Ritardo consegna merce: attenzione ai dettagli

consegna merce

Capita molto più spesso di quanto si pensi, eppure in pochi sanno di aver diritto a un risarcimento nel caso di ritardo nella consegna di una merce. Uno strumento utile che è bene conoscere a fondo per vedere garantiti i propri diritti di consumatore

Quando stipulate un contratto di compravendita, qualunque sia la merce oggetto dello stesso e a maggior ragione se si tratta di prodotti di valore, è fondamentale che vi sia  ben specificata all’interno sia la data che l’ora della consegna.

Un dettaglio che fa e farà la differenza, soprattutto nel caso di ritardo nella consegna della merce, perché, in questo modo, il compratore  sarà maggiormente tutelato non solo in sede di risarcimento del danno, ma anche in termini di recesso o addirittura annullamento del contratto.

Ma come richiedere il risarcimento del danno? L’acquirente dovrà far recapitare al venditore un documento ufficiale, ossia una lettera di messa in mora a cui potrà seguire, nel caso di assenza del principio di buona fede, l’intervento del giudice di pace.

Risarcimento, quando e perché chiederlo

Per prima cosa, facciamo una premessa: maggiori saranno le informazioni contenute nel contratto a cui attenersi durante la consegna merce nei termini di data e ora, maggiore sarà la tutela nei confronti del compratore.

Una specifica che determina con precisione quando la merce deve arrivare a destinazione è una garanzia per il futuro risarcimento. Nel momento in cui il prodotto richiesto non dovesse essere consegnato nel giorno previsto, occorrerà agire con assoluta tempestività.
Nel giorno a seguire dalla mancata consegna merce, il compratore dovrà spedire regolare lettera di disdetta per inadempienza, pena la perdita del risarcimento. La mancata comunicazione a mezzo lettera potrebbe voler significare un silenzio assenso e una propensione ad accettare il ritardo.
 A questo punto l’acquirente potrà agire in diverse direzioni. Oltre all’annullamento del contratto di vendita, potrà procedere con la richiesta di risarcimento del danno. Tale richiesta non costituisce il requisito di obbligatorietà, in quanto il compratore potrebbe scegliere di accettare il ritardo nella consegna, senza rinunciare al risarcimento.

Risarcimento danni per ritardo: gli strumenti a disposizione

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il compratore dovrà manifestare la propria volontà per l’ottenimento del risarcimento del danno dandone esplicita comunicazione.

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Il mezzo a cui fare riferimento è la cosiddetta lettera di messa in mora che dovrà esplicitare due elementi fondamentali:

  • la richiesta di provvedere alla consegna della merce (nel caso non si intendano annullare gli accordi precedentemente presi in sede di contratto);
  • la richiesta di risarcimento del danno;
  • i danni conseguenti dalla consegna tardiva della merce.

Da non dimenticare, pena l’inefficacia del documento con conseguente perdita della sua validità, che la lettera dovrà essere regolarmente firmata e accompagnata da una copia del documento di identità, fronte e retro, naturalmente in corso di validità.

In sintesi dovrete inserire un’intimazione a provvedere alla consegna per riparare all’inadempienza; la volontà di ricevere un risarcimento, e le motivazioni per le quali intendete richiederlo.

Qualora venisse meno il requisito del buon senso e il venditore dovesse mostrarsi ostile alla risoluzione bonaria della controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno per consegna tardiva, l’acquirente potrà far proseguire la pratica dandone comunicazione al giudice di pace che stabilirà, nelle sedi dedicate, l’entità del danno oggetto del risarcimento.