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Privacy e scuola: sì ai temi personali, no alla diffusione dei nomi di chi non paga la mensa

Di
Redazione
-
19 Settembre 2022
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    privacy

    Come garantire e normare il rispetto della privacy nell’ambiente scolastico? La risposta arriva dal Garante per la protezione dei dati personali che ha stilato un vero e proprio decalogo contenente le regole atte a garantire il rispetto della privacy in ambiente scolastico. 

    La tutela della privacy a scuola attinge, per definizione e applicazione, al Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) oltre che ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

    Identità, dignità, intimità, sono alla base della definizione della sfera privacy di ognuno, elementi che devono essere tutelati, in particolare nell’ambiente scolastico, sin dalla più tenera età.

    Attraverso la stesura di un vero e proprio decalogo, il Garante della protezione dei dati personali, rivolgendosi a professori, genitori e studenti, ha voluto fornire ulteriori strumenti per integrare i provvedimenti già esistenti.

    Dall’informativa sulla modalità di trattamento dei dati personali fino ad aspetti diversificati e maggiormente indicativi, risulta necessario sapere quanti e quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e per quale finalità.

    Il decalogo del Garante privacy

    Entriamo ora nel vivo del decalogo voluto dal Garante della protezione dei dati personali, ad inziare dall’utilizzo di dispositivi come cellulari, tablet e smartphone, da ritenersi per esclusivo uso personale e, sempre, nel rispetto delle persone.

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    Ciò deve essere tenuto ben presente anche nel caso di registrazione delle lezioni che sì, possono essere registrate, ma secondo regolamentazione precisa e condivisa dagli istituti scolastici, gli stessi che possono anche decidere il divieto di utilizzo del cellulare durante la lezione.

    Sì alla consultazione in classe di materiale elettronico come testi specifici o libri, mentre resta assolutamente vietato diffondere immagini e video online senza il consenso delle persone interessate. Si tratta di una violazione che, qualora commessa, può far incorrere in serie sanzioni e, nei casi più gravi, nelle conseguenze della configurazione di un reato.

    Non viola la privacy l’insegnante che assegna un tema sulla propria sfera personale, purché venga prestata massima attenzione nel caso di lettura collettiva, davanti alla classe.

    Nel caso di eventi all’interno o all’esterno dell’istituto (recite, saggi, gite) occorre prestare attenzione nel caso di riprese fotografiche e video che non devono oltrepassare l’uso in ambito famigliare. La pubblicazione online è consentita solo se presente il consenso delle persone interessate.

    Passiamo ora al servizio mensa: non potranno essere diffusi dettagli nè su coloro che sono in ritardo con il pagamento della retta, nè su coloro che usufruiscono del servizio stesso. Lo stesso vale per le comunicazioni a carattere personale, che non devono essere in alcun modo presenti o riconoscibili nel sito della scuola (validità estesa in particolare quando si parla di iscrizioni online o risultati di esami).

    E’ consentito l’utilizzo di telecamere, ma queste ultime devono essere accuratamente segnalate con cartelli e il loro funzionamento non deve andare oltre gli orari di chiusura. Tutte le immagini registrate vanno cancellate dopo ventiquattro ore.

    Vietato l’invio di materiale commerciale e pubblicitario da parte di soggetti terzi entrati in contatto con i dati personali degli studenti. Particolare cura dovrà essere riservata a tutti quei questionari che prevedono l’utilizzo di moduli che raccolgono informazioni personali degli studenti, anche se per finalità di ricerca.

     

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    • decalogo
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