Chi non ha la certificazione sanitaria e non può salire sui mezzi di trasporto pubblici può chiedere la restituzione dell’abbonamento che ha già pagato? A porsi la domanda il sito giuridico laleggepertutti.it che ha cercato di offrire una risposta interpretando il codice civile mancando, ad oggi, sentenze in merito.
Obbligo di Green pass
Come è noto, dallo scorso 6 dicembre, per limitare la diffusione del Coronavirus, la legge prevede che si possa salire sugli autobus e sugli altri mezzi di trasporto pubblico solamente se muniti di Green pass, cioè della certificazione sanitaria che si ottiene dopo la vaccinazione, dopo aver contratto il virus ed essere guariti, oppure ancora dopo essersi sottoposti a tampone avente esito negativo. Non avere il Green pass significa, di fatto, non poter prendere i mezzi pubblici. È qui che sorge la domanda: chi aveva acquistato un abbonamento prima di questa previsione legislativa, ha diritto a chiedere il rimborso?
Sebbene sul punto non ci sia giurisprudenza – ricordano gli esperti de laleggepertutti.it – si deve ritenere che una richiesta del genere non possa essere accolta.
Chi non ha il Green pass non può ottenere il rimborso dell’abbonamento già pagato perché nessuno gli impedisce di prendere il mezzo di trasporto; per legge, occorre semplicemente dimostrare di essere in regola con le norme anti-Covid.
Chi non può vaccinarsi può validamente portare con sé il certificato di esenzione dalla vaccinazione, che viene rilasciato dalla competente autorità medica a chi, per motivi di salute, non può sottoporsi al vaccino.
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Pertanto, il rimborso dell’abbonamento sarebbe legittimo se fosse precluso del tutto l’accesso al servizio di trasporto; così non è, visto che anche chi non ha fatto il vaccino e non è guarito dal Covid può comunque salire sull’autobus, esibendo il Green pass base a seguito di tampone negativo oppure la certificazione che dimostra l’esenzione dalla vaccinazione.
Cosa dice il codice civile
Secondo la legge (art. 1463 cod. civ.), quando una prestazione diventa impossibile (ad esempio, per causa di forza maggiore o per un provvedimento dell’autorità), chi ha ricevuto il pagamento è tenuto a restituirlo.
In altre parole, chiunque abbia ricevuto un pagamento per un servizio che non è (più) in grado di rendere è sempre obbligato a rimborsare quanto ha percepito.
Si pensi al teatro che deve rimborsare il biglietto agli spettatori nel caso in cui l’artista che avrebbe dovuto esibirsi abbia avuto un incidente che gli impedisce la performance; al rimborso a cui ha diritto chi ha pagato un artigiano per costruirgli un mobile, ma questi non può più lavorare perché il suo magazzino è andato a fuoco; all’acquirente che ha diritto al rimborso del prezzo pagato se il venditore, a causa di un furto che ha subìto, non può più consegnargli la merce.
Orbene, chi pretende il rimborso dell’abbonamento dell’autobus perché il Green pass è diventato obbligatorio sta in effetti chiedendo la risoluzione del contratto per impossibilità di avvalersi del servizio.
Si comprende bene, però, come ciò non sia vero e come le due situazioni siano diverse: l’impossibilità sopravvenuta giustifica la risoluzione del contratto (e quindi il rimborso) perché una delle due prestazioni è diventata, appunto, impossibile da attuare; nel caso del Green pass per il trasporto, invece, il servizio non è diventato impossibile, ma semplicemente la legge ha imposto una specifica condizione per accedervi.