Green pass, al via le nuove regole: dove serve il base e dove ancora il rafforzato

GREEN PASS MASCHERINA

Da oggi 1° aprile termina lo stato di emergenza. Quarantena, green pass, mascherine : cosa cambia nei posti di lavoro, scuola, bar, cinema, stadi, ospedali e trasporti.

 

Green pass, mascherine, quarantena: da oggi 1° aprile termina lo stato di emergenza per il Covid-19 e scattano le nuove regole come previeste dal decreto legge del 17 marzo scorso epubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Green pass (super e base)

Da oggi sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base, ottenibile anche con un tampone valido per 48 ore se rapido e 72 se molecolare.

La sospensione dal lavoro in assenza di vaccinazione resta solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa.

L’obbligo vaccinale, infatti, resta valido fino al 31 dicembre 2022 con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa; fino alla stessa data rimane il super green pass per visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

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Per consumare al bar o ristorante al chiuso fino al 30 aprile, basterà il certificato verde base. All’aperto invece non serve più alcun tipo di green pass.

Per cinema, teatro, discoteca, musei e spettacoli al chiuso servirà il super green pass, mentre le stesse attività all’aperto richiedono solo il green pass base. In discoteca, in particolare, basterà la mascherina chirurgiche che si potranno togliere in pista.

Da oggi in oltre non sarà più necessario il Green pass, né quello super né quello base, per accedere in banca, alle poste o negli uffici pubblici. Stessa cosa in negozi e centri commerciali, dove non servirà più la certificazione verde. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica.

Fino al 30 aprile, per accedere a piscine e palestre occorrerà ancora essere in possesso del Super green pass.

Isolamento e quarantena

A partire da oggi rimane l’obbligo di attendere i 7 giorni (10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo prima di fare il tampone di controllo. Altro dettaglio importante: se si è sintomatici il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni. Solo dopo 21 giorni, dunque, si può uscire dall’isolamento senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi. Vediamo le altre novità.

Obbligo di mascherina

Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso come, bar, ristoranti, cinema, teatri, mezzi di trasporto e in generale luoghi dove si tengono spettacoli. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come per esempio le mascherine chirurgiche. Finiscono le differenze di colore tra le varie regioni in base ai dati Covid.

Impianti sportivi

La capienza degli impianti ritorna al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;

Hotel

Dal primo aprile cade ogni obbligo di Green Pass negli alberghi e nelle strutture ricettive come i bed&breakfast.

Trasporti

Dal 1° al 30 aprile, sui mezzi di trasporto nazionali serve il green pass base e la mascherina.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
 
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.