni;
- ravvedimento;
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
- avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
- avviso di irrogazione di sanzioni;
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
Come effettuare i versamenti con il modello F24
I versamenti dei tributi, contributi e premi con modello F24 seguono delle regole differenti a seconda che si tratti di contribuenti non titolari di partita Iva e titolari di partita Iva.
Quando i contribuenti non sono titolari di partita Iva non vi è l’obbligo di pagamento in via telematica. Resta dunque soltanto una delle possibilità da scegliere, con i contribuenti che potranno però presentare il modello F24 in forma cartacea rivolgendosi agli sportelli degli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle entrate – riscossione, ad una banca o ad un ufficio postale. Se si sceglie di corrispondere le cifre dovute in contanti, i contribuenti non titolari di partita Iva potranno usare diversi sistemi:
- presso le banche con assegni bancari e circolari;
- presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat;
- presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.
Nel caso in cui, invece, ci si trovi in presenza di contribuenti titolari di partita Iva, questi hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. In tale situazione i versamenti possono essere effettuati in maniera diretta o attraverso degli intermediari.
Nel primo caso – versamenti diretti – si può pagare:
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- utilizzando i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Quando invece si decide di pagare attraverso degli intermediari come professionisti, associazioni di categoria o Caf è necessario che questi:
- siano abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);
- siano abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Si ricorda, infine, che per effettuare il versamento tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate occorre essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline. In mancanza di questo requisito fondamentale sarà necessariamente richiesta la presenza di un intermediario abilitato. Nei casi di modello F24 con saldo maggiore di zero è poi necessario possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o presso Poste Italiane.