A distanza di un anno e mezzo dalla fine della prima ondata di Covid-19, quando il lockdown duro imposte la cancellazione di tutti gli eventi pubblici in programma, regna ancora la confusione sotto il cielo dei rimborsi. Tanto da far sospettare che qualcuno se ne stia approfittando. È per esempio il caso della nostra lettrice Gloria, che scrive al Salvagente: “Acquistai su Ticketone 2 biglietti per assistere a Caracalla al Barbiere di Siviglia. lo spettacolo programmato per l’11 luglio 2020 fu cancellato causa Covid e mai più riprogrammato. Pertanto chiesi il rimborso entro i termini indicati”. Ma i primi di agosto 2021, Gloria riceve una mail da Ticketone: “A seguito della sua richiesta di rimborso relativa all’evento Il barbiere di Siviglia, programmato in data 11/07/2020, le confermiamo di aver provveduto al relativo annullo. Come da indicazioni ricevute dall’Organizzatore dell’Evento, è stato generato un Voucher per ogni biglietto annullato utilizzabile per l’acquisto di biglietti inerenti a futuri Eventi programmati dal medesimo Organizzatore”. I voucher sono utilizzabili fino a 18 agosto 2024, tre anni a partire dalla data di emissione del voucher, oltretutto con la forte limitazione di poter riutilizzare il voucher solo per eventi dello stesso organizzatore di quello cancellato. Gloria si arrabbia: “Che dire? Io non voglio utilizzare i Voucher ma voglio essere rimborsata!! Che posso fare?”.
Cosa dice la legge
Per capire qual è la gestione corretta dei voucher, ci rifacciamo al documento ufficiale più recente che abbiamo trovato. Si tratta di una nota del servizio Studi della Camera dei deputati dal titolo: “Le misure adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus
(COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali“, datata 8 settembre 2021. Secondo il testo, il decreto legge 34 del 2020 ha modificato quanto stabilito dal precedente Dl 18/2020 relativo al rilascio di voucher relativi a titoli di acquisto di biglietti per
spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi per l’emergenza sanitaria. In particolare: ha introdotto esplicitamente la possibilità di rimborso (e non solo di emissione) del voucher; ha esteso (da 12) a 18 mesi il termine di validità dello stesso voucher, che poteva essere emesso fino al 30 settembre 2020; ha previsto che l’organizzatore di concerti provvede, comunque, al rimborso alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata è annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso.
Armarsi di pazienza
Il testo però non riporta l’emendamento effettivamente inserito nella legge di conversione del Decreto sostegni, approvata lo scorso maggio, che prevede che per concerti e spettacoli il voucher possa essere utilizzato per tre anni, invece che per 18 mesi. Nella sostanza, però, non cambia molto. Rimane intatto il diritto al rimborso per Gloria, scaduti quei tre anni, e il fatto che Ticketone non lo espliciti nella sua comunicazione, che sembra invece lasciar intendere che l’alternativa a non usare il voucher è perdere l’importo, ci sembra scorretto. La nostra lettrice, dunque, dovrà armarsi di pazienza è di un buon promemoria per reclamare il suo rimborso allo scadere dei tre anni in questione. In ogni caso, una sconfitta per i diritti del consumatori.