Il bonus verde si può richiedere fino al 2024 e dà diritto a una detrazione Irpef, spalmata su 10 anni, pari al 36% di un importo massimo di 5mila euro per unità abitativa. Istruzioni per l’uso
Tra le varie agevolazioni per la casa previste dagli ultimi governi figura anche il cosiddetto bonus verde, misura introdotta per la prima volta con la legge di Bilancio 2018 – articolo 1, comma 12 della legge n. 205 del 2017 – e prorogata dalla legge di Bilancio 2022 fino al 2024 (la precedente scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021). Tale bonus è un’agevolazione fiscale che permette di ottenere delle detrazioni Irpef per le spese effettuate per interventi di riqualificazione delle aree verdi della propria casa. È il caso dei lavori per la sistemazione dei giardini, delle terrazze o delle altre aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante.
Cos’è il Bonus verde
Come detto, il bonus verde permette una detrazione Irpef per le spese sostenute per riqualificare gli spazi verdi della propria abitazione. Tale detrazione è pari al 36% e viene concessa per:
- la sistemazione del verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, di impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi;
- la riqualificazione di tappeti erbosi (con l’esclusione di quelli ad uso sportivo con fini di lucro);
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- i lavori di restauro;
- gli interventi di recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati;
- le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi;
- gli interventi per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, ma solo per lavori dalla natura permanente ed innovativa.
Non viene invece prevista nessuna detrazione dal bonus verde per le spese:
- di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo;
- dei lavori in economia, ovvero quelli svolti senza fare ricorso ad un’impresa;
- di acquisto di strumenti o attrezzature specifiche, come possono essere badili, decespugliatori o rastrelli.
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate si apprende, poi, che la detrazione del bonus verde viene ripartita in dieci quote annuali dello stesso ammontare e deve essere calcolata su un importo massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliari ad uso abitativo. Se ne deduce che la detrazione massima ottenibile per un immobile è di 1.800, ovvero il 36% di 5.000.
Bonus verde, i requisiti per ottenerlo
In base a quanto previsto dall’ articolo 1 legge n. 205 del 2017, possono godere delle agevolazioni garantite dal bonus verde tutti i contribuenti che possiedono o detengono – sulla base di un titolo idoneo – l’immobile oggetto degli interventi di riqualificazione degli spazi verdi. Si tratta dunque di una misura della quale possono beneficiare sia i proprietari degli immobili che gli affittuari e i comodatari, ma anche:
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- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- case popolari;
- enti, pubblici o privati, che pagano l’Ires.
Bonus verde: cosa succede per i condomini?
La detrazione del 36% delle spese sostenute per gli spazi verdi garantita dal bonus verde può essere sfruttata anche dai condomini per le parti comuni dell’immobile condominiale. Il tetto massimo stabilito dall’ordinamento resta di 5.000 euro con l’agevolazione che sarà valida per ogni singolo condominio nella misura della quota millesimale. “In questo caso – specifica l’Agenzia delle Entrate riferendosi al bonus verde per i condomini – ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
Ci sono poi delle ulteriori specifiche rivolte al caso in cui si sia in presenza di un immobile ad uso non abitativo. Anche in questa situazione i proprietari possono sfruttare l’agevolazione del bonus verde per i lavori su parti comuni esterne condominiali, purché il condominio sia composto almeno per la metà da immobili ad uso abitativo. Si ricorda poi che l’agevolazione non è prevista per gli altri immobili con destinazione diversa da quella abitativa: è il caso di edifici con negozi o uffici. In questo caso non saranno valutate le unità immobiliari che compongono il condominio, ma solo il numero degli appartamenti ad uso abitativo.
Bonus verde, come richiederlo
Affinché si possa godere del bonus verde è necessario che il pagamento delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione del verde possa essere tracciato e, dunque, sia avvenuto tramite strumenti come il bonifico bancario o postale, gli assegni non trasferibili, le carte di credito, le carte prepagate o il bancomat. È dunque necessario che nel sistema di pagamento si faccia riferimento:
- alla causale del versamento,
- al codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- al numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a cui viene indirizzato il bonifico.
Per la detrazione Irpef del bonus verde è necessario che gli aventi diritti producano un modulo di autocertificazione che riporti in maniera dettagliata e chiare il totale delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione degli spazi verdi. Oltre a tale documento, sarà necessario che anche l’azienda che ha svolto i lavori certifichi gli interventi effettuati mediante il rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale valida ai fini di eventuale accertamenti. Ecco dunque che in fase di richiesta andranno presentate:
- le fatture o le ricevute con codice fiscale del beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento;
- la documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese;
- l’autocertificazione nella quale si dichiara di non aver superato il limite massimo di spesa previsto dalla misura.
Si ricorda inoltre che, per quel che attiene gli interventi che riguardano i lavori messi in atto in aree verdi comuni dei condomini ai fini dell’ottenimento della detrazione del 36% del bonus verde, la normativa prevede che alla suddetta documentazione si aggiunga:
- la dichiarazione dell’amministratore condominiale volta ad attestare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi la somma corrisposta dal condominio oltre che l’ammontare della detrazione;
- l’autocertificazione che attesta la natura dei lavori effettuati, con la specifica dei dati catastali delle varie unità abitative. Tale documento andrà presentato però solo nei casi in cui non sia presente nelle fatture il codice fiscale del condominio.
Ricevute per il bonus verde, un esempio pratico
Da quanto fin qui detto appare evidente che un elemento di grande importanza ai fini dell’ottenimento della detrazione prevista dal bonus verde, è la documentabilità delle spese sostenute. Fondamentale è quindi l’impostazione delle fatture, delle ricevute con codice fiscale e dei bonifici parlanti che, per essere considerati validi, devono attenersi ad una serie di requisiti.
Le fatture e le ricevute con codice fiscale devono necessariamente riportare la descrizione dell’intervento su spazi verdi effettuato, oltre che elementi classici di questa tipologia di metodo di pagamento come il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Per quel che attiene i bonifici parlanti, ovvero il bonifico utilizzato per dimostrare una specifica spesa sostenuta per particolari lavori, non è prevista dalla legge una dicitura specifica per il bonus verde. Il consiglio è dunque quello di fare riferimento a formule consolidate del tipo: “Interventi soggetti al bonus verde 2022 – Pagamento fattura numero – valore progressivo della fattura – del – data di emissione della fattura – in favore di – soggetto che ha svolto i lavori – partita Iva – numero di partiti Iva -.”
Bonus verde, cessione del quinto e sconto in fattura
Quando si parla di bonus per la casa viene spesso da chiedersi se tale misura preveda o meno la cessione del quinto. Nel caso del bonus verde la risposta è no, caratteristica questa che lo differenzia da altre agevolazioni come l’ecobonus o il superbonus 110%. Stesso discorso vale per l’istituto dello sconto in fattura.
Gli altri bonus attivi per la casa
Oltre al bonus verde e ai già citati ecobonus e superbonus 110%, sono attive molte altre agevolazioni per la casa. Tra queste ricordiamo:
- quella per l’acquisto della prima casa, che consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni;
- quella per l’acquisto della prima casa per i giovani under 36 con un valore dell’Isee non superiore a 40000 euro annui;
- quella per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici potendo contare su una detrazione Irpef massima di 10000 euro per il 2022 e di 5000 per il 2023 e il 2024;
- quella per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus) con la detrazione di una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi;
- quella per il miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici con una detrazione delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires).
- quella per i lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e che da diritto ad una detrazione del 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30000 a 50000 euro.