Il 1 Gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti la garanzia sui beni di consumo che rafforzano le tutele riconosciute ai consumatori in caso di acquisto di beni non conformi.
Con l’adozione della direttiva Ue 2019/771, l’Unione Europea ha voluto aggiornare una normativa non più al passo con l’evoluzione tecnologica ma anche uniformare maggiormente le norme vigenti nei singoli Paesi dell’UE per garantire una maggiore certezza giuridica e le vendite oltre frontiera. La direttiva ha comunque lasciato liberi gli Stati Membri di adottare un livello di tutela più elevato e il Centro Europeo Consumatori Italia (Cec) ha fatto una panoramica delle maggior tutele previste dalle norme nei vari Paesi dell’Ue che assumono particolare rilevanza nel commercio elettronico e per tutti gli acquisti transfrontalieri effettuati a partire dal 1 gennaio 2022.
Cosa era previsto prima delle modifiche introdotte con la direttiva Ue 2019/771?
Il periodo di validità della garanzia legale era di due anni che decorrevano dalla consegna del bene e se il prodotto si rivelava difettoso entro i primi sei mesi, si presumeva che lo fosse già al momento dell’acquisto. Il consumatore aveva però l’onere di denunciare il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta, pena la decadenza dalla garanzia. Per i beni usati il periodo di garanzia legale poteva essere ridotto a un anno. Queste regole sono ancora applicabili in relazione ai contratti conclusi fino al 31 dicembre 2021.
Cosa prevedono le nuove norme applicabili a partire dal 1 gennaio 2022 in Italia?
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ll decreto legislativo 170 del 2021, che ha dato attuazione alla direttiva Ue 2019/771 nel Codice del Consumo, ha mantenuto il periodo di garanzia legale a due anni e la possibilità di ridurlo, ma comunque mai meno di un anno, in caso di vendita di beni usati. Scompare l’obbligo, a carico del consumatore di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta mentre viene esteso ad un anno il periodo di inversione dell’onere della prova in forza del quale spetta al venditore dar prova della conformità del prodotto nel caso in cui il consumatore denunci un difetto. Le nuove norme, inoltre, elencano una serie di requisiti soggettivi e oggettivi che i beni devono avere per considerarsi conformi al contratto e introducono disposizioni specifiche in caso di beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi, tra cui l’obbligo del venditore di provvedere al rilascio di aggiornamenti periodici gratuiti.
Gli altri Stati Membri dell’Unione Europea hanno adottato regole simili?
Ogni Stato Membro ha potuto introdurre delle norme di maggior tutela. In Austria, Francia e Germania, per esempio, si è mantenuto il periodo di garanzia legale a due anni per i beni nuovi mentre il Portogallo e la Spagna hanno deciso di estendere il periodo di garanzia legale a tre anni per i beni nuovi e hanno demandato alla libera trattativa delle parti la determinazione del periodo di garanzia legale per i ben usati che, tuttavia, non può essere inferiore a 18 mesi. Il Portogallo ha altresì introdotto una specifica previsione per i beni ricondizionati, parificandoli ai prodotti nuovi con termine di garanzia di tre anni.
Per quanto riguarda la garanzia legale dei beni usati, Austria, Germania, Spagna hanno mantenuto ferma la possibilità di ridurre contrattualmente il periodo di garanzia legale fino ad un anno; tuttavia l’Austria ha anche previsto che la riduzione del termine debba essere oggetto di specifico accordo tra le parti e, dunque, non sarà sufficiente inserire tale previsione nelle condizioni generali di contratto.
Germania, Austria, come l’Italia, hanno poi esteso ad un anno il periodo in cui opera l’inversione dell’onere della prova stabilendo che nelle vendite soggette alla disciplina del diritto di consumo, se il difetto si manifesta nell’arco del primo anno d’acquisto, si presume che il bene fosse difettoso fin dalla consegna con onere a carico del venditore di provare eventualmente il contrario.
Alcuni Stati Membri hanno previsto delle disposizioni particolari?
Si. Per esempio Slovenia e Portogallo hanno introdotto delle regole specifiche se il difetto dovesse manifestarsi entro 30 giorni dalla data di acquisto: in tal caso il consumatore può esercitare il cosiddetto “diritto di rigetto” o “diritto di rifiuto”, ossia di risolvere il contratto, senza essere vincolato a una sostituzione o riparazione che la normativa individua come i primi due rimedi esperibili in caso di bene non conforme.
In Francia sono stati introdotti meccanismi che facilitano il consumatore nel momento in cui esercita i rimedi previsti per il ripristino della conformità dei beni difettosi: così se il venditore sostituisce il bene difettoso, il periodo di garanzia ripartirà da capo mentre se opta per la sostituzione e non adempie entro 30 giorni, il consumatore potrà risolvere il contratto.
Le regole applicate ai nuovi contratti, inoltre, continueranno a convivere con la disciplina previgente, che rimane applicabile ai contratti conclusi fino al 31 dicembre 2021 e il Centro Europeo Consumatori Italia continuerà ad informare i consumatori chiamati a districarsi fra vecchie e nuove disposizioni, ad assisterli se i diritti loro riconosciuti non dovessero essere rispettati e a fornire ulteriori informazioni e aggiornamenti sul proprio sito internet e social media.