Caro Salvagente, vorrei raccontarvi una mia triste vicissitudine con la compagnia GNV. Il 14 di agosto sarei dovuto rientrare in Italia con la nave GNV sulla tratta Barcellona – Genova (partenza prevista alle ore 22). Alle 17, ovvero 5 ore prima della partenza (tre prima dell’imbarco), con un laconico messaggio la GNV mi avverte che la corsa è stata cancellata per “indisponibilità della nave”. Al desk portuale della GNV mi veniva comunicato che l’unica assistenza prevista sarebbe stata quella di ricollocarmi su una nave in partenza il 20 agosto (6 gg dopo). A nulla sono servite le mie proteste per la mancata assistenza e i richiami alla normativa europea sulla tutela del viaggiatore. Mi hanno rilasciato un foglio con una proposta di rimborso non congruo alla cifra da me versata. Dovendo rientrare in Italia per esigenze lavorative, sono stato costretto ad acquistare un nuovo biglietto con la Grimaldi Lines sulla tratta Barcellona – Civitavecchia. Che debbo fare per ottenere ristoro del danno subito?
Michele Sellitti
GNV ha compiuto diverse violazioni nei confronti del lettore e, diabolicamente, persevera nella reiterazione di analoghi comportamenti già oggetto di sanzione da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
La compagnia, in virtù del Regolamento Comunitario n. 1177/2010, nel momento in cui ha cancellato il viaggio aveva l’obbligo di offrire gratuitamente al passeggero la scelta tra il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili non appena possibile e senza alcun supplemento o il rimborso del prezzo del biglietto e il ritorno gratuito a Genova non appena possibile.
GNV non ha offerto tale possibilità di scelta ed ha proposto al lettore una condizione impossibile sotto doversi profili con un viaggio su una nave in partenza il 20 agosto e quindi dopo 6 giorni. Ora risulta chiaro che una persona che il 14 agosto deve rientrare in Italia per motivi di lavoro non può certamente aspettare sei giorni fino al 20. Ma anche se lo scopo del viaggio fosse stato quello della vacanza varrebbe lo stesso ragionamento. Quindi é chiaro che la compagnia ha formulato una proposta impossibile, tra l’altro parziale. Non ha offerto, infatti, l’ulteriore assistenza prevista e quindi pernottamento, pasti e bevande per sei giorni; e quindi il passeggero se avesse accettato doveva sobbarcarsi tutte le predette spese. Ma, ancor più il regolamento prevede che per tale assistenza, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, a 80 euro notte, per un massimo di tre notti. E chi avrebbe pagato le altre tre notti? Il passeggero? Ammesso e non concesso che GNV, che nulla ha offerto, avesse pagato le prime tre notti.
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Ma siamo nell’ambito delle ipotesi perché GNV si é limitata ad offrire un nuovo viaggio dopo sei giorni, sapendo bene, che sarebbe stato rifiutato dal passeggero perché oggettivamente non accettabile. E l’offerta di un rientro dopo sei giorni non può neanche ritenersi coerente, anzi é in palese contrasto, con quanto previsto del Regolamento e cioé che deve avvenire “non appena possibile”.
Il lettore ha diritto innanzitutto al rimborso del prezzo del biglietto pagato, per intero e senza nessuna decurtazione. Ma ha diritto anche ad altro. Infatti il Regolamento prevede che restano impregiudicati i diritti dei passeggeri di rivolgersi ai giudici nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione dei servizi di trasporto. Ne consegue che tutte le spese sostenute dal lettore per acquistare un nuovo biglietto con la Grimaldi Lines sulla tratta Barcellona – Civitavecchia e comunque tutte quelle sostenute a causa di tale inadempimento costituiscono un danno che gli deve essere risarcito secondo la legislazione italiana.
Consiglierei quindi al consumatore di inviare un reclamo a GNV e, in caso di mancata o insufficiente risposta, presentare un ulteriore reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Chiedendo, infine, all’Autorità l’apertura del relativo procedimento sanzionatorio a carico della compagnia finalizzato all’accertamento di una eventuale violazione del Regolamento UE.